F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 272/CGF del 24 Aprile 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 029/CGF del 18 Agosto 2014 e su www.figc.it 1. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA EX ART. 37, COMMA 7 C.G.S. DEL SIG. PULVIRENTI ANTONINO AVVERSO L’INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI E A RAPPRESENTARE LA SOCIETÀ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 2.12.2013 INFLITTAGLI SEGUITO GARA JUVENTUS/CATANIA DEL 30.10.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. 68 dell’1.11.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 272/CGF del 24 Aprile 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 029/CGF del 18 Agosto 2014 e su www.figc.it 1. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA EX ART. 37, COMMA 7 C.G.S. DEL SIG. PULVIRENTI ANTONINO AVVERSO L’INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI E A RAPPRESENTARE LA SOCIETÀ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 2.12.2013 INFLITTAGLI SEGUITO GARA JUVENTUS/CATANIA DEL 30.10.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. 68 dell’1.11.2013) Il sig. Antonino Pulvirenti, Presidente del Calcio Catania S.p.A, con atto in data 5.11.2013, contestualmente sollecitando la sospensione cautelare della sanzione, ha avanzato preannuncio di reclamo avverso il provvedimento di inibizione fino a tutto il 2.12.2013, adottato nei suoi confronti dal Giudice Sportivo della L.N.P.A con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 68 del 1.11.2013. La gravata statuizione era stata determinata dal comportamento del Pulvirenti che, durante l’intervallo della gara Juventus/Catania del 30.10.2013, nel tentativo di accedere nella zona riservata agli spogliatoi, aveva colpito con una spinta una stewart, successivamente ricorsa alle cure dei sanitari. Dopo il ricevimento degli atti, il reclamante faceva pervenire tempestivo e motivato ricorso, con il quale in via pregiudiziale eccepiva la carenza di legittimazione del Giudice Sportivo a rendere l’impugnata decisione sanzionatoria sulla base della sola relazione del delegato alla sicurezza dell’ospitante Società Juventus, deducendo in subordine l’infondatezza dell’addebito in virtù della non configurabilità di alcuna condotta scorretta, e tanto meno violenta, in capo al Presidente della società Catania. Nella riunione dell’8.11.2013 la Corte accoglieva l’istanza sospensiva e, ritenuta l’opportunità di un approfondimento istruttorio, trasmetteva gli atti alla Procura Federale che, esperite le opportune indagini, con comunicazione 28.03.2014, rimetteva alla stessa Corte la relazione sugli accertamenti richiesti ed effettuati. Fissata nuovamente la discussione del gravame per la seduta del 23.4.2014, compariva innanzi la Corte il difensore del reclamante illustrando oralmente le argomentazioni difensive rassegnate con memoria scritta. A parere della Corte il reclamo merita soltanto parziale accoglimento, nei sensi di cui appresso. In ordine alla prima censura, qualificata dal Pulvirenti quale “legittimazione ad irrogare l’impugnata sanzione”, osserva preliminarmente il Collegio che la legittimazione appare situazione riferibile piuttosto alle parti in giudizio che al giudice, in relazione al quale andava eventualmente eccepita carenza di giurisdizione e/o di competenza. Nel caso di specie, peraltro, la segnalazione dell’episodio non si contiene nella sola relazione del Delegato alla sicurezza della Juventus, in quanto la narrazione della vicenda si contiene nel rapporto arbitrale che ne riferisce nell’apposita parte dedicata al comportamento dei dirigenti. Alla luce di tale considerazione, valutata altresì la sostanziale rinuncia all’eccezione dimostrata dalla mancata trattazione del motivo sia nella memoria conclusiva, sia in sede di discussione orale, il pregiudiziale motivo va disatteso. Quanto al merito, la dedotta infondatezza non ha pregio, dal momento che i disposti accertamenti non lasciano dubbi in ordine al verificarsi dell’evento. In favore di tale convincimento si pongono le concordi dichiarazioni rilasciate alla Procura Federale dagli stewart della Juventus, sigg.ri Di Bartolomeo, La Terra e Visconti, le cui ricostruzioni dell’episodio sono particolarmente precise e tutte concordanti, confortate, inoltre, dal rapporto del medico di servizio presso il presidio di Pronto Soccorso dello Stadio e dalle affermazioni del delegato del Questore di Torino, che informava l’infortunata della possibilità di proporre querela entro i termini di legge. Né in contrario si pongono le dichiarazioni rese dall’incolpato e dal vice presidente della società Catania, sig. Pablo Gustavo Cosentino, al quale, secondo la prospettazione difensiva del reclamante, sarebbero state attribuite espressioni in perfetta lingua italiana che lo stesso, avente con quest’ultima scarsa dimestichezza, mai avrebbe potuto pronunciare Quanto riferito dal Presidente Pulvirenti, ovviamente, non può far testo in suo favore, mentre il linguaggio utilizzato dal Cosentino appare perfettamente compatibile con una scarsa conoscenza della nostra lingua, trattandosi di espressioni gergali appartenenti a linguaggio corrente e particolarmente diffuso. In buona sostanza, l’argomentazione difensiva svolta dall’appellante non incide in maniera significativa sulla ricostruzione dell’episodio effettuata dalla Procura Federale sulla base dell’unicità dei riferimenti da parte degli altri testimoni. Il comportamento tenuto dal Pulvirenti, tuttavia, sembra non meritare la sanzione nella misura inflitta dal Giudice Sportivo, assumendo esso, alla luce degli accertamenti svolti, connotati che vanno in qualche modo ridimensionati, in ordine ad importanza e conseguenze per il soggetto offeso. In effetti, la ricostruzione dell’episodio così come emerge dalla relazione della Procura Federale è tale da non poterlo considerare della particolare gravità commisurata dal Giudice Sportivo; appare pertanto equo rideterminare la pena in ragione di una condotta più contenuta rispetto a quella sanzionata in prime cure. Per questi motivi la C.G.F.: - vista l’ordinanza interlocutoria e la sospensione della sanzione deliberata con Com. Uff. 91/CGF dell’8.11.2013; - visto l’esito degli accertamenti effettuati dalla Procura Federale, in parziale accoglimento del ricorso con richiesta di procedimento d’urgenza ex art. 37, comma 7, C.G.S. come sopra proposto dal Sig. Pulvirenti Antonino, ridetermina la sanzione dell’inibizione inflitta fino a tutto l’11.5.2014. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it