F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 314/CGF del 5 Aprile 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 025/CGF del 13 Agosto 2014 e su www.figc.it 4. RICORSO S.C. CARONNESE S.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 8 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. SIMONE ANDREA SEGUITO GARA PLAY-OFF DEL CAMPIONATO JUNIORES, CALCIO CHIERI 1955/S.C. CARONNESE DEL 17.5.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 109 del 19.5.2014)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 314/CGF del 5 Aprile 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 025/CGF del 13 Agosto 2014 e su www.figc.it
4. RICORSO S.C. CARONNESE S.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 8 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. SIMONE ANDREA SEGUITO GARA PLAY-OFF DEL CAMPIONATO JUNIORES, CALCIO CHIERI 1955/S.C. CARONNESE DEL 17.5.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 109 del 19.5.2014)
La S.C. Caronnese ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale pubblicata sul Com. Uff. n. 109 del 19.5.2014 con la quale, in riferimento alla gara Play Off del Campionato Juniores tra Calcio Chieri 1955 e S.C. Caronnese del 17.5.2014, ha comminato la squalifica per 8 gare al calciatore Simone Andrea con la seguente motivazione: “per avere, al termine della gara, al rientro negli spogliatoi, rivolto espressioni offensive all’indirizzo di un A.A. e della Terna arbitrale. Nella circostanza ostacolava il rientro di un A.A. all’interno dello spogliatoio e con la spalla urtava dapprima la spalla e poi il mento dello stesso”. A sostegno dell’impugnazione diretta ad ottenere la riduzione della squalifica ha proposto ricorso deducendo alcuni motivi. In particolare la ricorrente ha sostenuto che l’evento “sia stato causato in maniera leggera e non da causare danno alla persona”. Tale affermazione contrasta radicalmente con quanto contenuto nel rapporto dell’Assistente di gara. Il ricorso non può essere accolto non essendovi motivo per distaccarsi dalla decisione assunta dal Giudice Sportivo sulla scorta del puntuale rapporto dell’Assistente di gara. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.C. Caronnese S.S.D. di Caronno Pertusella (Varese). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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