COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 7/CDT del 03/07/2014 per il 30.06.2014 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. DEI SIGG.RI MUGNAINI PIERPAOLO E FRILLOCCHI ALESSIO PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. E DELLA A.S. MIRAFIN AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 2 DEL C.G.S..

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 7/CDT del 03/07/2014 per il 30.06.2014 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. DEI SIGG.RI MUGNAINI PIERPAOLO E FRILLOCCHI ALESSIO PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. E DELLA A.S. MIRAFIN AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 2 DEL C.G.S.. Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Lazio con nota del 12.2.2014 trasmetteva gli atti alla Procura Federale della gara del Campionato di Serie C1 C5 , MIRAFIN – LIDO DI OSTIA dell’11.1.2014 in quanto persona riconducibile alla Società , ma non iscritta in lista, avrebbe prima offeso e minacciato e quindi sputato all’indirizzo dell’arbitro della gara, chiedendo l’individuazione di tale soggetto all’indirizzo dell’arbitro della gara, chiedendo l’individuazione di tale soggetto, che l’arbitro avrebbe riconosciuto nella persona del Sig. MUGNAINI PIERPAOLO, ex arbitro di calcio a 5 attualmente allenatore della squadra giovanile della MIRAFIN. La Procura Federale esperiva le opportune indagini e preliminarmente ascoltava l’arbitro della gara in questione, Sig. TANZILLI CLAUDIO, il quale nel confermare il contenuto del referto arbitrale, precisava che, allorché veniva attinto dagli sputi, notava anche la presenta accanto al Sig. MUGNAINI, di alcuni ragazzi che erano in attesa di disputare una gara delle giovanili, non appena fosse terminata la gara da lui diretta. Veniva ascoltato anche il Sig. MUGNAINI – tesserato per la Società MIRAFIN, il quale dichiarava di svolgere l’attività di allenatore della squadra dei Giovanissimi ed esordienti Provinciali, ed era presente alla gara del campionato di serie C1, in quanto al termine della stessa, avrebbe dovuto disputare la gara di campionato giovanissimi. Dichiarava di trovarsi dietro la rete di recinzione del terreno di gioco insieme ad alcuni ragazzi, tra cui il calciatore FRILLOCCHI ALESSIO. Confermava di aver più volte dissentito delle decisioni prese dall’arbitro, al quale però rivolgeva solamente offese verbali. Il calciatore FRILLOCCHI ALESSIO, calciatore della categoria esordienti della Società MIRAFIN, nella audizione effettuata dinanzi il collaboratore della Procura Federale, dichiarava di essersi trovato vicino al mister MUGNAINI e ammetteva spontaneamente di aver sputato un paio di volte in campo, non accorgendosi però che in quei momenti c’era l’arbitro che veniva raggiunto involontariamente. Riteneva pertanto l Procura Federale, che alla luce di quanto dichiarato sia dal Sig. MUGNAINI PIERPAOLO che dal calciatore FRILLOCCHI ALESSIO, tesserati entrambi per la Società MIRAFIN, entrambi siano da considerarsi passibili delle violazioni regolamentari di cui all’art. 1 comma 1 del C.G.S. , ed in particolare, il comportamento del Sig. MUGNAINI è reso ancor più grave del fatto di aver svolto azioni concretizzatesi in offese rivolte alla dignità della persona ed al prestigio delle funzioni arbitrali. In considerazione di quanto sopra, i predetti vengono deferiti, unitamente alla Società MIRAFIN per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4 comma 2 del C.G.S., a questa Commissione Disciplinare Territoriale. In data 19 giugno 2014 viene indetta da questa Commissione Disciplinare, la relativa riunione alla quale era presente per la Procura Federale l’Avv. ENRICO LIBERATI, mentre per i deferiti nessuno è presente né pervenivano memorie difensive. Il rappresentante della Procura Federale concludeva con l’affermazione di responsabilità dei deferiti chiedendo per il Sig. MUGNAINI PIERPAOLO l’inibizione per 2 mesi, per il calciatore FRILLOCCHI ALESSIO la squalifica per 6 gare e per la Società MIRAFIN l’ammenda di € 500. Questa Commissione Disciplinare dopo aver esaminato con la dovuta attenzione il caso in argomento, si è resa conto che il comportamento del Sig. MUGNAINI PIERPAOLO, è stato di particolare gravità, tenuto conto del suo passato di ex arbitro, per cui non avrebbe mai dovuto assumere atteggiamenti lesivi della dignità e del prestigio della classe arbitrale, per cui la sanzione proposta è da ritenersi del tutto congrua rispetto a quanto accaduto. Questa Commissione, per quanto attiene il calciatore FRILLOCCHI ALESSIO, non ha certezza della volontarietà del gesto compiuto dal predetto calciatore nei confronti dell’arbitro e pertanto ritiene congrua la sanzione proposta dall’Organo Federale. Per la Società MIRAFIN, oggettivamente responsabile di quanto sopra descritto, è da ritenersi congrua la sanzione proposta dalla Procura Federale. Tutto ciò premesso e ritenuto, questa Commissione DELIBERA Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte ed indicate in epigrafe, comminando al Sig. MUGNAINI PIERPAOLO l’inibizione per 2 mesi, al calciatore FRILLOCCHI ALESSIO la squalifica per 6 gare e alla Società MIRAFIN la sanzione dell’ammenda di € 500. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo a quello della ricezione della comunicazione. Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Lazio per le comunicazioni di rito.
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