F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 333/CGF del 19 Giugno 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 004/CGF del 4 Luglio 2014 e su www.figc.it 1. RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. SIG PERSI DANIELE AVVERSO A SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 10 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 96 N.O.I.F. ED ALL’ART. 33 REGOLAMENTO DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO – NOTA N. 7439/444 PF 12-13/AM/MA DEL 15.5.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 19/CDN del 30.9.2013)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 333/CGF del 19 Giugno 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 004/CGF del 4 Luglio 2014 e su www.figc.it
1. RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. SIG PERSI DANIELE AVVERSO A SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 10 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 96 N.O.I.F. ED ALL’ART. 33 REGOLAMENTO DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO - NOTA N. 7439/444 PF 12-13/AM/MA DEL 15.5.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 19/CDN del 30.9.2013)
Con atto del 19.5.2014, il signor Persi Daniele, presidente della società A.S.D. Stagni di Ostia, ha proposto ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale della F.I.G.C. (pubblicata sul Com. Uff. n. 19/CDN del 30.9.2013) con la quale, in accoglimento del deferimento del Procuratore Federale, è stata inflitta al reclamante la sanzione dell’inibizione per mesi 10, nonché la sanzione dell’ammenda di € 2.000,00 a carico della predetta Società, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, C.G.S.. A fondamento del proprio ricorso, il Persi invoca la circostanza che questa Corte, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 73/CGF del 25.10.2013, ha annullato le sanzioni inflitte dalla Commissione Disciplinare Nazionale, sempre con la pronuncia più sopra richiamata, nei confronti dei tesserati della Società A.S.D. Ostia Mare Lido Calcio S.r.l. e della medesima Società.
Il ricorso in epigrafe risulta manifestamente inammissibile. Il ricorrente non indica quale ipotesi di revocazione ricorrerebbe nel caso di specie, limitandosi ad invocare l’estensione a sé stesso e alla società della decisione di annullamento adottata da questa Corte nei confronti della condanna inflitta dalla Commissione Disciplinare Nazionale a carico dei tesserati della Società A.S.D. Ostia Mare Lido Calcio S.r.l. e della medesima Società; circostanza, quest’ultima, che avrebbe, forse, potuto legittimare la proposizione del diverso rimedio processuale della revisione di cui all’art. 39, comma 2, C.G.S.. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione ex art. 39
C.G.S. come sopra proposto dal Sig. Persi Daniele. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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