F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 005/CGF del 10 Luglio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 027/CGF del 13 Agosto 2014 e su www.figc.it 2. RICORSO DEL SIG. LERDA FRANCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO A TUTTO IL 31.12.2014 FROSINONE/LECCE DEL 7.6.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 181/DIV del 9.6.2014)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 005/CGF del 10 Luglio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 027/CGF del 13 Agosto 2014 e su www.figc.it
2. RICORSO DEL SIG. LERDA FRANCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO A TUTTO IL 31.12.2014 FROSINONE/LECCE DEL 7.6.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 181/DIV del 9.6.2014)
Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, ha inflitto all’allenatore del Lecce S.p.A., Sig. Franco Lerda, la sanzione dell’inibizione fino al 31 dicembre 2014 (Com. Uff. n. 181/DIV del 9 giugno 2014) per delle condotte censurabili avvenute nella gara svoltasi il 7 giugno 2014 tra il Lecce ed il Frosinone, valevole per la fase “Play Off” del Campionato di Prima divisione. Tutti i referti ufficiali, dal rapporto dell’arbitro a quello del Commissario di campo nonché a quello del collaboratore federale, descrivono le fasi di una condotta violenta reiterata, anche se in un certo senso provocata dall’atteggiamento del preparatore dei portieri della squadra locale e dai tifosi del Frosinone. In particolare si riferisce che, al termine della gara, il preparatore dei portieri del Frosinone signor Costantini Domenico si portava verso l’allenatore del Lecce, signor Lerda Franco, esultando vistosamente di fronte al tecnico; a questo punto il Lerda si scagliava contro di lui e lo colpiva con due pugni di cui uno lo raggiungeva in pieno. Il Lerda continuava nell’aggressione, ma veniva a stento fermato. A quel punto, il Lerda con i suoi calciatori si portava verso la curva sud occupata dai sostenitori del Lecce. Dopo tre minuti, si dirigeva verso l’ingresso dello spogliatoio ove
stazionavano non meno di un centinaio di tifosi del Frosinone. Riferisce sempre il collaboratore della Procura federale che il Lerda, raggiunto questo gruppo si gettava letteralmente tra i tifosi e sferrava calci, schiaffi e pugni verso chi gli capitava davanti; in particolare, si accaniva verso un giovane ragazzo, sostenitore del Frosinone, che gli era davanti e mentre questi si girava lo colpiva con un forte pugno ed un calcio. A quel punto gli “” stewards” facendosi largo tra la folla e gli agenti di polizia, riuscivano a respingerlo all’interno degli spogliatoi. Il Lerda con il suo comportamento creava una potenziale pericolosità per l’ordine e l’incolumità pubblica. Al 14º del secondo tempo supplementare circa 50 tifosi del Frosinone scavalcavano la rete di recinzione della curva Nord ed entravano nel recinto di giuoco, venivano bloccati dagli “ stewards” a circa 10 m dal terreno di gioco, che agivano unitamente a circa 29 agenti di polizia sopraggiunti; l’arbitro immediatamente sospendeva in via temporanea la gara ed avvertiva che il gioco non sarebbe ripreso fino a che l’ultimo dei tifosi non fosse rientrato negli spalti. Ci volevano ben sette minuti per riuscire nell’intento, a quel punto il Questore comunicava che esistevano le condizioni per riprendere il gioco e l’arbitro faceva ricominciare la partita per quattro minuti che ancora residuavano. Al termine della gara invadevano il campo almeno 500 tifosi creando notevoli disservizi partecipando al parapiglia. Avverso la decisione proponeva rituale reclamo, tramite il difensore, il signor Franco Lerda. Nello scritto difensivo non si nega l’indubbio disvalore delle condotte poste in essere dal Lerda né si intende negare, in senso assoluto, la valenza di fonte probatoria privilegiata da riconoscersi alle refertazioni ufficiali. Nel caso di specie, peraltro, si ritiene che la sanzione irrogata sia di natura particolarmente
afflittiva nell’ambito del paradigma sanzionatorio. Le pur censurabili condotte, infatti, si collocano in un contesto fattuale del tutto peculiare, circostanza questa da valorizzare per giustificare l’irrogazione di una meno severa sanzione.
Ad esempio, al termine della gara , a seguito dell’invasione del terreno di gioco da parte dei sostenitori del Frosinone (ben 600 persone in base ai referti di gara!) è pacifico che fosse venuta meno ogni forma di controllo della situazione da parte del preposto personale. Il Giudice Sportivo, pur richiamando le reiterate provocazioni, non ha inteso riconoscere all’odierno reclamante l’attenuante della provocazione, nell’ottica della dosimetria della sanzione. In particolare l’allenatore dei portieri del Frosinone, peraltro non in distinta e dunque abusivamente presente sul terreno di gioco, al termine della gara, invece di festeggiare con i propri giocatori, riteneva più edificante recarsi a pochi metri dal Lerda per insultarlo in maniera volgare e violenta. A questo punto il Lerda, emotivamente sconvolto per aver vanificato, negli ultimi minuti della finale “play-off”, un’ avvincente rincorsa, ha reagito tentando di aggredire lo sportivissimo (!) preparatore dei portieri. Quanto poi al successivo episodio che avrebbe visto il Lerda porre in essere condotte violente nei confronti di un sostenitore della società Frosinone, appare incredibile come lo stesso sia stato valutato come se fosse normale il contesto nel quale è avvenuto: ovvero durante una violenta invasione sul terreno di gioco da parte di oltre 600 tifosi del Frosinone. Si richiamano a questo punto le dichiarazioni del Presidente della Lega pro, dottor Macalli il quale ha dichiarato “quello che è successo mi fa star male:; questi signori che pensano di festeggiare, farebbero bene a festeggiare da un’altra parte: dietro le sbarre. Sono gentaglia”. Si evidenzia ancora una volta come il contesto fosse ad altissimo rischio, tale da invocare la causa di giustificazione di cui all’articolo 54 codice penale. Contrariamente a quanto contenuto nella relazione dei collaboratori della Procura Federale ed evidenziando quanto emerge dal rapporto del Commissario di campo appare chiaro che con le condotte violente contestare il Lerda cercava la fuga verso gli spogliatoi. Si richiama altresì l’articolo 59 del codice penale ed alcune sentenze della Cassazione sullo stato di necessità. Pertanto, si chiede che la Corte di Giustizia Federale voglia ridurre la sanzione comminata a quella che sarà ritenuta di giustizia. Il ricorso è fondato con riferimento alla doglianza relativa alla dosimetria della sanzione. Non v’ha dubbio, infatti, che nei confronti del Lerda vi fu una grave provocazione iniziale da parte del preparatore dei portieri del Frosinone ed una violenza successiva e reiterata da parte del ricorrente, come emerge, incontrovertibilmente dai rapporti del Commissario di campo e del collaboratore della Procura federale, precedentemente richiamati e sintetizzati. Altro fattore da considerare è l’invasione sul terreno di gioco da parte dei tifosi del Frosinone che ha reso la situazione particolarmente tesa e difficilmente controllabile. Del tutto inappropriata appare la richiesta di applicare nella fattispecie lo stato di necessità ex articolo 54 codice penale. È appena il caso di ricordare, a riguardo, che l’applicabilità dell’esimente viene meno in presenza di ogni forma di comportamento colposo; in particolare lo stato di necessità esula ogni qualvolta chi lo invoca abbia contribuito(anche con semplice colpa incosciente) a provocare la situazione pericolosa non altrimenti evitabile(nel caso di specie è stato volontariamente causato il pericolo con la propria condotta violenta). Tenuto conto di tutti gli elementi di cui all’articolo 16, comma uno, del Codice di giustizia sportiva si ritiene equo rideterminare e ridurre la sanzione della inibizione fino alla data del 30 settembre 2014. Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal signor Lerda Franco ridetermina la sanzione della squalifica alla data del 30.9.2014. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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