CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 14 luglio 2014 promosso da: Dott. Vincenzo D’Ippolito e Vincenzo D’Ippolito Srl / Bologna F.C. 1909 SpA
CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 14 luglio 2014 promosso da: Dott. Vincenzo D’Ippolito e Vincenzo D’Ippolito Srl / Bologna F.C. 1909 SpA
IL COLLEGIO ARBITRALE
composto dai signori:
Prof. avv. Tommaso Edoardo Frosini (Presidente)
Prof. avv. Ferruccio Auletta (Arbitro)
Prof. avv. Carlo Bottari (Arbitro)
in data 14 luglio 2014, presso la sede del Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport in Roma, ha deliberato all’unanimità il seguente
L O D O
nel procedimento di arbitrato (prot. n. 0412 del 4 aprile 2014 - 776) promosso da:
- dott. VINCENZO D’IPPOLITO (DPPVCN59R01E471K)
- VINCENZO D’IPPOLITO SRL (00811290675), con sede in Giulianova (TE), via Case di Trento n. 11, in persona del legale rapp.te pro tempore, dott. Vincenzo D’Ippolito entrambi elettivamente domiciliati in Roma, piazza Adriana n. 15, presso lo studio degli avv.ti prof. Massimo Coccia e Mario Vigna che li rappresentano e difendono unitamente all’avv. Maria Beatrice D’Ippolito
parti istanti
contro
BOLOGNA F.C. 1909 SPA (02260700378), con sede in Bologna, via Casteldebole n. 10, in persona del legale rapp.te pro tempore, sig. Albano Guaraldi, elettivamente domiciliata in Bologna, via De’ Marchi n. 4/2, presso lo studio dell’avv. Mattia Grassani che la rappresenta e difende
parte intimata
FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
1. Con unica istanza del 2 aprile 2014, il dott. Vincenzo D’Ippolito, agente di calciatori, e la società Vincenzo D’Ippolito a r.l. (di seguito anche “parti istanti”), quale soggetto verso il quale era stato convenzionalmente autorizzata l’attribuzione dei diritti maturati per l’esecuzione del mandato conferito all’agente, formulavano domande di arbitrato nei confronti della società Bologna Football Club 1909 p.A. (di seguito anche “parte intimata”) per conseguire la condanna al pagamento in favore delle parti istanti del ”saldo del compenso derivante dal Mandato tra Società e agente n. 1010 del 2012” nonché di alcune rate “del compenso stabilito dal Mandato […] n. 2102 del 2011”, e infine per l’ accertamento del credito relativo alla rata ulteriore da scadere .
2. Nella domanda di arbitrato le parti istanti indicavano come nel mandato n. 1010 del 2012, sottoscritto tra l’Agente e la Società il 13 luglio 2012, fosse stato conferito al dott. V. D’Ippolito il compito di curare gli interessi del Bologna F.C. 1909 SpA nell’acquisizione a titolo definitivo, da perfezionare entro il 31 agosto 2012, elle prestazioni del calciatore Mathias Nicolas Abero Villan (nato a Montevideo il 9 aprile 1990). In data 16 luglio 2012 veniva trasmesso il mandato alla Commissione Agenti di calciatori, che lo riceveva in data 18 luglio 2012. In forza del mandato, l’Agente veniva autorizzato ad attribuire i diritti economici e patrimoniali derivanti dal mandato stesso alla V. D’Ippolito srl, di cui l’Agente è socio e legale rappresentante. Per l’esecuzione del mandato era convenuta la corresponsione di una somma forfettaria di euro 150.000,00, oltre IVA, secondo modalità e tempi così previsti: a) euro 50.000,00, oltre IVA, al ricevimento del Transfert via TMS; b) euro 50.000,00, oltre IVA, entro il 31 dicembre 2012; c) euro 50.000,00, oltre IVA, entro il 31 luglio 2013. In data 19 luglio 2012 avveniva l’acquisizione a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Abero Villan.
3. La parte intimata versava la prima rata del compenso stabilito nel mandato (con fattura n. 18 dell’8 agosto 2012 rilasciata da V. D’Ippolito srl); veniva quindi intimata per il pagamento delle restanti rate, pari a euro 100.000,00, oltre IVA, con due note: del 23 settembre 2013 e del 6 marzo 2014 per le quali versava in mora.
4. Nella stessa domanda di arbitrato le parti istanti indicavano come nel mandato n. 2102 del 2011, sottoscritto tra l’agente e la società il 23 giugno 2011, fosse stato conferito all’Agente il compito di curare gli interessi della parte intimata per il trasferimento (in comproprietà con Genoa C.F.C. SpA) del calciatore Federico Martin Rodriguez Rodriguez (nato a Montevideo il 3 aprile 1991). In data 30 giugno 2011 veniva trasmesso il mandato alla Commissione Agenti di calciatori, che lo riceveva in data 4 luglio 2011. In forza del mandato, l’Agente veniva autorizzato ad attribuire i diritti economici e patrimoniali derivanti dal mandato stesso alla V. D’Ippolito srl, di cui l’agente è socio e legale rappresentante. Per l’esecuzione del mandato rimaneva stabilita la corresponsione di una somma forfettaria di euro 98.000,00, oltre IVA, secondo modalità e tempi così previsti: a) euro 20.000,00, oltre IVA, entro il 31 marzo 2012; b) euro 23.000,00, oltre IVA, entro il 31 marzo 2013; c) euro 25.000,00, oltre IVA, entro il 31 marzo 2014; d) euro 30.000,00 entro il 31 marzo 2015. In data 24 giugno 2011 avveniva il trasferimento del calciatore Rodriguez Rodriguez.
5. Il mandato prevede all’art. 1 l’applicazione di una riduzione proporzionale del compenso all’Agente “nel caso in cui alla scadenza del pagamento il calciatore non risulti tesserato per la società”. In data 25 gennaio 2012 il diritto a fruire delle prestazioni del calciatore è stato ceduto a titolo temporaneo al Piacenza Calcio 1919 F.C. 6. La parte intimata versava alle parti istanti la prima rata del compenso stabilito nel mandato (con fattura n. 8 del 2 aprile 2012 rilasciata da V. D’Ippolito srl), applicando la riduzione proporzionale di cui all’art. 1 del mandato sopra ricordata; veniva successivamente diffidata al pagamento delle restanti rate (scadute il 31 marzo 2013 e 31 marzo 2014), così divise: euro 12.665,75, oltre IVA, in quanto il calciatore si era trasferito precariamente alla squadra Montevideo Wanderers nel gennaio 2013; euro 25.000,00, senza riduzione in quanto il calciatore risulta tesserato per la parte intimata. Veniva altresì inviata nota di intimazione al pagamento residuo per il quale tuttavia la SpA Bologna F.C. 1909 rimaneva in mora.
7. Le parti istanti affermano che entrambe le domande relative ai mandati (relativi alle prestazioni, rispettivamente, dei calciatori Abero Villan e Rodriguez Rodriguez) siano di competenza di questo Collegio arbitrale ai sensi dell’art. 34 del Codice TNAS.
8. Pertanto, le parti istanti domandano di condannare la società Bologna Football Club 1909 SpA al pagamento, con accessori, di: a) euro 100.000,00 per l’esecuzione del mandato n. 1010 del 13 luglio 2012; b) di euro 12.665,75 nonché di euro 25.000,00, quale seconda e terza rata, per l’esecuzione del mandato n. 2102 del 23 giugno 2011; c) accertare e dichiarare che la parte intimata è debitrice nei confronti delle parti istanti anche della somma di euro 30.000,00 dovuta a titolo di quarta rata per l’esecuzione del mandato n. 2102 del 23 giugno 2011.
9. La parte intimata si costitutiva con memoria del 23 aprile 2014, con la quale ha eccepito il difetto competenza del TNAS a decidere, ciò tenuto conto che nel Regolamento Agenti FIGC (C.U. n. 12/A del 3 marzo 2011) non è contenuta alcuna clausola compromissoria in favore del TNAS in ordine alla devoluzione delle controversie tra società e agenti. Pertanto, invocare l'art. 34 del Codice Tnas, come fatto ex adverso, per radicare la competenza arbitrale appare inconferente, in quanto tale norma contiene una disciplina soltanto procedimentale sul presupposto che le controversie tra agenti di calciatori e società fossero arbitrabili, come accadeva precedentemente alla modifica apportata al Regolamento Agenti FIGC in data 3 marzo 2011, che ha determinato la esclusione della clausola compromissoria in favore del Tnas. Invero, per decisione del TAR Lazio dell'11 novembre 2010 era poi stata esclusa l'obbligatorietà della competenza arbitrale per le controversie tra agenti e società. Ora, la difesa parte intimata sostiene che i mandati che assurgono a oggetto di controversia risultano stipulati successivamente alla novella regolamentare del 3 marzo 2011, sopra citata, e pertanto non sono sottoponibili a giudizio arbitrale. In carenza di potestas iudicandi da parte del Tnas, in quanto assente qualsivoglia clausola compromissoria, la parte intimata chiede che venga dichiarata la incompetenza in favore dell'Autorità giudizaria ordinaria. 10. Nel merito, in ogni caso, la parte intimata solleva la questione del conflitto di interessi del dott. V. D'Ippolito, in quanto, al momento dell'assunzione del mandato da parte del Bologna F.C. 1909 SpA, questi era, al tempo stesso, mandatario della società cedente il diritto alle prestazioni sportive dell'atleta Abero Villan e di quella interessata all'acquisizione di tale diritto, in violazione, quindi, della normativa di settore (artt. 16, comma 8, 20, comma 3, Regolamento agenti FIGC). Stessa situazione la difesa allega con riferimento al mandato n. 2102 del 23 giugno 2011, relativo al calciatore Rodriguez Rodriguez. Viene, infine, evidenziata la mancanza di prove di attività esecutive del mandato svolte dal dott. V. D'Ippolito, comunque riconducibili a un'attività di 6 giorni per il mandato n. 1010 del 2012 e di 1 giorno per quello n. 2102 del 2011. La Parte intimata domanda, quindi: a) in via pregiudiziale, di dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'istanza promossa dal dott. V. D'Ippolito e dalla V. D'Ippolito srl; b) in via subordinata: b1) accertare e dichiarare il difetto di legittimazione della V. D'Ippolito srl; b2) respingere l'istanza di arbitrato in quanto infondata, e dichiarare inefficaci, nulli e/o risolti i contratti di mandato n. 1010/2012 e n. 2102/2011, e che quindi nulla deve il Bologna F.C. 1909 SpA; b3) respingere l'istanza di arbitrato in quanto infondata in ragione della circostanza che nessuna attività è stata svolta dal dott. V. D'Ippolito; b4) ridurre l'importo dovuto dal Bologna F.C. 1909 SpA in base al periodo di effettiva attività svolta.
11. Parte istante nominava quale arbitro il prof. avv. Ferruccio Auletta, parte intimata nominava arbitro il prof. avv. Carlo Bottari. I nominati arbitri designavano quale terzo arbitro con funzioni di Presidente il prof. avv. Tommaso Edoardo Frosini, il quale in data 30 aprile 2014 accettava l'incarico. Il giorno 22 maggio 2014 il Collegio così composto teneva udienza, presso la sede del Tnas: veniva esperito senza successo il tentativo di conciliazione fra le parti. Le parti discutevano, nel rispetto del principio del contraddittorio, sull'eccezione di competenza sollevata da parte intimata. Il Collegio fissava, all’esito, termini per il deposito di memorie
(al 13 giugno 2014) e repliche (al 30 giugno 2014). Veniva altresì fissata l'udienza di discussione al 2 luglio 2014.
12. Nella memoria delle parti istanti, depositata il 13 giugno, veniva affermata la facoltà in capo al solo agente di adire, in alternativa al Tnas, l'Autorità giudiziaria ordinaria, quale conseguenza della sentenza del Tar Lazio n. 33427/2010, cit. Si assume altresì che l'art. 30, comma 1 e comma 3, dello Statuto della FIGC costituisca fondamento sufficiente per
la spettanza delle controversie alla giustizia arbitrale amministrata dal Coni. Vengono infine respinti gli argomenti spesi nel merito dalla difesa della parte intimata.
13. Nella replica di parte intimata, depositata il 30 giugno 2014, si insiste per la declinatoria di competenza del Collegio arbitrale, rigettando tesi avverse, specificando come, alla luce della sentenza TAR Lazio più volte richiamata e della novella regolamentare parimenti citata, la libertà di compromettere in arbitri le controversie tra agenti e società sia riferibile costantemente a entrambe le parti e non soltanto all'agente. Quindi, la devoluzione a un collegio arbitrale di controversie tra agenti e società rimane possibile solo di comune accordo fra le parti. Infine, si fa notare che i precedenti arbitrali del Tnas, citati ex adverso, sono antecedenti alla novella regolamentare, posteriormente alla quale è invece una decisione del Presidente del TNAS di reiezione per manifesta incompetenza della domanda di arbitrato portata alla sede di giustizia del CONI.
14. In data 14 luglio 2014, le parti discutevano oralmente alla presenza del Collegio, che riservava di assumere decisione, deliberata -in camera di consiglio- in pari data e sulla base dei seguenti
MOTIVI
15. Come impone di fare l’art. 817, 1° c., c.p.c. allorché “la validità, il contenuto o l’ampiezza della convenzione d’ arbitrato sono contestate nel corso dell’arbitrato”, devono questi Arbitri anzitutto “decid[ere] sulla propria competenza”. Tale competenza non sussiste per alcuna delle controversie promosse con l’istanza prot. n. 0412 del 4 aprile 2014 (776).
Premesso che la parte intimata ha eccepito nella prima difesa successiva all’accettazione degli arbitri l’incompetenza di questi per inesistenza della convenzione di arbitrato, occorre esaminare analiticamente e separatamente la domanda proposta dall’Agente di calciatori rispetto a quella pur coevamente promossa dalla Società di cui l’Agente è socio e legale rappresentante.
16. Le domande di VINCENZO D’IPPOLITO SRL non possono essere esaminate e decise nel merito perché il soggetto in questione, di cui ciascuno dei mandati tra Bologna F.C. 1909 SpA e il dott. V. D’Ippolito reca semplicemente l’indicazione quale terzo “autorizzato” a riceversi “i diritti economici e patrimoniali derivati dal […] contratto” inter alios, rimane terzo rispetto al contratto in questione. Dunque, l’eventuale fondamento della compromissione per arbitri della lite agitata dalla VINCENZO D’IPPOLITO SRL è alieno dai contenuti, pur quando suscettibili di etero-integrazione normativa, del contratto tra Bologna F.C. 1909 SpA e il dott. V. D’Ippolito. Su questa premessa, va allora verificata la residuale attribuzione della competenza arbitrale per via dell’art. 30 dello Statuto della Federazione Italiana Giuoco Calcio, che in parte qua recita: “1. I tesserati, le società affiliate e tutti i soggetti, organismi e loro componenti, che svolgono attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevanti per l’ordinamento federale, hanno l’obbligo di osservare il presente Statuto e ogni altra norma federale e degli organismi internazionali a cui la FIGC è affiliata. I soggetti di cui al comma precedente, in ragione della loro appartenenza all’ordinamento settoriale sportivo o dei vincoli assunti con la costituzione del rapporto associativo, accettano la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento adottato dalla FIGC, dalla FIFA, dalla UEFA, dai suoi organi o soggetti delegati, nelle materie comunque riconducibili allo svolgimento dell’attività federale nonché nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico. Le controversie tra i soggetti di cui al comma 1 o tra gli stessi e la FIGC, per le quali non siano previsti o siano esauriti i gradi interni di giustizia federale secondo quanto previsto dallo Statuto del CONI, sono devolute, su istanza della parte interessata, unicamente alla cognizione dell’Alta Corte di Giustizia Sportiva o del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport presso il CONI, in conformità con quanto disposto dallo Statuto e dai relativi regolamenti e atti attuativi, nonché dalle norme federali.” Assume la difesa di VINCENZO D’IPPOLITO SRL che si tratterebbe, al riguardo di quest’ultima, di uno dei “soggetti […] rilevanti per l’ordinamento federale” (comma 1) e, così, di soggetto abilitato ad accedere “unicamente” alla cognizione del TNAS (comma 3). Sennonché, è palese la fallacia dell’argomento -di là della sua spèndita soltanto successivamente alla proposizione della domanda di arbitrato, invero aliena dal riferimento normativo in parola- dal momento che tralascia il decisivo rilievo offerto dal comma 2, giusta il quale “soggetti […] rilevanti per l’ordinamento federale” sono pur sempre tali “in ragione della loro appartenenza all’ordinamento settoriale sportivo o dei vincoli assunti con la costituzione del rapporto associativo”. Non risulta che VINCENZO D’IPPOLITO SRL appartenga propriamente all’ordinamento settoriale sportivo né abbia mai contratto vincoli in ragione di alcun rapporto associativo: fa difetto per tale Società ogni essenziale rapporto contrattuale diretto o indiretto (per via dell’ipotetica adesione all’ associazione comune) con Bologna F.C. 1909 SpA. E poiché persino in materia non contrattuale (art. 808-bis c.p.c.) l’accesso all’arbitrato esige la via della “convenzione” per “atto avente la forma richiesta per il compromesso dall’art. 807”, al Collegio non rimane che dare atto dell’inesistenza di una convenzione di arbitrato senz’altro.
17. Nemmeno le domande del dott. VINCENZO D’IPPOLITO possono essere esaminate e decise nel merito. Non vale invocare per la compromissione in arbitri della relativa controversia il citato art. 30 dello Statuto della F.I.G.C., di là della sua soltanto sopravvenuta invocazione a latere actoris; infatti, la presente lite non sorge per l’attribuzione di diritti nascenti da tale rapporto, pur quanto esistente tra le parti in causa (il che devesi negare). L’Agente di calciatori, infatti, pretende l’adempimento di obbligazioni nascenti da altri e determinati rapporti contrattuali soltanto in relazione ai quali va rinvenuta, se del caso, la specifica volontà compromissoria. Del resto, la fallacia dell’argomento che rimanda allo Statuto della F.I.G.C. per basarvi la competenza di questi Arbitri in relazione ai contratti della cui (in-)esecuzione si tratta si fa evidente soltanto a considerare che, se l’argomento fosse congruo ed efficace, lo stesso avrebbe avuto carattere dirimente e assorbente, fino a rendere del tutto inutile e irrilevante la (invece) annosa vicenda (prima giurisprudenziale e poi normativa), notoria oltre che non revocata in dubbio hinc et inde, che ha indotto l’attuale consistenza del “Regolamento della F.I.G.C. per l’esercizio dell’attività di Agente di calciatori”, come viene designato in ciascuno dei mandati da cui origina la controversia. Invero, presente o meno che fosse stata in quest’ultimo la clausola compromissoria, ogni agente di calciatori sarebbe pur sempre andato soggetto alla clausola compromissoria statutaria una volta riconosciuta (come sostiene la difesa d parte istante) che si tratti al riguardo “della loro appartenenza
all’ordinamento settoriale sportivo o dei vincoli assunti con la costituzione del rapporto associativo”. Insomma, è logicamente da respingere la tesi che il “Regolamento della F.I.G.C. per l’esercizio dell’attività di Agente di calciatori” contenesse, prima della sua riforma (anteriore essendo questa alla sottoscrizione dei mandati dedotti in giudizi), niente più che una superflua duplicazione del patto compromissorio aliunde già vincolante per le parti in causa. Perciò, è soltanto dal singolo “Mandato tra società e agente” posto a fondamento delle domande di merito che va tratta la eventuale volontà compromissoria delle parti, dovendosi pregiudizialmente escludere qualsivoglia asimmetria tra di loro in ragione dell’ eventuale obbligazione di sottrarre l’azione alla competenza dell’A.G.O. Ora, nessuno dei mandati nn. 1010/2012 e 2102/2011 contiene una clausola compromissoria, né a tal fine è utile il rinvio, invece presente, alle “norme del Regolamento [della F.I.G.C. per l’esercizio dell’attività di Agente di calciatori]” che, come anticipato, alla data di sottoscrizione di ciascuno dei mandati in questione parimenti ne rimaneva (già) sprovvisto. E’ peraltro nota la giurisprudenza che esige massimo rigore formale nella risalenza alla volontà di compromettere per arbitri di cui è necessaria la ricostruzione per iscritto “a pena di nullità”, all’uopo richiedendosi, in ipotesi di convenzione di arbitrato attinta con la tecnica del “rinvio”, forme di c.d. relatio perfecta (cfr., e.g.,Cass. civ., sez. I, 02-02-2007, n. 2256), che davvero sono da escludere nella fattispecie di cui al presente giudizio. Pertanto, al Collegio non rimane che dare atto nuovamente dell’inesistenza di una convenzione di arbitrato.
18. Il difetto di competenza degli Arbitri, di seguito alla sentenza della Corte costituzionale 19-07-2013, n. 223 (per cui è incostituzionale l’art. 819- ter, 2º c., c.p.c., nella parte in cui esclude l’applicabilità, ai rapporti tra arbitrato e processo, di regole corrispondenti all’art. 50 c.p.c., secondo cui, nell’ipotesi in cui l’attore erri nell’ individuazione dell’organo munito di potestas decidendi, il processo prosegue dinanzi all’autorità competente), più non consente di ritenere terminativa la corrispondente dichiarazione stante che “il processo continua davanti al nuovo giudice”. Lì, dunque, sarà
eventualmente distribuita la ragione e il torto tra le parti e si renderà più compiuta la individuazione di quella “soccombente”. Per questo, oltre che per la relativa novità delle questioni trattate, il Collegio ritiene sussistano ragioni adeguate alla compensazione integrale delle spese tra le parti. La liquidazione dei diritti degli Arbitri, questi essendo rimasti assolti dall’esame del merito delle pretese, può essere contenuta nei limiti delle anticipazioni pro quota richieste alle parti e così essere dirsi anche in via definitiva realizzata nel loro ammontare complessivo, fino a concorrenza del quale sta, naturalmente, anche il vincolo di solidarietà di ciascuna. P.Q.M. Il Collegio arbitrale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, così provvede:
a) dichiara l’incompetenza degli Arbitri sulle domande proposte con “Istanza” prot. n. 0412 del 4 aprile 2014 (776) da VINCENZO D’IPPOLITO e VINCENZO D’IPPOLITO SRL;
b) dichiara interamente compensate tra le Parti le spese per assistenza difensiva e per diritti degli Arbitri e del CONI;
c) liquida definitivamente i diritti degli Arbitri nei limiti delle anticipazioni già richieste a (o versate da) ciascuna delle Parti;
d) dichiara le Parti tenute in solido al pagamento dei diritti degli Arbitri nella misura complessivamente liquidata, salvo rivalsa tra le stesse;
e) dichiara irripetibili i pagamenti per diritti eseguiti in favore del CONI. Così deliberato all’unanimità in data 14 luglio 2014 e sottoscritto in quattro originali nel luogo e nella data indicate di seguito
F.to Tommaso Edoardo Frosini
F.to Ferruccio Auletta
F.to Avv. Carlo Bottari