COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 7/CDT del 03/07/2014 per il 30.06.2014 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. DEI SIGG.RI MUGNAINI PIERPAOLO E FRILLOCCHI ALESSIO PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. E DELLA A.S. MIRAFIN AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 2 DEL C.G.S..
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 7/CDT del 03/07/2014 per il 30.06.2014
Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. DEI SIGG.RI MUGNAINI
PIERPAOLO E FRILLOCCHI ALESSIO PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 DEL
C.G.S. E DELLA A.S. MIRAFIN AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 2 DEL C.G.S..
Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Lazio con nota del 12.2.2014 trasmetteva gli atti alla
Procura Federale della gara del Campionato di Serie C1 C5 , MIRAFIN – LIDO DI OSTIA
dell’11.1.2014 in quanto persona riconducibile alla Società , ma non iscritta in lista, avrebbe prima
offeso e minacciato e quindi sputato all’indirizzo dell’arbitro della gara, chiedendo l’individuazione
di tale soggetto all’indirizzo dell’arbitro della gara, chiedendo l’individuazione di tale soggetto, che
l’arbitro avrebbe riconosciuto nella persona del Sig. MUGNAINI PIERPAOLO, ex arbitro di calcio a
5 attualmente allenatore della squadra giovanile della MIRAFIN.
La Procura Federale esperiva le opportune indagini e preliminarmente ascoltava l’arbitro della gara
in questione, Sig. TANZILLI CLAUDIO, il quale nel confermare il contenuto del referto arbitrale,
precisava che, allorché veniva attinto dagli sputi, notava anche la presenta accanto al Sig.
MUGNAINI, di alcuni ragazzi che erano in attesa di disputare una gara delle giovanili, non appena
fosse terminata la gara da lui diretta.
Veniva ascoltato anche il Sig. MUGNAINI – tesserato per la Società MIRAFIN, il quale dichiarava
di svolgere l’attività di allenatore della squadra dei Giovanissimi ed esordienti Provinciali, ed era
presente alla gara del campionato di serie C1, in quanto al termine della stessa, avrebbe dovuto
disputare la gara di campionato giovanissimi. Dichiarava di trovarsi dietro la rete di recinzione del
terreno di gioco insieme ad alcuni ragazzi, tra cui il calciatore FRILLOCCHI ALESSIO.
Confermava di aver più volte dissentito delle decisioni prese dall’arbitro, al quale però rivolgeva
solamente offese verbali.
Il calciatore FRILLOCCHI ALESSIO, calciatore della categoria esordienti della Società MIRAFIN,
nella audizione effettuata dinanzi il collaboratore della Procura Federale, dichiarava di essersi
trovato vicino al mister MUGNAINI e ammetteva spontaneamente di aver sputato un paio di volte
in campo, non accorgendosi però che in quei momenti c’era l’arbitro che veniva raggiunto
involontariamente.
Riteneva pertanto l Procura Federale, che alla luce di quanto dichiarato sia dal Sig. MUGNAINI
PIERPAOLO che dal calciatore FRILLOCCHI ALESSIO, tesserati entrambi per la Società
MIRAFIN, entrambi siano da considerarsi passibili delle violazioni regolamentari di cui all’art. 1
comma 1 del C.G.S. , ed in particolare, il comportamento del Sig. MUGNAINI è reso ancor più
grave del fatto di aver svolto azioni concretizzatesi in offese rivolte alla dignità della persona ed al
prestigio delle funzioni arbitrali.
In considerazione di quanto sopra, i predetti vengono deferiti, unitamente alla Società MIRAFIN
per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4 comma 2 del C.G.S., a questa Commissione
Disciplinare Territoriale.
In data 19 giugno 2014 viene indetta da questa Commissione Disciplinare, la relativa riunione alla
quale era presente per la Procura Federale l’Avv. ENRICO LIBERATI, mentre per i deferiti
nessuno è presente né pervenivano memorie difensive.
Il rappresentante della Procura Federale concludeva con l’affermazione di responsabilità dei
deferiti chiedendo per il Sig. MUGNAINI PIERPAOLO l’inibizione per 2 mesi, per il calciatore
FRILLOCCHI ALESSIO la squalifica per 6 gare e per la Società MIRAFIN l’ammenda di € 500.
Questa Commissione Disciplinare dopo aver esaminato con la dovuta attenzione il caso in
argomento, si è resa conto che il comportamento del Sig. MUGNAINI PIERPAOLO, è stato di
particolare gravità, tenuto conto del suo passato di ex arbitro, per cui non avrebbe mai dovuto
assumere atteggiamenti lesivi della dignità e del prestigio della classe arbitrale, per cui la sanzione
proposta è da ritenersi del tutto congrua rispetto a quanto accaduto.
Questa Commissione, per quanto attiene il calciatore FRILLOCCHI ALESSIO, non ha certezza
della volontarietà del gesto compiuto dal predetto calciatore nei confronti dell’arbitro e pertanto
ritiene congrua la sanzione proposta dall’Organo Federale.
Per la Società MIRAFIN, oggettivamente responsabile di quanto sopra descritto, è da ritenersi
congrua la sanzione proposta dalla Procura Federale.
Tutto ciò premesso e ritenuto, questa Commissione
DELIBERA
Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte ed indicate in epigrafe, comminando al
Sig. MUGNAINI PIERPAOLO l’inibizione per 2 mesi, al calciatore FRILLOCCHI ALESSIO la
squalifica per 6 gare e alla Società MIRAFIN la sanzione dell’ammenda di € 500.
Le sanzioni decorrono dal giorno successivo a quello della ricezione della comunicazione.
Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Lazio per le comunicazioni di rito.
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