F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 275/CGF del 30 Aprile 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 002/CGF del 4 Luglio 2014 e su www.figc.it 9. RICORSO F.C. CIVITANOVESE 1919 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALC. SAXO BESJAN, INFLITTA SEGUITO GARA CIVITANOVESE/OLYMPIA AGNONESE DEL 17.4.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 117 del 18.4.2014)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 275/CGF del 30 Aprile 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 002/CGF del 4 Luglio 2014 e su www.figc.it
9. RICORSO F.C. CIVITANOVESE 1919 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALC. SAXO BESJAN, INFLITTA SEGUITO GARA CIVITANOVESE/OLYMPIA AGNONESE DEL 17.4.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 117 del 18.4.2014)
La società Civitanovese 1919, con comunicazione del 21.4.2014 ha preannunciato reclamo avverso la decisione del Giudice sportivo presso il Dipartimento Interregionale, pubblicata sul Com. Uff. n. 117 del 18.4.2014, con la quale, a seguito dei fatti verificatisi in occasione della gara Civitanovese/Olympia Agnonese del 17.4.2014, è stata inflitta, tra le altre, la seguente sanzione: squalifica di tre giornate effettive di gara al calciatore Saxo Besjan perchè: “al termine della gara attendeva la Terna Arbitrale nel parcheggio dell'impianto sportivo rivolgendo loro espressioni gravemente minacciose e simulando colpi all'autovettura sulla quale viaggiavano gli Ufficiali di gara. ( R A - R AA )”. Trasmessa in data 22.4.2014, a cura della Segreteria della Corte di Giustizia Federale la copia di tutti gli atti di gara, con atto del 26.4.2014, la società reclamante ha fatto pervenire i motivi del proprio reclamo con i quali ha dedotto, in via preliminare, la nullità o la inutilizzabilità del rapporto dell’assistente arbitrale Giovanni Punziano, che risulterebbe privo della sottoscrizione del medesimo assistente, e, nel merito, la eccessività della sanzione che avrebbe giudicato con particolare ed ingiustificata severità una condotta del calciatore priva di ogni potenzialità pregiudizievole (con riferimento alla simulazione del gesto di colpire l’autovettura sulla quale viaggiava la terna arbitrale). La Corte, esaminati gli atti, ritiene preliminarmente che le censure di nullità o inutilizzabilità del rapporto dell’assistente arbitrale sia completamente destituita di fondamento dal momento che il documento in questione, contrariamente a quanto sostenuto dalla reclamante e come alla stessa fatto verificare nel corso della riunione del 30.4.2014, risulta regolarmente sottoscritto dal suo redattore. Nel merito, il ricorso è infondato. La Corte, infatti, ritiene che le ragioni addotte dalla reclamante non siano idonee a mettere in discussione il provvedimento adottato dal Giudice Sportivo che si fonda su circostanze puntualmente individuate negli atti ufficiali di gara (rapporto arbitrale e del commissario di campo) i quali, come è noto, sono assistiti da fede privilegiata ai sensi dell’art. 35 comma 1.1. C.G.S. La particolare gravità degli accadimenti e la indubbia offensività delle condotte che hanno dato luogo alla sanzione inflitta al Saxo giustificano anche la misura della sanzione che appare coerente con il principio di proporzionalità ed afflittività. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla F.C. Civitanovese 1919 di Civitanova Marche (Macerata). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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