F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 266/CGF del 17 Aprile 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 024/CGF del 13 Agosto 2014 e su www.figc.it 1. RICORSO A.S.D. W.S. CATANZARO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2014 INFLITTA AL SIG. TORNEO GIUSEPPE SEGUITO GARA W.S. CATANZARO/LE FORMICHE DEL 30.3.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 682 del 2.4.2014)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 266/CGF del 17 Aprile 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 024/CGF del 13 Agosto 2014 e su www.figc.it
1. RICORSO A.S.D. W.S. CATANZARO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2014 INFLITTA AL SIG. TORNEO GIUSEPPE SEGUITO GARA W.S. CATANZARO/LE FORMICHE DEL 30.3.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 682 del 2.4.2014)
Il Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione Calcio a Cinque, con decisione pubblicata con il comunicato in epigrafe, ha inflitto la sanzione della squalifica fino al 31 dicembre 2014 all’allenatore del W.S. Catanzaro, Sig. Giuseppe Torneo a seguito del comportamento tenuto da quest’ultimo dopo la gara contro la Polisportiva Le Formiche disputata il 30 marzo 2014. La sanzione veniva comminata poiché il suddetto allenatore aveva tenuto un comportamento gravemente antisportivo, costituito da ingiurie e proteste nei confronti del direttore di gara, con tanto di spintonamento; ma a fine partita, nel gesto di stringergli la mano, forzava con veemenza la presa con evidente volontà di arrecare dolore con tanto di introduzione nello spogliatoio per tentare l’aggressione fisica poi evitata dall’intervento di due dirigenti della squadra locale. Gli argomenti difensivi dedotti dalla società reclamante nel ricorso avverso tale sanzione, non possono essere in alcun modo accolti perché non supportati da elementi di fatto e diritto idonei a giustificare un comportamento così gravemente antisportivo da parte dell’allenatore della squadra, il quale, proprio in ragione della funzione del suo ruolo, avrebbe dovuto tenere un comportamento di segnale diametralmente opposto.. La Corte, pertanto, ritiene che la sanzione inflitta al calciatore si debba ritenere adeguata. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. W.S. Catanzaro di Catanzaro. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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