F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 314/CGF del 5 Aprile 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 025/CGF del 13 Agosto 2014 e su www.figc.it 6. RICORSO A.S.D. LUPA ROMA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CERRAI LORENZO SEGUITO GARA PRO PIACENZA 1919/LUPA ROMA DEL 29.5.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 142 del 30.5.2014)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 314/CGF del 5 Aprile 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 025/CGF del 13 Agosto 2014 e su www.figc.it 6. RICORSO A.S.D. LUPA ROMA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CERRAI LORENZO SEGUITO GARA PRO PIACENZA 1919/LUPA ROMA DEL 29.5.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 142 del 30.5.2014) Con comunicazione del 31.5.2014, la società A.S.D. Lupa Roma ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D. pubblicata sul Com. Uff. n. 142 del 30.5.2014 con la quale è stata disposta a carico del calciatore Cerrai Lorenzo la squalifica di 2 giornate effettive di gara in relazione alla gara Pro Piacenza 1919/A.S.D. Lupa Roma del 29.5.2014 “per avere rivolto espressioni irriguardose nei confronti del direttore di gara”. Con il proprio ricorso, la società reclamante ha chiesto conclusivamente la riduzione della sanzione ad una sola giornata di squalifica in considerazione del fatto che l’espressione rivolta all’arbitro (non fare lo scemo), che aveva determinato l’espulsione dal campo del medesimo giocatore, rappresenterebbe una espressione non particolarmente offensiva e tale da meritare così grave sanzione; il giocatore, peraltro, nell’allontanarsi dal terreno di gioco avrebbe porto le proprie scuse al direttore di gara per l’accaduto. Il reclamo è fondato e, pertanto, merita di essere accolto. In effetti la Corte ritiene che l’espressione utilizzata dal calciatore nei confronti dell’arbitro, come riportata nel referto arbitrale (dopo una mia decisione mi si rivolgeva dicendo “scemo”), benché sicuramente censurabile con il provvedimento di espulsione dal campo e con la determinazione di una ulteriore sanzione, possa essere adeguatamente punito con la squalifica per una giornata in luogo delle due disposte dal Giudice sportivo. L’epiteto utilizzato, infatti, sicuramente sconveniente espressione del disappunto del calciatore rispetto all’operato dell’arbitro nella situazione contingente, appare di sostanziale tenuità e non caratterizzato dalla particolare potenzialità offensiva presupposta dalla previsione di cui all’art. 19.4, lett. a) che stabilisce in due giornate di squalifica la sanzione a carico del calciatore sia in caso di condotta ingiuriosa che irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara. Da ciò si ricava che l’atteggiamento insolente del calciatore, tale da meritare una previsione edittale identica a quella stabilita per il caso della condotta ingiuriosa, debba essere caratterizzato, secondo una media convenzionale, da potenzialità offensiva di livello equivalente alla lesione dell’onore o del decoro della persona dell’ufficiale di gara. Per questi motivi la C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Lupa Roma e, per l’effetto, riduce la sanzione inflitta al calciatore Cerrai Lorenzo ad 1 giornata effettiva di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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