LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 40 del 24.07.2014 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 11RICORSO DEL CALCIATORE Maurizio COLETTO/A.S.D.UNION QUINTO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 40 del 24.07.2014
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
11RICORSO DEL CALCIATORE Maurizio COLETTO/A.S.D.UNION QUINTO
Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 4/04/2013 il sig.Maurizio COLETTO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Societa A.S.D. UNION QUINTO S.r.I. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.5.000,00 relativamente alla Stagione
Sportiva 2012/13 Precisando di non aver percepito rate richiedeva la condanna della Societa al
pagamento della somma di €.3.200,00 maturata alla data del ricorso. La Societa non faceva
pervenire alcuna memoria difensiva nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti - cfr. accordo allegato offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Societa A.S.D.UNION QUINTO S.r.l. al pagamento in favore del sig. Maurizio COLETTO della somma di €.3.200,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario tramite mail all'indirizzo: cae@postalnd.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Veneto i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.