F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 271/CGF del 24 Aprile 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 016/CGF del 7 Agosto 2014 e su www.figc.it 2. RICORSO SIG. STELLONE ROBERTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA LECCE/FROSINONE DEL 13.4.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 144/DIV del 15.4.2014)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 271/CGF del 24 Aprile 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 016/CGF del 7 Agosto 2014 e su www.figc.it
2. RICORSO SIG. STELLONE ROBERTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA LECCE/FROSINONE DEL 13.4.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico - Com. Uff. n. 144/DIV del 15.4.2014)
Il Signor Stellone Roberto, allenatore del Frosinone Calcio S.r.l., ha presentato ricorso avverso la sanzione della squalifica per 1 giornata effettiva di gara inflitta al reclamante seguito gara Lecce/Frosinone del 13.4.2014, inflitta per atteggiamento irriguardoso verso l'arbitro al termine del primo tempo di gara (espulso). La ricorrente descrive i fatti accaduti in modo diverso rispetto a come riportati nel Referto arbitrale e pone in evidenza l'assoluta genericità della condotta ascritta allo Stellone, in quanto non rinvenibile dai referti arbitrali ed inoltre l'anomalia con cui è stata eseguita la comunicazione di espulsione dell'allenatore senza l'esposizione del cartellino rosso. Chiede pertanto, citando precedenti decisioni di questa Corte di Giustizia Federale, l'annullamento e/o revoca della sanzione inflitta e, in via subordinata, commutare tale sanzione in quella dell'ammonizione. La Corte rileva, esaminato il ricorso e gli atti ad esso relativi, nonché ascoltato l'arbitro dal Responsabile dell'A.I.A., il comportamento dell'allenatore Roberto Stellone intimidatorio, aggressivo e molto plateale. Per quanto riguarda la modalità di espulsione senza esibizione del cartellino rosso, ma tramite comunicazione al capitano, la Corte rileva che tale procedura è regolare in quanto il capitano della squadra di calcio è il responsabile in campo e coadiutore dell'arbitro mentre l'allenatore è un tesserato non giocatore. La espulsione, quindi, è stata eseguita nella forma prevista dal regolamento. Ritiene pertanto la sanzione inflitta al signor Stellone Roberto congrua in merito ai fatti accaduti. Per questi motivi la C.G.F., sentito l’arbitro, respinge il ricorso come sopra proposto dal Sig. Stellone Roberto. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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