F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 307/CGF del 27 Maggio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 018/CGF del 7 Agosto 2014 e su www.figc.it 1. RICORSO A.S.D. BARLETTA CALCIO A5 AVVERSO LE SANZIONI: – PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO 0-6; – INIBIZIONE A TUTTO IL 30.6.2014 AL SIG. DAZZARO ANTONIO; – SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL SIG. DI BENEDETTO ANTONIO; – AMMENDA DI € 700,00 ALLA SOCIETÀ, INFLITTE SEGUITO GARA BARLETTA CALCIO A 5/LAZIO CALCIO A 5 DEL 25.5.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 862 del 26.5.2014)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 307/CGF del 27 Maggio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 018/CGF del 7 Agosto 2014 e su www.figc.it 1. RICORSO A.S.D. BARLETTA CALCIO A5 AVVERSO LE SANZIONI: - PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO 0-6; - INIBIZIONE A TUTTO IL 30.6.2014 AL SIG. DAZZARO ANTONIO; - SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL SIG. DI BENEDETTO ANTONIO; - AMMENDA DI € 700,00 ALLA SOCIETÀ, INFLITTE SEGUITO GARA BARLETTA CALCIO A 5/LAZIO CALCIO A 5 DEL 25.5.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 862 del 26.5.2014) L’A. S. D. Barletta Calcio a Cinque ha proposto reclamo contro le decisioni del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque, adottate con il Com. Uff. n. 862 del 26 maggio 2014, in merito alla gara del 25 maggio 2014 della semifinale Play-Off del Campionato Nazionale Under 21 di Calcio a Cinque 2013/2014: Barletta/Lazio. Il Giudice Sportivo, - dopo aver dato atto che la gara è stata definitivamente sospesa dall’arbitro alla fine del primo tempo supplementare, allorquando il calciatore Napoletano Marco Aniello della società Barletta Calcio a Cinque si era avvicinato al direttore di gara con fare intimidatorio profferendogli frasi gravemente irriguardose e dopo che, al provvedimento di espulsione, il predetto calciatore si era scagliato contro l’arbitro e, nonostante fosse stato trattenuto da un dirigente della società ospitata ed altri tesserati, era riuscito a divincolarsi sferrando un violento calcio contro il direttore di gara, a seguito del quale non aveva potuto continuare la conduzione dell’incontro-, ha comminato le seguenti sanzioni: a) la perdita della gara con il punteggio di 0-6; b) la squalifica del calciatore Napoletano Marco Aniello a tutto il 31 maggio 2017; c) l’inibizione al signor Dazzaro Antonio a tutto il 30 giugno 2014; d) squalifica per 5 giornate effettive di gara dell’allenatore Di Benedetto Antonio; e) l’ammenda di € 700,00 alla società Barletta Calcio per inosservanza dell’obbligo di assistenza medica durante la gara e per la condotta gravemente offensiva tenuta dai propri sostenitori nei confronti dell’arbitro. La predetta società ha dedotto che l’arbitro, nella stesura del referto, avrebbe forzato l’entità degli eventi al solo fine di giustificare il grossolano errore tecnico commesso, ossia quello di sospendere definitivamente la gara, emettendo frettolosamente i tre fischi, che sanciscono la fine della gara, subito dopo aver ricevuto il calcio dal calciatore Napoletano Marco Aniello e non dopo aver constatato l’impossibilità di proseguire l’incontro. Pertanto ha concluso il proprio reclamo chiedendo anzitutto la ripetizione della gara e inoltre la riduzione delle sanzioni comminate nei confronti dei propri tesserati, chiedendo di prendere le giuste decisioni disciplinari anche nei confronti del calciatore Napoletano Marco Aniello, autore dell’increscioso incidente. La sezione osserva che la dinamica dei gravi fatti descritti si ricava dal referto arbitrale e dagli atti del procedimento. Dalla loro lettura risulta in maniera incontrovertibile che i fatti si sono svolti così come descritti nel rapporto arbitrale e quindi sono idonei a configurare gli illeciti sportivi contestati. Va da sé che a fronte di affermazioni contrapposte quella del rapporto arbitrale costituisce fonte di prova privilegiata data la natura dell'organo da cui proviene, che in ogni caso non avrebbe avuto nessun interesse ad affermare il falso. Nè ha pregio il dubbio insinuato nel ricorso, ossia che il fatto di aver disposto immediatamente la sospensione della gara lo avrebbe esposto a seri problemi con l’organo AIA di appartenenza. Infatti, nessuna norma vieta che l’arbitro, una volta resosi conto, nell’immediatezza del fatto, di non essere in grado di continuare l’incontro, a causa degli effetti della grave aggressione, possa decretare la fine dell’incontro medesimo. Che l’aggressione sia stata violenta è confermata anche dalla necessità del ricovero in ospedale e dal referto medico rilasciato. Quanto all’entità delle sanzioni esse risultano congrue e proporzionate all’entità dei gravi fatti avvenuti. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Barletta Calcio A5 di Barletta (Bari). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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