F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 314/CGF del 5 Aprile 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 025/CGF del 13 Agosto 2014 e su www.figc.it 2. RICORSO S.S.D. TARANTO F.C. 1927 A.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 10 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CARLOTO EDUARDO LUIS SEGUITO GARA PLAY OFF, TARANTO/MONOSPOLIS DEL 14.5.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale– Com. Uff. n. 132 del 15.5.2014)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 314/CGF del 5 Aprile 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 025/CGF del 13 Agosto 2014 e su www.figc.it 2. RICORSO S.S.D. TARANTO F.C. 1927 A.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 10 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CARLOTO EDUARDO LUIS SEGUITO GARA PLAY OFF, TARANTO/MONOSPOLIS DEL 14.5.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale– Com. Uff. n. 132 del 15.5.2014) Al termine della gara Taranto/Monospolis Play Off del 14.5.2014 del Campionato Nazionale Serie D, Girone H – Play Off, disputata a Taranto, la S.S.D. Taranto F.C. 1927 a r.l. proponeva rituale reclamo avverso la sanzione della squalifica per 10 giornate effettive di gara al calciatore Eduardo Luis Carloto comminata dal Giudice Sportivo. Il competente Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale adottava la sanzione di cui sopra, con delibera Com. Uff. n. 132 del 15.5.2014. Il Giudice Sportivo motivava la propria decisione nei confronti del calciatore Eduardo Luis Carloto affermando che “a gioco in svolgimento si dirigeva con atteggiamento minaccioso verso l’Arbitro e, raggiuntolo, colpiva con il proprio petto il petto del Direttore di gara la cui maglia strattonava per due volte. Nella circostanza, a voce alta, rivolgeva all’Arbitro espressioni dal contenuto estremamente ingiurioso.” Avverso il suddetto provvedimento, la società S.S.D. Taranto F.C. 1927 a r.l. ha proposto appello alla C.G.F.. L’appello va rigettato. Il calciatore Eduardo Luis Carloto infatti, così come refertato dall’arbitro, palesemente, a gioco in svolgimento, si dirigeva verso lo stesso con fare minaccioso e con il suo petto colpiva con forza quello del Direttore di gara e per ben due volte ne strattonava la maglia. Per di più, contestualmente lo offendeva gravemente ed a voce alta profferendo allo stesso le seguenti parole: “sei un pezzo di m….., sei un c….., sei una testa di c….”. La squalifica comminata di 10 giornate effettive di gara può considerarsi equa per la gravità del fatto. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Taranto F.C. 1927 a.r.l. di Taranto. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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