F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 224/CGF del 28 Febbraio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 006/CGF del 4 Luglio 2014 e su www.figc.it 5. RICORSO A.S. GIORGIONE CALCIO 2000 AVVERSO LE SANZIONI: – SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALC. DONE ROCCO; – AMMENDA DI € 1.500,00, INFLITTE SEGUITO GARA GIORGINE/DRO DEL 9.2.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 86 del 12.2.2014)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 224/CGF del 28 Febbraio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 006/CGF del 4 Luglio 2014 e su www.figc.it
5. RICORSO A.S. GIORGIONE CALCIO 2000 AVVERSO LE SANZIONI: - SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALC. DONE ROCCO; - AMMENDA DI € 1.500,00, INFLITTE SEGUITO GARA GIORGINE/DRO DEL 9.2.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 86 del 12.2.2014)
Visto il ricorso proposto dalla società ASD Giorgione Calcio 2000, in persona del presidente in carica, avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale pubblicata sul Com. Uff. n. 86 del 12 febbraio 2014, con cui ai calciatori della società ricorrente Rocco Donè e Stefano Peruzzo è stata irrogata la sanzione della squalifica, rispettivamente, per 3 e 2 gare effettive, nonché alla società è stata inflitta l’ammenda di € 1.500,00, a seguito della gara Giorgione Calcio 2000/Dro, valevole per il Campionato Nazionale Serie D, Girone C, 2013/2014 e svoltasi il 9 febbraio 2014; - visti il ricorso e i relativi motivi; - vista la decisione impugnata; - visti tutti gli atti; considerato che: - la circostanza che la società ricorrente non abbia mai presentato alcun reclamo contro i provvedimenti del giudice sportivo non ha alcuna rilevanza ai fini della fondatezza del ricorso; - la diversa ricostruzione sostenuta dalla ricorrente, con riguardo al comportamento tenuto dai calciatori Donè e Peruzzo, è del tutto smentita da quanto descritto nel rapporto dell’arbitro; - a fronte del particolare valore del rapporto dell’arbitro - si veda al riguardo l’art. 35, punto 1.1., C.G.S. - quanto affermato dalla ricorrente è, invece, del tutto sfornito anche di un principio di prova; - l’ammenda di € 1.500,00, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, non appare esagerata, considerato il comportamento del pubblico così come descritto nel rapporto dell’arbitro, fedelmente riportato a motivazione della sanzione e non contestato. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S. Giorgione Calcio 2000 di Castelfranco Veneto (Treviso). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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