F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 214/CGF del 21 Marzo 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 013/CGF del 7 Agosto 2014 e su www.figc.it RICORSO A.S. CITTADELLA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CORALLI CLAUDIO, SEGUITO GARA CROTONE/CITTADELLA DELL’8.3.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 63 dell’11.3.2014)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 214/CGF del 21 Marzo 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 013/CGF del 7 Agosto 2014 e su www.figc.it
RICORSO A.S. CITTADELLA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CORALLI CLAUDIO, SEGUITO GARA CROTONE/CITTADELLA DELL’8.3.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 63 dell’11.3.2014)
Con reclamo ritualmente proposto la A.S. Cittadella Calcio S.r.l. ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 63 dell’11.3.2014) con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, seguito gara Crotone/Cittadella dell’8.3.2014, ha irrogato al calciatore Coralli Claudio la squalifica per 4 giornate effettive di gara “per avere, al termine della gara, contestato l'operato arbitrale proferendo un'espressione blasfema; inoltre assumeva, all'atto del provvedimento di espulsione, un atteggiamento intimidatorio rivolgendo espressioni ingiuriose ad un Assistente”. Con i motivi scritti la reclamante, previo richiamo del buon comportamento disciplinare tenuto dal Coralli nel corso della sua attività sportiva, ha eccepito: 1) la illegittimità della sanzione sotto il profilo dell'errato convincimento, da parte dell'Assistente arbitrale, della pronuncia da parte del Coralli di una espressione blasfema per la somiglianza fonica tra le lettere iniziali “D” e “Z” che determinava la blasfemia; 2) l'applicabilità dell'attenuante della provocazione atteso il fatto che il Coralli, avvicinatosi all'Assistente chiedendo in maniera pacata il motivo dell'annullamento di una rete, si era, successivamente, agitato avendo percepito una frase poco corretta proferita nei suoi confronti dall'Assistente. Osservava, infine, che terminata la gara, con immediata reazione di resipiscenza, si era recato,unitamente al capitano Pellizzer ed all'allenatore, nello spogliatoio arbitrale ove aveva sfogato la propria desolazione abbandonandosi in un pianto irrefrenabile. Ha, infine, concluso chiedendo: 1) in via preliminare: fissare con urgenza l'udienza di trattazione del presente ricorso considerato che il campionato di Serie B prevede in data 25.3.2014 un turno infrasettimanale. Di talché se l'udienza venisse fissata dopo tale data il giocatore avrebbe già scontato 3 delle 4 giornate di squalifica comminate. 2) in via principale e nel merito: in accoglimento del reclamo proposto ed in riforma, anche parziale, dell'impugnata decisione, stante il comportamento di pentimento tenuto da Coralli nell'immediatezza del fatto, la motivazione addotta agli arbitri e il fatto che Coralli non ha pronunciato la frase blasfema, ridurre la squalifica a due giornate di gara ai sensi dell'art. 19 comma 4 lett. a) C.G.S.; 3) in via subordinata: considerati i fatti esposti e la dinamica dell'accaduto, ridurre la squalifica comminata a Claudio Coralli a due giornate di gara, convertendo la terza in un'ammenda proporzionata alla gravità del fatto e alla serie in cui gioca l'attaccante; 4) in via ulteriormente subordinata: alla luce dei fatti esposti, ridurre la squalifica comminata a Claudio Coralli a tre giornate di gara. Alla seduta del 21.3.2014, tenutasi davanti alla C.G.F. – I Sezione Giudicante – è comparso il difensore della reclamante il quale ha illustrato i motivi scritti concludendo in conformità; è, altresì, comparso il Coralli il quale ha ridimensionato, a suo giudizio, i comportamenti sanzionati. Questa Corte dà atto di avere, in adesione alla istanza della reclamante, sentito gli Ufficiali di gara i quali non hanno confermato gli assunti difensivi. Il reclamo è, peraltro, parzialmente fondato per quanto di ragione. Si osserva, infatti, che non può revocarsi in dubbio che il Coralli abbia pronunciato una espressione blasfema sanzionabile, ex art. 19 N. 3 bis C.G.S., con applicazione della squalifica per un minimo di una giornata, oltre a due giornate per la condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli Ufficiali di gara, ex art. 19 n. 4 C.G.S.. Giova, all'uopo, rammentare, ex art. 35, n. 1.1, C.G.S., che i rapporti dell'arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale e i relativi eventuali supplementi, fanno piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. La C.G.F., sentiti gli Ufficiali di gara, in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’A.S. Cittadella di Cittadella (Padova), riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Coralli Claudio a 3 giornate effettive di gara . Dispone restituirsi la tassa reclamo 4.
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