F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 010/CGF del 21 Luglio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 030/CGF del 26 Agosto 2014 e su www.figc.it 3) RICORSO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEL SIG. FIORINI GIANLUCA, A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, DEL CGS IN RELAZIONE DELL’ART. 15, COMMA 1, DEL CGS NONCHÉ IN RELAZIONE ALL’ART. 1, COMMA 3, E DELL’ART. 19, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO AGENTI (nota n. 6437/65 pf13-14 SP/blp del 7.5.2014, delibera Commissione Disciplinare Nazionale Com. Uff. 90/CDN del 20/06/2014)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 010/CGF del 21 Luglio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 030/CGF del 26 Agosto 2014 e su www.figc.it
3) RICORSO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEL SIG. FIORINI GIANLUCA, A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, DEL CGS IN RELAZIONE DELL’ART. 15, COMMA 1, DEL CGS NONCHÉ IN RELAZIONE ALL’ART. 1, COMMA 3, E DELL’ART. 19, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO AGENTI (nota n. 6437/65 pf13-14 SP/blp del 7.5.2014, delibera Commissione Disciplinare Nazionale Com. Uff. 90/CDN del 20/06/2014)
Con ricorso in data 26 giugno 2014, il Procuratore Federale ha impugnato la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale, pubblicata con il Com. Uff. n. 90/CDN del 20 giugno 2014, relativa al deferimento n. 6437/65 pf 13-14/SP/blp, con la quale è stata irrogata la sanzione della sospensione per due mesi all’agente di calciatori Gianluca Fiorini, deferito per violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S., per aver usato nella mail inviata all’A.D. della Società Calcio Catania S.p.A. espressioni dal contenuto offensivo, mentre è stato disposto il proscioglimento del medesimo deferito per la violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 15, comma 1, C.G.S. ed agli artt. 1, comma 3, e 19, comma 3, del Regolamento Agenti, per aver sporto atto di denuncia querela nei confronti dello stesso A.D. della Calcio Catania s.p.a. senza aver previamente ottenuto l’autorizzazione in deroga ai sensi dell’art. 30, comma 4, dello Statuto federale. Adduce il Procuratore Federale a sostegno del ricorso l’erronea applicazione, da parte della decisione impugnata, della normativa federale e del Regolamento Agenti di calciatori in tema di clausola compromissoria e vincolo di giustizia, anche per effetto dell’erronea interpretazione ed applicazione alla fattispecie de qua della sentenza n. 33427/10 del TAR Lazio, chiedendo a questa Corte, in parziale riforma della citata decisione della C.D.N., di dichiarare la responsabilità ascritta al sig. Fiorini per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS in relazione all’art. 15, comma 1, C.G.S. ed agli artt. 1, comma 3, e 19, comma 3, del Regolamento Agenti, con conseguente comminatoria della sanzione richiesta dalla Procura Federale in primo grado o, in subordine, di quella ritenuta di giustizia da questa Corte. Resiste al ricorso della Procura Federale il sig. Fiorini, con memoria in data 30 giugno 2014, debitamente comunicata alla controparte, chiedendo altresì in via incidentale il totale proscioglimento dagli addebiti contestati, per non aver usato espressioni dal contenuto offensivo nelle sue comunicazioni al Catania Calcio S.p.A. e per aver chiesto in data 1 luglio 2013 alla Procura Federale l’autorizzazione ad adire le vie legali contro l’A.D. del Calcio Catania per il reato di truffa dallo stesso asseritamente posto in essere, a dimostrazione della buona fede e della (seppur eventualmente erroneamente manifestata) intenzione di ottemperare al disposto dell’art. 30, comma
4, dello Statuto federale. Nel merito, occorre, innanzi tutto, convenire con la Procura Federale circa la necessità di chiarire che, effettivamente, a seguito dell’annullamento dell’art. 24 del Regolamento Agenti di calciatori disposto dalla sentenza n. 33427/10 del TAR Lazio ed alla luce delle relative motivazioni, gli Agenti stessi non sono soggetti al vincolo di giustizia endofederale, potendo quindi liberamente agire dinanzi alla Autorità giudiziaria ordinaria, limitatamente alle controversie di natura economico-patrimoniale derivanti dagli incarichi acquisiti dalle società o dai calciatori. Al di fuori di detto ambito, deve ribadirsi come essi siano soggetti al vincolo derivante dalla clausola compromissoria di cui all’art. 30 dello Statuto federale, nei termini e limiti indicati dalle SS.UU. di questa Corte nella decisione n. 41 del 13 settembre 2013. Ciò precisato, questa Corte ritiene il ricorso della Procura Federale non fondato, atteso che correttamente la decisione impugnata ha ritenuto di valorizzare, nel caso di specie, la buona fede caratterizzante il comportamento del deferito Fiorini, il quale ha effettivamente chiesto, con comunicazione in data 1 luglio 2013, l’autorizzazione ad adire le vie legali penali nei confronti dell’A.D. del Catania Calcio S.p.A., ancorchè rivolgendo detta richiesta erroneamente alla Procura Federale anziché al Consiglio Federale. Merita al riguardo di essere considerato favorevolmente altresì che la denuncia querela sia stata presentata solo a ridosso dello scadere del termine di legge (il che depone nel senso della sussistenza di una effettiva volontà del sig. Fiorini di attendere il 3 provvedimento autorizzativo) e che, in occasione della ulteriore richiesta di autorizzazione a rivolgersi all’Autorità giudiziaria penale del 17 aprile 2014 nei confronti del sig. Zanzi, ancora unavolta (erroneamente) indirizzata alla Procura Federale, il sig. Fiorini abbia poi ricevuto esplicita autorizzazione ai sensi dell’art. 30, comma 4, dello Statuto federale, con comunicazione del Segretario Federale in data 21 maggio 2014, a dimostrazione del fatto che, anche se indirizzata ad Organo federale non competente, la richiesta di autorizzazione in data 1 luglio 2013, come è evidentemente avvenuto per il secondo caso, ben avrebbe potuto essere, per economia processuale ed in ossequio al principio di conservazione degli atti, anche nel caso sub iudicegirata all’Organo federale competente ai fini di una sua disamina. In merito alla domanda di totale proscioglimento formulata in via incidentale dal sig. Fiorini, questa Corte ritiene di poter parzialmente accogliere la richiesta, limitando al periodo temporale del presofferto la disposta sanzione della sospensione della licenza di agente di calciatori, avuto riguardo alla tenuità della violazione dei principi di lealtà e correttezza addebitata al sig. Fiorini dalla Procura Federale e già solo in parte apprezzata dalla decisione impugnata, sul punto dunque meritevole di parziale riforma, atteso che le espressioni censurate (peraltro non oggetto di diffusione a terzi) superano di misura la soglia di attenzione disciplinare avuto obiettivo riguardo, secondo l’apprezzamento di questo Giudice, al contesto fattuale nel quale sono maturate. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposta dalla Procura Federale e, in accoglimento dell’impugnazione incidentale del Sig. Fiorini Gianluca, determina la sanzione della sospensione nella misura del presofferto.
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