F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 234/CGF del 12 Marzo 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 022/CGF del 13 Agosto 2014 e su www.figc.it 1. RICORSO A.S.D. BARLETTA CALCIO A 5 AVVERSO LE SANZIONI: – OBBLIGO DI DISPUTARE N. 2 GARE A PORTE CHIUSE; – AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTE ALLA RECLAMANTE, SEGUITO GARA BARLETTA/MODUGNO DEL 26.10.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. 146 del 29.10.2013)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 234/CGF del 12 Marzo 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 022/CGF del 13 Agosto 2014 e su www.figc.it
1. RICORSO A.S.D. BARLETTA CALCIO A 5 AVVERSO LE SANZIONI: - OBBLIGO DI DISPUTARE N. 2 GARE A PORTE CHIUSE; - AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTE ALLA RECLAMANTE, SEGUITO GARA BARLETTA/MODUGNO DEL 26.10.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. 146 del 29.10.2013)
Il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque, con la decisione pubblicata tramite il comunicato in epigrafe, ha inflitto la sanzione della disputa di n.2 gare a porte chiuse e l’ammenda di € 1.500,00 alla società Barletta Calcio a 5 a causa del comportamento illecito che si è consumato a seguito della gara Barletta/Modugno del 29 ottobre 2013, ove, durante il saluto fair play tra le due squadre, l’arbitro è stato colpito alla parte superiore della nuca da una bottiglia da un litro e mezzo di acqua piena lanciata dalle spalle da persona non identificata, non essendo appunto riuscito a comprendere se si trattasse di un tesserato o di un tifoso del Barletta. Nel corso della prima riunione di Commissione che si è tenuta l’8 novembre 2013, questa Corte, ritenuta ammissibile la prova televisiva, con ordinanza istruttoria, sospendeva le sanzioni comminate e trasmetteva gli atti alla Procura Federale per individuare i responsabili dell’atto di
violenza perpetrato ai danni dell’arbitro. La procura Federale in data 29 novembre, depositava la relazione di accertamento nella quale risultava che il giocatore n.6 Gianluca Tempesta del Barletta era stato l’autore del grave gesto
antisportivo, come del resto la stessa società aveva specificato nel testo del proprio reclamo. Per questi motivi la C.G.F., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Barletta Calcio a 5 di Barletta, annulla la delibera impugnata. Dispone trasmettersi gli atti alla Procura Federale per gli accertamenti di competenza. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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