F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 005/CGF del 10 Luglio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 027/CGF del 13 Agosto 2014 e su www.figc.it 4. RICORSO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEL CALCIATORE FRANCESCO SCARPA, DEI SIGG. QUIRICO MANCA, SANTANIELLO ORLANDO E DELLA SOCIETÀ AC SAVOIA 1908 SRL SSD, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 4 COMMI 1 E 2 CGS, DALLE INCOLPAZIONI LORO ASCRITTE SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE RISPETTIVAMENTE DEGLI ARTT. 1 COMMA 1 CGS IN RELAZIONE ALL’ART. 72 COMMA 5 NOIF, E 21, COMMA 1 NOIF – NOTA N. 7352/581 PF13-14AM/MA DEL 10.6.14 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 92/CDN del 27.6.2014)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 005/CGF del 10 Luglio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 027/CGF del 13 Agosto 2014 e su www.figc.it 4. RICORSO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEL CALCIATORE FRANCESCO SCARPA, DEI SIGG. QUIRICO MANCA, SANTANIELLO ORLANDO E DELLA SOCIETÀ AC SAVOIA 1908 SRL SSD, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 4 COMMI 1 E 2 CGS, DALLE INCOLPAZIONI LORO ASCRITTE SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE RISPETTIVAMENTE DEGLI ARTT. 1 COMMA 1 CGS IN RELAZIONE ALL’ART. 72 COMMA 5 NOIF, E 21, COMMA 1 NOIF – NOTA N. 7352/581 PF13-14AM/MA DEL 10.6.14 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale - Com. Uff. n. 92/CDN del 27.6.2014) Con ricorso ritualmente introdotto, la Procura Federale ha impugnato la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale pubblicata sul Com. Uff. n. 92/CDN del 27.6.2014, con la quale la detta Commissione ha respinto il deferimento proposto nei confronti del calciatore Francesco Scarpa, dei dirigenti Quirico Manca ed Orlando Santaniello e della A.C. Savoia 1908 S.r.l.. In linea di fatto va precisato che, in occasione delle gare Savoia/Pomigliano e Battipagliese/Savoia, il ricordato calciatore, a fine partita, aveva alzato la maglia di gioco mostrandone un’altra raffigurante il sig. Lazzaro Luce, riconosciuto quale patron della società incolpata e come tale definito in atti, il quale, stando alle notizie di cronaca, risultava essere stato arrestato per vari reati fra i quali il concorso in associazione mafiosa. Il deferimento in discorso avveniva sotto il profilo della violazione degli artt. 1 Codice di Giustizia Sportiva e 75.5 N.O.I.F., nonché, per quanto riguarda il sodalizio, ai sensi dell’art. 4, comma 1, stesso codice. La Commissione di prime cure, rilevato che il messaggio veicolato a fine gara era intervenuto dopo partite vittoriose e pertanto in un chiaro contesto di esaltazione per la conseguita vittoria, riteneva che lo stesso non proponesse l’intenzione di offendere l’operato della Magistratura che aveva eseguito l’arresto della persona raffigurata nell’indumento esibito, considerando il gesto soltanto come espressione di solidarietà nei suoi confronti. L’atto d’appello è articolato sotto diversi profili, il primo dei quali va ritenuto assorbente degli altri. Ha infatti denunciato la reclamante Procura l’omessa pronuncia in ordine alla violazione dell’art. 72, comma 5, N.O.I.F., evidenziando, peraltro, che tale norma era stata indicata in prime cure come “art. 75.5”, per un refuso dattilografico. Osserva la Corte che tale refuso, ripetuto più volte nel corso dell’atto di deferimento, ha evidentemente fuorviato la prima Commissione inducendola a non applicare la norma erroneamente indicata, disciplinante fattispecie ben diversa (Ordinamento delle squadre nazionali). Viceversa, esattamente individuata la disposizione contravvenuta, ritiene la Corte di dover accogliere l’appello in quanto la chiara previsione regolamentare non è suscettibile di alcuna interpretazione dal momento che la stessa dispone in maniera assolutamente inequivoca, recitando come segue: “L’indumento eventualmente indossato sotto al maglia di gioco potrà recare esclusivamente il marchio dello sponsor tecnico di dimensioni non superiori alle misure regolamentari”. L’inconfondibile prescrizione appena riprodotta, nella fattispecie è stata indubbiamente violata e pertanto l’appello va accolto sotto tale profilo senza necessità di apprezzare le ulteriori censure da ritenersi assorbite; considerato altresì che, sul punto, le parti appellate, ascoltate dalla Corte nella seduta del 10 luglio 2014, non hanno svolto alcuna argomentazione difensiva. L’accoglimento dell’appello sotto il profilo richiamato impone l’irrogazione della sanzione nel rispetto della norma applicata che prevede soltanto l’ammenda; per conseguenza va altresì determinata adeguata riduzione anche delle punizioni inflitte ai dirigenti ed alla Società. Ritiene la Corte che in relazione alle violazioni commesse ed accertate, consistenti in soli due episodi, per di più marginali, tenuto altresì conto della categoria alla quale appartengono le parti, sia congrua l’ammenda nella misura di €. 500,00 nei confronti del calciatore Francesco Scarpa, la sanzione di un mese d’inibizione per ciascuno dei dirigenti Quirico Manca ed Orlando Santaniello e dell’ammenda nei confronti della società nella misura di €. 1.000,00. Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla Procura Federale, a norma dell’art. 72 n. 5 N.O.I.F., commina: - al calciatore Francesco Scarpa la sanzione dell’ammenda di € 500,00; - ai dirigenti Quirico Manca e Orlando Santaniello la sanzione dell’inibizione di mesi 1 per omesso controllo; - alla società A.C. Savoia 1508 S.r.l. la sanzione dell’ammenda di € 1.000,00.
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