COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 85 del 26.06.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale b) Ricorso della Società GS GENOLA avverso la decisione del Giudice Sportivo contenuta nel C.U. n. 82 del 12.06.2014 del Comitato Regionale Pienomte e Valle d’Aosta, in relazione alla gara GENOLA – AGLIE’ disputata in data 08.06.2014, Campionato Seconda categoria – play – off

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 85 del 26.06.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale b) Ricorso della Società GS GENOLA avverso la decisione del Giudice Sportivo contenuta nel C.U. n. 82 del 12.06.2014 del Comitato Regionale Pienomte e Valle d’Aosta, in relazione alla gara GENOLA – AGLIE’ disputata in data 08.06.2014, Campionato Seconda categoria - play - off Con ricorso inviato in data 14.06.2014, la Società GS GENOLA si duole del provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha sanzionato il proprio calciatore FOLETTO Nicolò con la squalifica per quattro gare in quanto, espulso per doppia ammonizione, scagliava una bottiglia d’acqua verso l’arbitro colpendolo alla caviglia e contestualmente lo offendeva ed insultava. La Società ricorrente chiede la riduzione della squalifica. Letto il ricorso ed esaminata la documentazione ufficiale si osserva. La società ricorrente stigmatizza il gesto del calciatore Foletto e non contesta che il medesimo abbia posto in essere una condotta scorretta e pertanto soggetta a sanzione. Rileva l’eccessività della sanzione alla luce “del contesto della partita e del traguardo che sfumava”. La posta in gioco e l’asserito torto arbitrale subito, in sintesi la difesa della società, avrebbero fatto perdere il controllo al calciatore, reo di essersi abbandonato a gesti e frasi di indubbia gravità. La sanzione inflitta dal Giudice Sportivo deve essere confermata alla luce delle seguenti osservazioni. Lo stesso ricorrente dà conto di una condotta scorretta e “deprecabile”, cercando peraltro di sminuirne la portata e le gravità. Gravità del gesto cristallizzata nel referto arbitrale. Il calciatore, espulso per doppia infrazione alle regole del gioco, manifestava una assoluta perdita di controllo ponendo in essere un gesto ed un linguaggio che ben potevano essere sanzionati in modo più severo. La frase proferita (contenente un insulto ed una minaccia) è di indubbia gravità così come il gesto di calciare una bottiglia in direzione del direttore di gara, a prescindere dalla effettiva volontà di colpirlo o meno. Il tutto, lo si ricorda, in risposta ad un provvedimento appena notificato dal direttore di gara. La sanzione è pertanto adeguata e proporzionata alla condotta posta in essere. Per tali motivi la Commissione RESPINGE il reclamo del GS GENOLA, con conseguente addebito alla ricorrente della tassa di reclamo che non risulta versata.
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