F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 298/CGF del 16 Maggio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 026/CGF del 13 Agosto 2014 e su www.figc.it 2. RICORSO A.S.D. SULMONA CALCIO 1921 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. BIGHENCOMER EDUARDO SEGUITO GARA SULMONA CALCIO 1921/CITTÀ DI GIULIANOVA 1924 DEL 27.4.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 119 del 28.4.2014)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 298/CGF del 16 Maggio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 026/CGF del 13 Agosto 2014 e su www.figc.it 2. RICORSO A.S.D. SULMONA CALCIO 1921 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. BIGHENCOMER EDUARDO SEGUITO GARA SULMONA CALCIO 1921/CITTÀ DI GIULIANOVA 1924 DEL 27.4.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 119 del 28.4.2014) La società A.S.D. Sulmona Calcio 1921 ha proposto rituale reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale pubblicata sul Com. Uff. n. 119 del 28.4.2014 con la quale è stata inflitta al calciatore Bighencomer Eduardo la squalifica per 5 giornate effettive di gara in relazione alla gara Sulmona/Città di Giulianova del 27.4.2014, perchè “al termine della gara tentava di colpire un calciatore avversario con uno schiaffo e rivolgeva ad un altro avversario una spinta proferendo all’indirizzo di entrambi espressioni offensive e minacciose”. Con il proprio reclamo, la ricorrente chiede la riduzione della sanzione sostenendone la eccessiva afflittività perchè sproporzionata rispetto alla effettiva entità della condotta seppure censurabile del proprio calciatore. In particolare il Giudice sportivo non avrebbe tenuto conto delle circostanze attenuanti che avrebbero dovuto ricevere applicazione dal momento che la condotta del Bighencomer sarebbe avvenuta in reazione ad una violenta subita da un avversario, non vi sarebbero state conseguenze pregiudizievoli per alcun soggetto, non vi sarebbe proporzione rispetto alla sanzione comminata all’avversario che avrebbe provocato la reazione del Bighencomer. A giudizio della Corte il ricorso è tuttavia infondato e, come tale, deve essere respinto. La Corte, infatti, esaminati gli atti, ritiene che le deduzioni svolte nell’atto di reclamo non siano idonee a mettere in dubbio la ricostruzione dell’accaduto per come riportata negli atti ufficiali di gara (rapporto arbitrale) i quali, come è noto, sono assistiti da fede privilegiata ai sensi dell’art. 35, comma 1.1, C.G.S.. Quanto poi alla misura della sanzione, la Corte ritiene che quella applicata dal Giudice Sportivo sia proporzionata alla natura ed alla gravità dei fatti commessi dal calciatore Bighencomer nel rispetto del principio della afflittività della sanzione. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Sulmona Calcio 1921 di Sulmona (Aquila). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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