F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 335/CGF del 19 Giugno 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 021/CGF del 7 Agosto 2014 e su www.figc.it 3. RICORSO VIRTUS ENTELLA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE A TUTTO IL 31.10.2014 INFLITTA AL SIG. PRESTILEO AGOSTINO SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE BERRETTI, ALBINOLEFFE/VIRTUS ENTELLA DEL 28.5.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 168/TB del 29.5.2014)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 335/CGF del 19 Giugno 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 021/CGF del 7 Agosto 2014 e su www.figc.it 3. RICORSO VIRTUS ENTELLA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE A TUTTO IL 31.10.2014 INFLITTA AL SIG. PRESTILEO AGOSTINO SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE BERRETTI, ALBINOLEFFE/VIRTUS ENTELLA DEL 28.5.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 168/TB del 29.5.2014) Il Giudice Sportivo presso la Lega Calcio Professionistico, con riferimento alla gara del 28 maggio 2014 Albinoleffe/Virtus Entella S.r.l. infliggeva a Prestileo Agostino della Virtus Entella la sanzione della inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società nell'ambito federale a tutto il 31 ottobre 2014; e ciò per indebita presenza nel recinto di giuoco e per reiterato comportamento gravemente offensivo verso l'arbitro durante la gara. Dal rapporto dell'arbitro, Bellotti Marco, emerge quanto segue: persona identificata appartenente all'organigramma della società Virtus Entella in qualità di addetto all'arbitro, riconosciuto in quanto mi aveva salutato prima dell'inizio della gara, stazionava nell'area spogliatoio nonostante i numerosi inviti della società Albinoleffe ad andare in tribuna; alla fine del primo tempo mi attendeva all'uscita del terreno di gioco e mi urlava "Bellotti , non ti riconosco sei scandaloso". A questo punto, riuscendo ad allontanarlo dagli spogliatoi si posizionarla in tribuna centrale e ad ogni fischio emesso per falli subiti dalla squadra avversaria si alzava in piedi ed applaudendo ironicamente urlava "sei scandaloso, vergognati, fenomeno". Questo teatrino si è ripetuto per circa 10 volte. Avverso la decisione, la società Virtus Entella S.r.l. proponeva rituale reclamo, deducendo che una volta seduto in tribuna il Prestileo non aveva né insultato, né redarguito il direttore di gara, essendo anch'egli un ex arbitro e conosceva benissimo il Signor Marco Bellotti di Verona, direttore di gara; solo in un'occasione ha usato l'espressione "calcio di rigore".. Pertanto si chiede una congrua riduzione della pena inflitta ovvero trasformare la squalifica in più è solo parzialmente fondato, in relazione all’entità della sanzione. La condotta ingiuriosa e reiterata é provata in modo incontrovertibile dal rapporto arbitrale; ed è riprovevole considerato che il Prestileo faceva parte dell’entourage della Virtus Entella S.r.l. di guisa che ha senz’altro leso il bene giuridico (lealtà,correttezza e probità) sancito nell’articolo 1 C.G.S. e ribadito nel codice di comportamento sportivo (art.2). Per questi motivi la C.G.F. accoglie parzialmente il ricorso, come sopra proposto dalla società Virtus Entella S.r.l. di Chiavari (Genova), e, per l’effetto, riduce la sanzione della inibizione inflitta al sig. Prestileo Agostino sino alla data del 30.9.2014. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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