F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 265/CGF del 17 Aprile 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 028/CGF del 18 Agosto 2014 e su www.figc.it 4. RICORSO A.S. ROMA S.P.A. CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA EX ART. 37, COMMA 7, C.G.S.AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. DESTRO MATTIA SEGUITO GARA CAGLIARI/ROMA DEL 6.4.2014, A SEGUITO DI RISERVATA SEGNALAZIONE DEL PROCURATORE FEDERALE EX ART. 35, COMMA 1.3 C.G.S. (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 166 dell’8.4.2014)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 265/CGF del 17 Aprile 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 028/CGF del 18 Agosto 2014 e su www.figc.it 4. RICORSO A.S. ROMA S.P.A. CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA EX ART. 37, COMMA 7, C.G.S.AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. DESTRO MATTIA SEGUITO GARA CAGLIARI/ROMA DEL 6.4.2014, A SEGUITO DI RISERVATA SEGNALAZIONE DEL PROCURATORE FEDERALE EX ART. 35, COMMA 1.3 C.G.S. (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 166 dell’8.4.2014) In seguito alla gara Cagliari/Roma del 6 aprile 2014, valevole per il Campionato di Serie “A”, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, con la decisione indicata in epigrafe, ha inflitto al claciatore Mattia Destro, tesserato in favore della A.S. Roma S.p.A., la squalifica per 3 giornate effettive di gara in merito al comportamento tenuto al 33° minuto del primo tempo da quest’ultimo nei confronti del calciatore Davide Astori, tesserato della Cagliari Calcio S.p.A. segnalato dal Procuratore Federale. Secondo il Giudice Sportivo “le immagini televisive documentano che nelle circostanze segnalate i due protagonisti, nella zona centrale del campo, inseguivano il pallone verso l’area di rigore cagliaritana. Il calciatore rosso-blu precedeva l’avversario, con il presumibile intento di rallentarne l’azione per consentire ad un compagno di squadra di impossessarsi del pallone, ed il calciatore romanista lo tallonava a stretto contatto. In tale frangente, il calciatore giallo-rosso appoggiava da tergo la mano destra sulla spalla destra dell’antagonista ed in rapida successione, con un ampio ed energico movimento del braccio sinistro portato all’altezza della spalla, lo colpiva con una manata al capo. Immediatamente dopo, il Destro cadeva bocconi al suolo con atteggiamento sofferente; il calciatore rosso-blu gli afferrava la maglia e con palese gestualità lo rimproverava; l’Arbitro interveniva ammonendo l’Astori, senza adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del Destro; il giuoco riprendeva con l’esecuzione di un calcio di punizione a favore della squadra cagliaritana. Su richiesta di questo Ufficio, il Direttore di gara testualmente dichiarava (a mezzo e-mail pervenuta alle ore 11.58 del 7 aprile 2014) “In riferimento alla gara Cagliari/Roma da me diretta in data 06-04-2014 comunico, su richiesta del Giudice Sportivo, che né io né i miei collaboratori abbiamo visto l’episodio relativo alla manata di Destro” e successivamente (a mezzo e-mail pervenuta alle ore 16.50 del 7 aprile 2014) “In riferimento alla gara Cagliari/Roma da me diretta in data 06-04-2014, su richiesta del Giudice Sportivo in merito all’episodio Destro-Astori e ad integrazione di quanto comunicato con mia precedente mail, specifico che: ho accordato un calcio di punizione diretto a favore del Cagliari per una trattenuta (normale fallo di gioco) commessa dal calciatore Destro ai danni di Astori. La successiva manata di Destro non è stata vista né da me né dai miei collaboratori”. Questo Giudice ritiene che il gesto compiuto dal calciatore romanista integri inequivocabilmente gli estremi della “condotta violenta” sanzionabile ex art. 19, n. 4 lettera b) C.G.S., connotata, per consolidato orientamento interpretativo, dall’intenzionalità e dalla potenzialità lesiva. Infatti, la volontarietà del gesto, l’energia impressa al movimento del braccio, la delicatezza della zona colpita ed i concreti effetti del colpo inferto, evidenziati dal brusco spostamento del capo dell’Astori in conseguenza della manata subita, suffragano l’assunto, nell’esclusione di ogni ragionevole dubbio. Ne consegue l’ammissibilità della “prova televisiva” e la sanzionabilità di tale “condotta violenta non vista dall’Arbitro”, nella misura che appare equo quantificare nel minimo edittale previsto dal citato art. 19, n. 4 lettera b) C.G.S.”. Avverso tale decisione, ha proposto reclamo, ai sensi dell’articolo 37, comma 7, C.G.S., la società A.S. Roma S.p.A., la quale ha sostenuto, in sintesi: (i) l’inammissibilità della prova televisiva ex articolo 35 CGS nel caso di specie; (ii) la sussistenza di vizi nella fase istruttoria compiuta dal Giudice Sportivo; (iii) l’eccessività della sanzione irrogata. Alla riunione di questa Corte di Giustizia Federale tenutasi in data 17 aprile 2014, è presente il rappresentante della Procura Federale, nonché, per la società ricorrente, il direttore generale, avv. Mauro Baldissoni, e gli avv. Antonio Conte e Saverio Sticchi Damiani, i quali si riportano alle argomentazioni ed alle conclusioni esposte nel ricorso. La Corte, esaminati gli atti, rileva che il ricorso deve essere respinto. In via preliminare ed assorbente, si rileva l’ammissibilità della prova televisiva ex articolo 35 C.G.S. nel caso di specie. Al riguardo, questa Corte condivide, in primo luogo, integralmente la motivazione del Giudice Sportivo, alla quale si riporta, in ordine alla condotta violenta tenuta dal calciatore Mattia Destro. In relazione all’ulteriore elemento stabilito dall’articolo 35 C.G.S., le due comunicazioni trasmesse dall’arbitro di gara sull’episodio oggetto di analisi, che il Giudice Sportivo ha ritenuto di dover sollecitare, meramente confermano il chiaro ed inequivocabile accaduto: il signor Massa, infatti, ha dichiarato di non aver visto nel suo specifico il comportamento violento tenuto dal calciatore Mattia Destro, segnalato dal Procuratore federale e accertato attraverso immagini di piena garanzia tecnica e documentale. Sul punto, la norma è chiara. L’articolo 35, comma 1.3., C.G.S., limita, infatti, l’utilizzo delle immagini televisive “ai fatti di condotta violenta o gravemente antisportiva o concernenti l’uso di espressione blasfema, non visti dall’arbitro, che di conseguenza non ha potuto prendere decisioni al riguardo…”. Per quanto esposto, nel caso di specie, è stato accertato che il direttore di gara non ha visto la condotta violenta del giocatore Mattia Destro, come singolo atto autonomo seppur inserito in un contesto di gioco più ampio che ha visto lo stesso direttore di gara intervenire per altri evidenze e frangenti e, pertanto, sussistono i presupposti per l’ammissibilità della prova televisiva e per sanzionare detto comportamento nella misura del minimo edittale come indicata dal Giudice Sportivo. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S. Roma S.p.A. di Roma. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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