COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 583 del 30.06.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n.299/B DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE FEDERALE A CARICO DI: Sig. RIBAUDO GIUSEPPE, nella sua qualità di Presidente della Soc. A.S.D. Team Calcio; Sig.ra CATALANO ROBERTA, nella sua qualità di Presidente della soc. Vittoria S.r.l.; Sig. GIGLIO GIUSEPPE, nella sua qualità di Presidente della soc. A.S.D. Pro Villabate Calcio; Sig.ra RANDAZZO MARIA ANTONIETTA, nella sua qualità di Presidente della Soc. A.S.D. Sport V. Tommaso Natale; Sig.ra RUSSO MARIA ALESSIA, nella sua qualità di Presidente della soc. A.S.D. Nero Azzurra Club 100; Sig. ROSA ROMEO, nella sua qualità di Presidente della soc. Pol. D. Iccarense; A.S.D. PRO VILLABATE; A.S.D. REAM CALCIO; VITTORIA S.r.l.; A.S.D. SPORT V. TOMMASO NATALE; POL. D. ICCARENSE; A.S.D. NERO AZZURRA CLUB 100;

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 583 del 30.06.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n.299/B DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE FEDERALE A CARICO DI: Sig. RIBAUDO GIUSEPPE, nella sua qualità di Presidente della Soc. A.S.D. Team Calcio; Sig.ra CATALANO ROBERTA, nella sua qualità di Presidente della soc. Vittoria S.r.l.; Sig. GIGLIO GIUSEPPE, nella sua qualità di Presidente della soc. A.S.D. Pro Villabate Calcio; Sig.ra RANDAZZO MARIA ANTONIETTA, nella sua qualità di Presidente della Soc. A.S.D. Sport V. Tommaso Natale; Sig.ra RUSSO MARIA ALESSIA, nella sua qualità di Presidente della soc. A.S.D. Nero Azzurra Club 100; Sig. ROSA ROMEO, nella sua qualità di Presidente della soc. Pol. D. Iccarense; A.S.D. PRO VILLABATE; A.S.D. REAM CALCIO; VITTORIA S.r.l.; A.S.D. SPORT V. TOMMASO NATALE; POL. D. ICCARENSE; A.S.D. NERO AZZURRA CLUB 100; Il Presidente Federale, con nota 11.1030/245 pf 2013-2014 GR/mg del 14 marzo 2014, ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale: I sigg. Ribaudo Giuseppe, nella sua qualità di Presidente della soc. ASD Team Calcio,Catalano Roberta, nella qualità di Presidente della soc. Vittoria S.r.l.; Giglio Giuseppe, nella sua qualità di Presidente della A.S.D. Pro Villabate Calcio; Randazzo Maria antonietta, nella sua qualità di Presidente della A.S.D. Sport. V. Tommaso Natale; Russo Maria Alessia, nella sua qualità di Presidente della Soc. A.S.D. Nero azzurra Club 100 e Rosa Rome nella sua qualità di Presidente della A.S.D. Pol. D. Iccarense; tutti per rispondere della violazione dell’art. 1 comma 1, del C.G.S., in relazione all’art. 43 delle N.O.I.F., per avere contravvenuto ai principi di lealtà probità e correttezza, avendo consentito la pratica sportiva a giovani atleti senza avere prima sottoposto gli stessi agli accertamenti sanitari per la verifica dell’idoneità sportiva. Le Società ASD Pro villabate, ASD Team calcio, Vittoria Srl, ASD Sport V. Tommaso Natale, Pol. D. Iccarense e ASD Nero Azzurra Club 100, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 del C.G.S., per le violazioni ascritte ai propri Presidenti. Le parti deferite, debitamente convocate all’udienza dibattimentale e presentatesi in parte, hanno prodotto documenti a dimostrazione che il torneo in questione, ancorché fosse stato autorizzato, non si è mai svolto per cui hanno chiesto il proscioglimento da ogni addebito. Il rappresentante della Procura Federale, su delega del Presidente Federale, ha di contro concluso chiedendo di ritenere responsabili le parti deferite di quanto ad esse rispettivamente addebitato, infliggendo ai Presidenti la sanzione di mesi uno di inibizione ciascuno ed alle società, a titolo di responsabilità diretta, la sanzione di € 50,00 di ammenda per ogni calciatore senza certificazione medica e l’ammonizione con diffida a carico dei calciatori stessi. Ciò premesso la Commissione Disciplinare Territoriale, esaminati gli atti, ritiene che i soggetti deferiti debbano essere prosciolti di quanto rispettivamente loro ascritto. In particolare si evidenzia che non risulta provato che il Torneo Giovanile in questione si sia effettivamente svolto. Infatti dalla documentazione prodotta in atti non vi è traccia che le gare siano state effettivamente effettuate, non risultando prodotti i relativi referti, pur essendovi in capo all’organizzazione un preciso obbligo di trasmetterli alla Delegazione Provinciale di Palermo entro 48 ore dalla effettuazione delle gare (vedi condizioni apposte in calce alla autorizzazione al torneo rilasciata dal Comitato Regionale Sicilia). La circostanza del mancato svolgimento del Torneo risulta poi confermata dalla attestazione rilasciata dal Comune di Villabate in data 28/04/2014 n.7767 di prot., prodotta in atti, con la quale l’Assessore del predetto Comune, con delega allo Sport, certifica che il Torneo in questione non si è svolto per le avverse condizioni metereologiche, per la qual cosa non è stato erogato il relativo contributo. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale proscioglie tutte le parti deferite dagli addebiti loro contestati. Il presente provvedimento ai sensi del combinato disposto degli artt. 38 e 22 comma 11 C.G.S., va comunicato agli interessati ed al Presidente Federale.
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