F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 314/CGF del 5 Aprile 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 025/CGF del 13 Agosto 2014 e su www.figc.it 1. RICORSO DERTHONA F.B.C. 1908 SRL AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 9 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. SCARNECCHIA ROBERTO SEGUITO GARA FOLGORE CARATESE A.S.D./DERTHONA F.B.C. 1908 SRL DEL 4.5.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 122 del 5.5.2014)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 314/CGF del 5 Aprile 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 025/CGF del 13 Agosto 2014 e su www.figc.it 1. RICORSO DERTHONA F.B.C. 1908 SRL AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 9 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. SCARNECCHIA ROBERTO SEGUITO GARA FOLGORE CARATESE A.S.D./DERTHONA F.B.C. 1908 SRL DEL 4.5.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 122 del 5.5.2014) Con nota, spedita in data 8.5.14, la società Derthona F.B.C. 1908 S.r.l. ha preannunciato la proposizione di ricorso ex art. 37 C.G.S. avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D. (pubblicata sul Com. Uff. n. 122 del 5.5.14 del predetto Dipartimento) con la quale era stata irrogata, a carico dell'allenatore della predetta Società, sig. Sscarnecchia Roberto, la sanzione della squalifica per 9 giornate effettive di gara, con riferimento alla gara Folgore Caratese A.S.D./Derthona F.B.C. 1908 S.r.l., disputatasi in data 4.5.2014. A seguito della trasmissione degli atti ufficiali della gara da parte della segreteria di questa Corte, la Società Derthona F.B.C. 1908 S.r.l. faceva pervenire rituale ricorso. Le doglianze della Società ricorrente sono parzialmente fondate in relazione alla entità della sanzione inflitta al sig. Sscarnecchia. Preliminarmente, corre l’obbligo di richiamare, ancora una volta, il valore di fede privilegiata che nell’ordinamento sportivo ha quanto descritto nel rapporto del Direttore di Gara; fede privilegiata che, come tale, non può essere, in alcun modo, vinta attraverso la produzione di altre prove, quale, per esempio, la documentazione filmata. Ciò non esclude, però, che questa Corte possa considerare tutti gli elementi utili ad una corretta valutazione del caso di specie. Alla luce di quanto sopra, deve evidenziarsi come la prima condotta, tenuta dal sig. Scarnecchia, sia stata correttamente qualificata dal Giudice Sportivo quale condotta irriguardosa nei confronti del direttore di gara poiché lo ha irriso facendo riferimento, in modo ironico, alla comune provenienza dalla città di Roma; tale condotta è meritevole di applicazione della sanzione prevista all’art. 19 punto 4 lett. a) C.G.S., nel minimo della squalifica per 2 gare effettive. Con riferimento, invece, alla seconda condotta, questa Corte ritiene, invece, non corretta la qualificazione della stessa, operata dal Giudice Sportivo, alla stregua di una condotta violenta nei confronti del direttore di gara. Poiché la spallata non ha procurato al direttore di gara alcun dolore, ed il sig. Scarnecchia si è poi recato nel proprio spogliatoio, esclusa la violenza nei confronti dell’arbitro, il fatto deve essere riqualificato come condotta gravemente antisportiva (art. 19 punto 4 lett. a) C.G.S.), che comporta la squalifica per ulteriori quattro gare effettive. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Derthona F.B.C. 1908 SRL di Tortona (Alessandria), riduce la sanzione inflitta a 6 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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