F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 234/CGF del 12 Marzo 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 022/CGF del 13 Agosto 2014 e su www.figc.it 2. RICORSO C.F. SUDTIROL DAMEN BOLZANO AD AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA ALLA CALC. VIVIRITO SILVIA SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE FEMMINILE SERIE B, FRANCIACORTA/SUDTIROL DAMEN BOLZANO AD DEL 23.2.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile – Com. Uff. n. 62 del 26.2.2014)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 234/CGF del 12 Marzo 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 022/CGF del 13 Agosto 2014 e su www.figc.it 2. RICORSO C.F. SUDTIROL DAMEN BOLZANO AD AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA ALLA CALC. VIVIRITO SILVIA SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE FEMMINILE SERIE B, FRANCIACORTA/SUDTIROL DAMEN BOLZANO AD DEL 23.2.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile – Com. Uff. n. 62 del 26.2.2014) La società C.F. Sudtirol Damen Bolzano AD, come rappresentata, ha proposto ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile pubblicata con Com. Uff. n. 62 del 26.2.2014 con la quale è stata inflitta alla calciatrice Silvia Vivirito la sanzione della squalifica per quattro giornate di gara, «perché in azione di gioco colpiva una calciatrice avversaria con un calcio alla caviglia. Alla notifica del provvedimento di espulsione mentre usciva dal terreno di gioco, rivolgeva frasi ingiuriose all’arbitro». A dire della reclamante il direttore di gara è incorso in un evidente errore di valutazione perché anche dalle immagini disponibili «si vede chiaramente che la ragazza è spinta da dietro da un’avversaria e, quindi, che l’intervento non è stato intenzionale, ma frutto della dinamica dell’azione susseguente alla spinta». Quanto alle frasi ingiuriose che la calciatrice avrebbe rivolto all’arbitro al momento della notifica del provvedimento di espulsione la reclamante deduce come «né le compagne né le avversarie hanno sentito nulla, infatti la ragazza appena visto il cartellino rosso si è girata andando immediatamente verso gli spogliatoi». La C.F. Sudtirol segnala, peraltro, a tal proposito, come all’interno dello spogliatoio viga «un sistema di multe e sanzioni» concepito proprio «per sensibilizzare al massimo le ragazze, attraverso serietà, sportività, impegno e rispetto nei confronti della terna arbitrale». Ma, nel caso di specie, la calciatrice in questione non è stata multata perché le compagne e lo staff in panchina «non hanno riscontrato nessuna violazione alle regole interne». Evidenzia, poi, la società reclamante come la calciatrice Vivirito abbia anche in passato rivestito il ruolo di capitano e, dunque, come ben conosca le modalità del dialogo con l’arbitro. «Il suo ruolo all’interno della squadra», si legge, ancora, in reclamo, «ha caratteristiche specifiche, quali grinta e un certo agonismo di fondo, sposato con doti di leadership che in questo campionato sono state in alcuni casi fraintese dai direttori di gara, in quanto dovute al dialogo che la Vivirito cerca di instaurare con l’arbitro senza aggredirlo ma chiedendogli spiegazioni di certe decisioni». Secondo la prospettazione difensiva della reclamante società, infine, la portata offensiva della «frase incriminata» è minima ed a conclusioni differenti non deve condurre l’uso di espressioni ormai divenute, specie nei momenti di concitazione, «di uso comune». La stessa espressione “te non capisci niente” «non può certamente essere considerata tale da giustificare una sanzione grave come quella irrogata alla luce di numerosi precedenti di maggiore gravità sanzionati in misura ridotta». Conclude, quindi, la società reclamante, chiedendo in via principale la riduzione della squalifica ad una sola giornata di gara o, in subordine, a due giornate. In via istruttoria, «si chiede la visione del filmato in formato digitale che riporta l’azione incriminata al fine di dimostrare la mancanza di violenza dell’intervento sanzionato, nonché della mancanza di volontarietà dello stesso». La C.G.F., riunitasi in data 12.3.2014, letto il ricorso, esaminata la documentazione acquisita al procedimento, ritenuta inammissibile e irrilevante, ai fini del presente giudizio, la richiesta istruttoria di visione del filmato in formato digitale, reputa che il ricorso meriti parziale accoglimento, nei termini di seguito indicati. Muovendo dai fatti di causa così come riferiti dal direttore di gara nel referto che, come noto, riveste fede privilegiata, ritiene questa C.G.F. che una valutazione unitaria degli elementi che connotano la vicenda conduce a ritenere che la calciatrice si sia lasciata andare ad uno sfogo, ad una espressione di stizza, attraverso cui ha comunicato, con toni di certo eccessivi e irriguardosi, disappunto nei confronti della decisione del direttore di gara. Tuttavia, il comportamento di cui trattasi rimane pur sempre irriguardoso e, in parte, offensivo. Sotto tale profilo, pertanto, il provvedimento del Giudice Sportivo in termini di qualificazione del fatto è del tutto corretto, meritando, invece, parziale rimodulazione la conseguente determinazione della sanzione, che, visto l’art. 19, comma 4, lett. a), C.G.S. (che prevede la sanzione minima della squalifica per 2 giornate in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara), tenuto conto degli effetti del provvedimento di espulsione dal terreno di giuoco, questo Collegio reputa congruo individuare nella squalifica per complessive tre giornate di gara, anche avuto riguardo ai precedenti della giurisprudenza federale e tenuto conto della specificità della fattispecie e del contesto complessivo di riferimento. Per questi motivi la C.G.F., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal C.F. Sudtirol Damen Bolzano A.D. di Bolzano, riduce la sanzione inflitta alla calciatrice Silvia Vivirito a 3 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it