F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 304/CGF del 21 Maggio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 017/CGF del 7 Agosto 2014 e su www.figc.it 1. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA, EX ART. 37, COMMA 7 C.G.S., SIG. LERDA FRANCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTAGLI SEGUITO GARA PLAY-OFF BENEVENTO/LECCE DEL 18.5.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 171/DIV del 19.5.2014)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 304/CGF del 21 Maggio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 017/CGF del 7 Agosto 2014 e su www.figc.it
1. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA, EX ART. 37, COMMA 7 C.G.S., SIG. LERDA FRANCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTAGLI SEGUITO GARA PLAY-OFF BENEVENTO/LECCE DEL 18.5.2014 (Delibera del Giudice Sportivo
presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 171/DIV del 19.5.2014)
Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico ha inflitto all'allenatore del Lecce S.p.A. Sig. Franco Lerda la sanzione della squalifica per 1 gara effettiva per aver usato espressioni blasfeme nel corso della gara Benevento/Lecce del 18.5.2014. La segnalazione è stata effettuata dal collaboratore della Procura Federale in questi termini: al minuto quattro del secondo tempo l'allenatore del Lecce signor Lerda ha pronunciato la seguente frase di carattere blasfemo "D.. boia". Al minuto 41 del secondo tempo il surrichiamato allenatore del Lecce ha pronunciato altra frase di carattere blasfemo e cioè "Porca la M….", mentre richiamava il proprio calciatore numero 14. Avverso la decisione del Giudice Sportivo, proponeva rituale reclamo il predetto allenatore, deducendo, in via principale, la nullità della sanzione per irritualità del procedimento, in particolare per violazione dell'art 35, comma 1.3 C.G.S.. A parere del ricorrente il Codice di Giustizia Sportiva contempla una sola modalità procedurale tipica attraverso la quale la Procura Federale ha la possibilità di introdurre, negli atti da sottoporre al vaglio del Giudice Sportivo, la segnalazione di comportamenti violenti, gravemente antisportivi o concernenti l'uso di espressioni blasfeme, ascrivibili ad un soggetto tesserato e non visti dall'arbitro: quella della riservata segnalazione, da far pervenire entro le 16.00 del giorno
feriale successivo a quello della gara. Nel caso di specie di collaboratore della Procura Federale si sarebbe limitato a refertare su modelli a sua disposizione le espressioni blasfeme profferite dall’allenatore della società salentina. A conforto di tale tesi si cita un precedente della Corte di Giustizia (Com. Uff. n. 167/CGF del 1.2.2011) che ha chiarito come in situazioni analoghe sussista la "legittimazione del rappresentante della Procura Federale alla sola eccitazione della prova televisiva e non alla refertazione". Ad avviso della difesa non valgono a confutare l'assoluta bontà delle prospettazioni avanzate le conclusioni cui la Corte di giustizia federale è pervenuta all'interno di un'altra pronuncia (Com. Uff. n. 186 del 24.1.2014) secondo la quale l'articolo 35 comma 1/3 C.G.S., in quanto riguardante esclusivamente i fatti non visti dall'arbitro e cioè i casi in cui il direttore di gara non abbia potuto prendere decisioni nei confronti di quei soggetti che si trovano in campo ed in gioco (calciatori) nei confronti dei quali gli ufficiali di gara hanno giurisdizione esclusiva. Nella stessa decisione si afferma che nelle ipotesi in cui ad essere coinvolto da simili episodi sia un allenatore, e quindi un soggetto non considerabile in gioco, ai fini dell'individuazione della giurisdizione esclusiva dell'ufficiale di gara, le risultanze del referto del collaboratore della Procura Federale conserverebbero inalterato il loro valore di fonte di prova privilegiata circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare così come previsto dall'art. 35.1.1 C.G.S.. Secondo la difesa tale decisione non è condivisibile in quanto il valore di fonte privilegiata degli atti provenienti dalla Procura Federale è limitata ai soli atti di indagine; anche perché il citato articolo va letto in combinato disposto con quanto previsto dall'art. 32 C.G.S.. Pertanto ove la Procura Federale operi d'ufficio l'attività non potrà che sfociare in un eventuale atto di deferimento. In via subordinata, si chiede la commutazione della squalifica nella sanzione dell'ammenda. Il ricorso non appare fondato e questa Corte ritiene la seconda sentenza citata la più aderente ai principi enunciati nel C.G.S., effettuando un'ermeneusi logico sistematica. L'ermeneutica si fatta dalla Corte di Giustizia Federale (Com. Uff. n. 186/CGF del 24.1.2014) è corroborata anche dal comma 1.4 dell'art. 35 laddove afferma che la segnalazione, oltre che dal Procuratore Federale, può essere effettuata anche dal commissario di campo, se designato. Sulla gravità della blasfemia non è il caso di discutere, così come è priva di pregio la richiesta di commutazione della pena in quanto quella inflitta è espressamente prevista dall'art. 19 comma 3 bis, lett. a). La difesa in data odierna ha richiesto il deposito di un disco DVD contenente la trascrizione giurata estratta dal video relativo alla gara, dell’audio pronunciato nella circostanza dal tesserato Lerda.
Tale preteso mezzo di prova è inammissibile perché fuori dal paradigma previsto dall'art. 35 comma 1.2 e fuori dei termini previsti dal comma 1.3. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso con richiesta di procedimento d’urgenza ex art. 37, comma 7 C.G.S., come sopra proposto dal Sig. Lerda Franco. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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