F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 259/CGF del 9 Aprile 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 015/CGF del 7 Agosto 2014 e su www.figc.it 1. RICORSO A.C. DELTA PORTO TOLLE AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI DUE PUNTI IN CLASSIFICA INFLITTA ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S., PER LE CONDOTTE ASCRITTE AL PROPRIO LEGALE RAPPRESENTANTE SIG. FRANCESCO VISENTINI SEGUITO DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 85, LETT. C), PARAGRAFI VI) E VII) N.O.I.F., IN RELAZIONE ALL’ART. 10, COMMA 3, C.G.S. (NOTA N.3476/315 PF13- 14/SP/BLP DEL 14.1.2014 – NOTA N. 3480/314 PF13-14/SP/BLP DEL 14.1.2014) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 50/CDN del 10.2.2014) 2. RICORSO SIG. VISENTINI FRANCESCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 2 INFLITTAGLI PER VIOLAZIONE DELL’ART. 85, LETT. C), PARAGRAFI VI) e VII) N.O.I.F, IN RELAZIONE ALL’ART. 10, COMMA 3, C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE (NOTA N. 3476/315 PF13- 14/SP/BLP DEL 14.1.2014 – NOTA N.3480/314 PF13-14/SP/BLP DEL 14.1.2014) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 50/CDN del 10.2.2014)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 259/CGF del 9 Aprile 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 015/CGF del 7 Agosto 2014 e su www.figc.it 1. RICORSO A.C. DELTA PORTO TOLLE AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI DUE PUNTI IN CLASSIFICA INFLITTA ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S., PER LE CONDOTTE ASCRITTE AL PROPRIO LEGALE RAPPRESENTANTE SIG. FRANCESCO VISENTINI SEGUITO DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 85, LETT. C), PARAGRAFI VI) E VII) N.O.I.F., IN RELAZIONE ALL’ART. 10, COMMA 3, C.G.S. (NOTA N.3476/315 PF13- 14/SP/BLP DEL 14.1.2014 - NOTA N. 3480/314 PF13-14/SP/BLP DEL 14.1.2014) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 50/CDN del 10.2.2014) 2. RICORSO SIG. VISENTINI FRANCESCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 2 INFLITTAGLI PER VIOLAZIONE DELL’ART. 85, LETT. C), PARAGRAFI VI) e VII) N.O.I.F, IN RELAZIONE ALL’ART. 10, COMMA 3, C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE (NOTA N. 3476/315 PF13- 14/SP/BLP DEL 14.1.2014 – NOTA N.3480/314 PF13-14/SP/BLP DEL 14.1.2014) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 50/CDN del 10.2.2014) Alla A.C. Delta Porto Tolle S.r.l. è stata contestata dal Giudice di prime cure la violazione dell’articolo 85, lettera c), paragrafi VI e VII, N.O.I.F. (obbligo per le società sportivo-calcistiche, entro il termine del 16 ottobre 2013, di documentare l’avvenuto versamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di luglio/agosto 2013 nonché delle relative ritenute IRPEF e contributi INPS), in relazione all’articolo 10, comma 3, C.G.S.. L’omissione (o ritardo) è direttamente ascritta al Sig. Francesco Visentini, amministratore unico e legale rappresentate pro-tempore della società, ma anche la A.C. è chiamata a risponderne, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, C.G.S.. Istruiti i reclami, previa loro riunificazione per unicità di materia, e fissata la data del 20 marzo 2014 per la (prima) camera di consiglio, la società ricorrente depositava una memoria difensiva con la quale si sosteneva l’insussistenza, in capo alla società, dell’onere di corrispondere ai tesserati gli emolumenti (e, ovviamente, di versare i connessi oneri fiscali/contributivi) per il mese di luglio e per la prima metà di agosto 2013, poichè i contratti di lavoro sportivo conclusi dalla A.C. Delta Porto Tolle S.r.l. erano stati depositati presso la Lega competente soltanto a partire dal 16 agosto 2013, con conseguente decorrenza degli effetti degli stessi solo da tale data (e non da quelle, antecedenti, in cui erano stati stipulati i medesimi negozi giuridici), come sancito dall’articolo 39, comma 3, N.O.I.F.. Si affermava, pertanto, che l’impegno retributivo, fiscale e contributivo non poteva che decorrere da tale termine, impegno al quale la società aveva regolarmente adempiuto a dimostrazione dell’assoluta buona fede e della convinzione circa la correttezza del proprio operato, non potendo essere chiamata a dare corso ad un contratto prima ancora della sua “esistenza formale” (e relativa decorrenza) in ambito federale. Entrambi i ricorrenti chiedevano, pertanto, l’annullamento della sanzione comminata dal Giudice di primo grado. Nella camera di consiglio sopra citata la Corte, con delibera pubblicata a mezzo Com. Uff. n. 238/CGF in data 20 marzo 2014, rinviava gli atti alla Procura Federale per richiedere un supplemento istruttorio “in ordine alla data di effettivo inizio della prestazione di lavoro sportivo dei tesserati di cui alla fattispecie oggetto di contestazione”, anche in relazione all’eventuale avvenuto utilizzo di uno o più calciatori prima del visto di esecutività, ai sensi dell’articolo 39, comma 4, N.O.I.F.. A riscontro di tale richiesta la Procura federale trasmetteva a questa Corte: a) un prospetto riepilogativo, a suo tempo redatto dalla A.C. Delta Porto Tolle e dalla stessa depositato presso la Co.Vi.So.C., contenente una (almeno apparente) indicazione della decorrenza dei contratti (in gran parte 1° luglio 2013) e gli importi dei conguagli dovuti ad ogni singolo calciatore (dagli atti allegati a tale prospetto risultava anche che la società, in data 17 febbraio 2014, aveva provveduto al pagamento degli emolumenti e delle ritenute anche per il mese di luglio 2013); b) una nota della Lega Italiana Calcio Professionistico (in data 26 marzo 2014) nella quale si affermava “... effettuati i necessari approfondimenti presso l’Ufficio Agonistica, si dichiara che questa lega nel periodo suindicato non ha rilasciato autorizzazioni alla disputa di gare amichevoli alla società A.C. Delta Porto Tolle.”. Fissata la data dell’odierna (seconda) camera di consiglio, per la definizione dei ricorsi, comparivano, per essere sentiti dal Collegio ai sensi dell’articolo 37, comma 2, C.G.S.: - l’Avv. Eduardo Chiacchio, difensore della A.C. Delta Porto Tolle S.r.l, che confermava e ribadiva la tesi difensiva espressa in atti, depositando ulteriori atti tesi a dimostrare che non vi era stata “utilizzazione sportiva del calciatore” in data antecedente alla decorrenza formale dei contratti di lavoro sportivo; - l’Avv. Michele Cozzone, difensore del sig. Francesco Visentini, che parimenti confermava e ribadiva la tesi difensiva espressa in atti, precisando che il pagamento effettuato in data 17.2.2014 era stato previamente concordato con la Co.Vi.So.C. solo per evitare, prudentemente, l’eventuale cumulo delle violazioni da ritardato pagamento. Il rappresentante della Procura Federale, Cons. Giuseppe Chinè, ribadiva che la decorrenza dell’utilizzo sportivo (e, quindi, dei relativi contratti di lavoro) era “retrodatabile” al 1° luglio 2013, anzichè al 20 agosto 2013, con specifico riferimento ai prospetti che la società ricorrente aveva a suo tempo depositato presso la Co.Vi.So.C. e che la Procura medesima aveva prodotto in giudizio. Secondo la pubblica accusa, infatti, l’avvenuto tardivo pagamento (in data 17 febbraio 2014, anziché entro il 16 ottobre 2013) di tutto quanto dovuto a partire dal 1° luglio 2013 configurava palesemente un implicito riconoscimento della validità dei contratti a decorrere dalla loro effettiva sottoscrizione, senza attendere né il deposito presso la Lega competente né, men che meno, il visto di esecutività. La Corte preliminarmente riuniti i ricorsi in epigrafe indicati, per unicità della causa petendi; - preso atto che – ai fini dell’ordinamento sportivo federale – la decorrenza formale di ciascun rapporto contrattuale (di lavoro sportivo) non può che coincidere con la “””data di deposito o di arrivo della documentazione presso la Lega competente””” (cioè a partire dal 16 agosto 2013) e che “””l’utilizzazione sportiva del calciatore””” non può che avvenire “””dal giorno successivo alla data del visto di esecutività”””, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’articolo 39, comma 3, N.O.I.F. e dal paragrafo 12. del Com. Uff. n. 182/A in data 4 giugno 2013 relativamente alla stagione calcistica 2013/2014; - considerato che l’ordinamento giuslavoristico relativo al settore sportivo, di cui alla legge n. 91/1981, non prevede specifici spazi di interconnessione con il menzionato ordinamento sportivo federale, perseguendo tali ambiti ordinamentali finalità socio-economiche ontologicamente diverse; - ritenuto, peraltro, che l’eventuale violazione della citata normativa giuslavoristica accertata in sede giudiziale-sportiva – ivi incluse le disposizioni recate dal vigente Accordo collettivo di lavoro 2012/2015 stipulato fra la F.I.G.C., la Lega Pro e l’A.I.C. – potrebbe comunque rilevare (oltre che nelle varie sed competenti) ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 1, C.G.S.. Per questi motivi la C.G.F. riuniti i ricorsi nn. 1) e 2) li accoglie e, per l’effetto, annulla le sanzioni inflitte. Dispone restituirsi le tasse reclamo. Manda alla Procura Federale, la quale non ha ritualmente fornito prova inconfutabile dell’avvenuto “utilizzo sportivo del calciatore” da parte dei ricorrenti in data antecedente al 16 agosto 2013, si proceda a tutti i necessari accertamenti istruttori idonei ad acclarare eventuali profili violativi dell’articolo 1, comma 1, del C.G.S., con specifico riferimento alle disposizioni recate dalla legge n. 91/1981, dalla vigente normativa in materia di obblighi contributivi, assistenziali e previdenziali, per i contratti di lavoro sportivo (subordinato o autonomo), e dal vigente Accordo collettivo di lavoro 2012/2015 stipulato fra la F.I.G.C., la Lega Pro e l’A.I.C., riferendo anche agli organi competenti nelle diverse sedi.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it