F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 335/CGF del 19 Giugno 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 021/CGF del 7 Agosto 2014 e su www.figc.it 2. RICORSO SIG. SOLONI MAURIZIO AVVERSO LE SANZIONI: – INIBIZIONE DI ANNI 2 E 6 MESI; – AMMENDA DI € 15.000,00, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 21, COMMI 2 E 3 N.O.I.F. ED ALL’ART. 19 STATUTO F.I.G.C., SEGUITO FALLIMENTO SOCIETÀ A.C. MONTICHIARI SPA (nota n. 5609/1111 pf12-13 AM/ma del 3.4.2014) – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 80/CDN del 20.5.2014)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 335/CGF del 19 Giugno 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 021/CGF del 7 Agosto 2014 e su www.figc.it 2. RICORSO SIG. SOLONI MAURIZIO AVVERSO LE SANZIONI: - INIBIZIONE DI ANNI 2 E 6 MESI; - AMMENDA DI € 15.000,00, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 21, COMMI 2 E 3 N.O.I.F. ED ALL’ART. 19 STATUTO F.I.G.C., SEGUITO FALLIMENTO SOCIETÀ A.C. MONTICHIARI SPA (nota n. 5609/1111 pf12-13 AM/ma del 3.4.2014) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 80/CDN del 20.5.2014) La Commissione Disciplinare Nazionale, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 80/CDN (2013/2014) del 20 maggio 2014, in esito al deferimento del Procuratore Federale (fallimento della Società AC Montichiari Spa), ha inflitto al signor Maurizio Soloni le sanzioni dell’inibizione per anni 2 e mesi 6 e dell’ammenda di € 15.000,00. L’interessato ha proposto il presente ricorso chiedendo, in via principale, il proscioglimento e, in via subordinata, la riduzione della sanzione. In particolare, il signor Maurizio Soloni ha argomentato in relazione alle singole violazioni contestategli nel deferimento, evidenziando di non aver tenuto una cattiva gestione, ma anzi di avere sanato il Montichiari nel 2004 portandolo come esempio di gestione di molte Società. Il ricorso è infondato e va di conseguenza respinto. Il signor Maurizio Soloni, Presidente del Consiglio di Amministrazione dal 28 aprile 2008 al 16 ottobre 2011 e, successivamente Presidente Onorario fino al 19 dicembre 2011 della Società AC Montichiari Spa, è stato deferito “per la violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione all’applicazione della norma di cui all’art. 21, commi 2 e 3, della NOIF ed all’art. 19 dello Statuto F.I.G.C., per aver contribuito a determinare con il proprio comportamento la cattiva gestione della Società già in stato di decozione al momento della sua cessazione dalla carica, per le condotte specificamente descritte nella parte motiva che qui si intende integralmente richiamata e, in particolare, per quelle indicate ai punti D.1, D.2, E.1, E.3, F.1, F.2, F.3, F.4 e F.5”. L’art. 1, comma 1, C.G.S. dispone che “le società, i dirigenti, gli atleti, i tecnici, gli ufficiali di gara e ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l’ordinamento federale, sono tenuti all’osservanza delle norme e degli atti federali e devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva”. L’art. 21, commi 2 e 3, N.O.I.F. prevede che “non possono essere designati ‘dirigenti’ né avere responsabilità e rapporti nell’ambito delle attività sportive organizzate dalla F.I.G.C. gli amministratori che siano o siano stati componenti di organo direttivo di società cui sia stata revoca l’affiliazione a termini dell’art. 16” e che “possono essere colpiti dalla preclusione di cui al precedente comma gli amministratori in carica al momento della deliberazione di revoca o della sentenza dichiarativa di fallimento e quelli in carica nel precedente biennio”. L’art. 19, comma 1, dello Statuto F.I.G.C., inoltre, stabilisce che “le società professionistiche sono assoggettate alla verifica dell’equilibrio economico e finanziario e del rispetto dei principi della corretta gestione, secondo il sistema di controlli e i conseguenti provvedimenti stabiliti dalla F.I.G.C., anche per delega e secondo modalità e principi approvati dal CONI”. La Commissione Disciplinare Nazionale, attraverso un condivisibile sviluppo logicoargomentativo, ha chiaramente rappresentato che “gli elementi acquisiti consentono di sostenere che già alla data del 16.10.2011 l’AC Montichiari Spa versava in grave crisi finanziaria a seguito di un dissesto economico-patrimoniale da ascrivere alle cattive condotte gestionali dei suoi amministratori e del socio di riferimento (Signori Maurizio Soloni, Patrizia Bonomelli e Edoardo Soloni), risultando omesse condotte gestionali virtuose tali da por rimedio agli squilibri dei conti e comunque iniziative idonee a rifinanziare le casse sociali. Ed invero: - il bilancio chiuso al 30.6.2011, come approvato il successivo 18.11.2011, presentava una perdita di € 169.030,00= per la quale era deliberata la copertura con utilizzo della riserva straordinaria. Tra i dati reddituali si ricavava che il valore della produzione era stato pari a € 2.124.783,00= ed il valore dei costi era stato pari a € 2.239.618,00= con una differenza negativa di € 114.835,00=; - all'ispezione Co.Vi.So.C. del 24.6.2011 risultava in corso una rateizzazione per il pagamento contributivi Enpals relativi al periodo dicembre 2009-settembre 2010, con versamenti eseguiti ad aprile 2011 e lo sforamento modesto del parametro P/A alla data del 31.12.2010 (0.276=, essendo ammesso quello di 0,08=); - all'ispezione del 16.12.2011, che seguiva di due mesi la cessione del pacchetto azionario, emergeva che la struttura amministrativa e l'impianto contabile non erano adeguati, che gli ultimi stipendi corrisposti erano quelli di settembre 2011, che non risultavano versati gli oneri retributivi e contributivi relativi agli stipendi di maggio e giugno 2011, che sussistevano debiti di imposta e contributi scaduti prima dell'1 luglio 2011 per oltre € 510.000,00=, che il parametro R/I risultava pari a 0,844= con un eccedenza di indebitamento di € 1.445.684,00= e che la Società non aveva calcolato ed inviato il parametro R/I al 31 giugno 2011 sulla base del bilancio approvato; - all'atto del controllo effettuato dalla Società di revisione Deloitte & Touche (report del 4.11.2011) risultava che l'AC Montichiari Spa aveva consegnato un estratto conto al settembre 2011 dal quale risultava l'addebito della somma dovuta per il pagamento dei contributi Enpals relativi alle mensilità di maggio e giugno 2011 per un importo di € 32.654,00= che, ad un successivo controllo, risultava stornato a causa di mancanza di fondi sul conto corrente societario; - il Signor Maurizio Soloni, quale legale rappresentante dell'AC Montichiari Spa, quasi sempre in via solidale con la Signora Patrizia Bonomelli, quale Consigliere Delegato, ed alla Società calcistica in ragione della responsabilità oggettiva, in forza di condotte poste in essere prima del 16.10.2011, è stato destinatario di cinque sanzioni disciplinari ad opera di codesta Commissione, come emerge dai Com. Uff. n. 60 del 24.2.2011, n. 31 del 27.10.2011, n. 51 del 21.12.2011, n. 69 dell'8.3.2012 e n. 80 del 4.4.2012 rispettivamente per le seguenti violazioni di carattere amministrativo e contabile: per non aver rispettato i termini per il deposito della documentazione finalizzata all'ottenimento della licenza nazionale; per non aver provveduto entro il termine al deposito presso la Lega Pro della fideiussione bancaria a prima richiesta dell'importo di € 300.000,00=; per la mancata attestazione agli Organi federali del pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti delle mensilità di maggio e giugno 2011 e per aver sottoscritto e depositato presso Co.Vi.So.C. la dichiarazione 15.9.2011 attestante circostanza e dati contabili non veritieri; per la mancata attestazione del pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti dovuti a tesserati relativi alle mensilità di maggio e giugno 2011 e per non aver documentato l'avvenuto pagamento delle rate Enpals scadute al 30.9.2011; per non aver provveduto nei termini concessi al pagamento delle somme poste a carico della Società dal T.N.A.S. del lodo arbitrale n. 1307 del 28.9.2009; - infine il pacchetto azionario del 97,38% del valore nominale di € 496.897,00= veniva ceduto dal Signor Edoardo Soloni alla Holding Rent Management Srl in data 16.10.2011 verso un corrispettivo di un solo euro. Ne consegue che al 16.10.2012 la Società calcistica già da tempo non era in grado di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni, nonostante fosse già ricorsa a dilazionare parte dell'indebitamento erariale e contributivo ricorrendo agli strumenti eccezionali delle rateizzazioni. E' poi indubbio che questo stato di dissesto in essere al 16.10.2011 abbia successivamente subito un drammatico peggioramento che ha infine portato, dopo l'inattività della Società calcistica nella stagione sportiva 2012/13 per un'insolvenza ormai acclamata, alla sentenza dichiarativa di fallimento”. La C.D.N. ha ascritto al signor Maurizio Soloni la responsabilità di aver contribuito, nella sua qualità di Presidente dal C.d.A: di Montichiari Calcio Spa dal 28 aprile 2008 al 16 novembre 2011 (rectius: 16 ottobre 2011) e, successivamente, di Presidente Onorario sino al 19 dicembre 2011, a determinare con il proprio comportamento di cattiva gestione della Società calcistica lo stato di decozione della stessa, “come emerge dalle risultanze negative dei bilanci chiusi, dalle relazioni della Co.Vi.So.V. e dalle violazione di norme amministrative e contabili sanzionate a livello disciplinare”. La decisione della C.D.N. si presenta del tutto ragionevole, in considerazione del fatto che per tre anni e mezzo ed anche per i primi sei mesi dell’ultimo biennio antecedente alla dichiarazione di fallimento della Società il signor Maurizio Soloni ha ricoperto la più importante tra le cariche sociali, quella di Presidente del Consiglio di Amministrazione. Lo stato di dissesto sebbene successivamente sia nettamente peggiorato, era già chiaramente percepibile nell’autunno 2011, come tra l’altro ampiamente dimostrato dai fatti in precedenza richiamati, vale a dire dal fatto che l’interessato, prima del 16 ottobre 2011, è stato destinatario di cinque sanzioni disciplinari e, soprattutto, dal fatto che all'ispezione Covisoc del 16 dicembre 2011, che seguiva di due mesi la cessione del pacchetto azionario, emergeva che la struttura amministrativa e l'impianto contabile non erano adeguati, che gli ultimi stipendi corrisposti erano quelli di settembre 2011, che non risultavano versati gli oneri retributivi e contributivi relativi agli stipendi di maggio e giugno 2011, che sussistevano debiti di imposta e contributi scaduti prima dell'1 luglio 2011 per oltre € 510.000,00=, che il parametro R/I risultava pari a 0,844= con un eccedenza di indebitamento di € 1.445.684,00= e che la Società non aveva calcolato ed inviato il parametro R/I al 31 giugno 2011 sulla base del bilancio approvato nonché in considerazione del report della Società di controllo Deloitte & Touche del 4 novembre 2011 da cui, ad un successivo controllo, l’addebito della somma dovuta per il pagamento dei contributi Enpals relativi ai mesi di maggio e giugno 2011 risultava stornato a causa di mancanza di fondi sul conto corrente societario. La cessione del pacchetto azionario di controllo, da parte del signor Edoardo Soloni, al valore simbolico di 1 euro, d’altra parte, costituisce un indice oggettivo dello stato di decozione della Società al 16 ottobre 2011. Sulla base di tali considerazioni, in relazione alle quali le responsabilità ascritte all’interessato devono ritenersi sussistenti, la Corte ritiene che le sanzioni irrogate al signor Maurizio Soloni siano proporzionate alle violazioni allo stesso attribuite. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal sig. Soloni Maurizio. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it