F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 0248/CGF del 28 Marzo 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 031/CGF del 28 Agosto 2014 e su www.figc.it 1. RICORSO CALCIATORE GRASSI ALBERTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 10 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA CAMPIONATO PRIMAVERA TIM, ATALANTA/HELLAS VERONA DEL 9.3.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 143 del 10.3.2014)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 0248/CGF del 28 Marzo 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 031/CGF del 28 Agosto 2014 e su www.figc.it 1. RICORSO CALCIATORE GRASSI ALBERTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 10 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA CAMPIONATO PRIMAVERA TIM, ATALANTA/HELLAS VERONA DEL 9.3.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 143 del 10.3.2014) Il calciatore Alberto Grassi ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A pubblicata sul Com. Uff. n. 143 del 10.3.2014 con la quale, in riferimento alla gara del Campionato Primavera tra Atalanta e Hellas Verona, del 9.3.2014, il medesimo ha inflitto la squalifica per 10 giornate effettive di gara “per avere, al 18° del primo tempo, rivolto ad un avversario un epiteto ingiurioso espressivo di discriminazione razziale (ex art. 11 C.G.S., modificato dal provvedimento federale di cui al Com. Uff. n. 189/A del 4 giugno 2013)”. Il giovane ricorrente, a sostegno dell’impugnazione, diretta ad ottenere in via principale l’annullamento del provvedimento, ed in via subordinata la sospensione con effetto immediato dell’esecuzione della squalifica onde consentire al medesimo un percorso alternativo della pena mediante l’attività di volontariato presso la Comunità “Don Lorenzo Milani – ONLUS” e, in via di ulteriore subordine, la riduzione della sanzione nella misura ritenuta di giustizia anche al di sotto del minimo edittale sancito e previsto dall’art. 11 C.G.S. ha articolato alcuni motivi. In particolare ha sostenuto l’insussistenza di una finalità di discriminazione razziale nella frase pronunciata e dell’elemento soggettivo di tale condotta. Inoltre nel merito ha richiamato le finalità che gli Organi della giustizia sportiva devono perseguire con l’esercizio del potere disciplinare in materia di discriminazione, ovvero, quelle di rieducare al rispetto dei valori sportivi e di consentire il reinserimento successivo nell’ordinamento sportivo. Il ricorso va accolto per quanto di ragione, sussistendo i presupposti per una rilevante riduzione della sanzione inflitta, al di sotto del minimo edittale. La Corte, infatti, valutate le circostanze del caso (e quindi apprezzata concretamente la portata del gesto), richiamato l’art. 16 commi 1 e 4 C.G.S., appurata comunque la documentata disponibilità della società Atalanta a fare intraprendere al calciatore un percorso formativo e rieducativo, ritiene che sussistano i presupposti per ridurre la sanzione alla squalifica per sole 5 (cinque) giornate effettive di gara, contestualmente invitando la società Atalanta a voler trasmettere agli Organi requirenti federali, alla fine del percorso riabilitativo, una relazione circa l’avvenuto compimento e gli esiti dello stesso. Per questi motivi la C.G.F., visto l’art. 16, commi 1 e 4, C.G.S., appurata la disponibilità documentata della società a far intraprendere un percorso formativo e rieducativo, apprezzate tutte le circostanze del caso, accoglie il ricorso come sopra proposto dal calciatore Grassi Alberto e, per l’effetto, riduce la sanzione inflitta a 5 giornate di squalifica. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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