F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 214/CGF del 21 Marzo 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 013/CGF del 7 Agosto 2014 e su www.figc.it 2. RICORSO CALC. NADAREVIC ENIS AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA SEGUITO GARA BARI/VIRTUS LANCIANO DELL’8.3.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 63 dell’11.3.2014)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 214/CGF del 21 Marzo 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 013/CGF del 7 Agosto 2014 e su www.figc.it 2. RICORSO CALC. NADAREVIC ENIS AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA SEGUITO GARA BARI/VIRTUS LANCIANO DELL’8.3.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 63 dell’11.3.2014) Il calciatore Nadaveric Enis ha proposto rituale reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B pubblicata sul Com. Uff. n. 63 del giorno 11.3.2014 con la quale è stata inflitta nei suoi confronti la sanzione della squalifica per 3 giornate, a seguito della gara Bari/Virtus Lanciano del giorno 8.3.2014 valevole per il campionato nazionale serie B, “per avere, al 35° del secondo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco, trattenuto la gamba di una avversario mordendolo all’altezza della coscia”. Nei motivi del reclamo, comunicati con atto del 17.3.2014, il ricorrente ha prospettato una ricostruzione delle circostanze che diedero luogo alla decisione impugnata diversa da quella rappresentata nel rapporto dell’arbitro; quest’ultimo, infatti, a giudizio del ricorrente, avrebbe “mal percepito” la dinamica dell’episodio, ed infatti: il contatto con il giocatore avversario Falcinelli sarebbe accaduto in occasione di una normale azione di gioco (mentre i due calciatori erano impegnati nel tentativo di impossessarsi del pallone); in tale circostanza, il Nadaveric, perso l’equilibrio, si sarebbe accasciato sulla gamba del Falcinelli da poco liberatosi del pallone in favore di un compagno di squadra; il Nadaveric sarebbe quindi finito con la propria testa sulla gamba dell’avversario; non vi sarebbe stato alcun morso, ma un semplice contatto tra il proprio volto e la gamba dell’avversario; i fatti così ricostruiti troverebbero riscontro nelle stesse dichiarazioni rese dal Falcinelli (anche alla stampa) il quale avrebbe, infatti, confermato di non avere subito alcuna conseguenza dall’episodio; non ricorrerebbero pertanto i presupposti per qualificare l’episodio in termini di condotta violenta, ipotesi prevista e sanzionata dall’art. 19, comma 4, lett. b). Il ricorrente, pertanto, ha chiesto l’annullamento della squalifica o la riduzione della sanzione. Il reclamo è infondato nel merito e, pertanto, deve essere respinto. La Corte, infatti, esaminati gli atti ed interpellato il direttore di gara per ottenere chiarimenti circa l’episodio in questione, ritiene che quanto addotto dal reclamante non possa mettere in dubbio la ricostruzione dell’accaduto così come riportata negli atti ufficiali di gara (rapporto arbitrale) i quali, come è noto, sono assistiti da fede privilegiata ai sensi dell’art. 35, comma 1.1, C.G.S. Del resto, anche le dichiarazioni rese dal calciatore Falcinelli (“onestamente non mi sono fatto niente … “) non contraddicono, come vorrebbe il ricorrente, la rappresentazione resa dall’arbitro nel proprio rapporto e puntualmente ribadita nei chiarimenti resi alla Corte, ma valgono, tuttalpiù, ad escludere che dall’episodio siano scaturite conseguenze pregiudizievoli per la salute del calciatore vittima del gesto del Nadaveric. Quanto poi alla misura della sanzione, la Corte ritiene che, contrariamente a quanto dedotto, quella applicata, che corrisponde al minimo edittale in caso di condotta violenta del calciatore nei confronti di calciatori o altre persone presenti (art. 19.4 lett. b) C.G.S.), sia proporzionata alla natura ed alla gravità dei fatti commessi dal Sig. Nadaveric, tenuto anche conto dell’assenza di qualsivoglia conseguenza per il calciatore vittima del gesto del Nadaveric stesso. Per questi motivi la C.G.F., sentito l’arbitro, respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Nadarevic Enis. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.3.
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