LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 70 del 22.08.2014 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 4) RICORSO DEL CALCIATORE Domenico ROMEO/A.S.D.S.MARIA MOLE MARINO

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 70 del 22.08.2014 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 4) RICORSO DEL CALCIATORE Domenico ROMEO/A.S.D.S.MARIA MOLE MARINO Con reclamo datato 06.05.2014, inoltrato a mezzo raccomandata a.r. tanto alla Società controinteressata quanto alla Commissione Accordi Economici, il sig. Romeo Domenico chiedeva la condanna della A.S.D. Santa Maria Mole Marino al pagamento della somma di € 4.000,00 quale residuo del compenso globale annuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto; accludeva, altresì, la relativa tassa prescritta dall'art. 25 bis, comma 4°, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, pari a € 100,00. La Società controinteressata in data 06.06.2014 presentava le proprie controdeduzioni, nelle quali assumeva che il Sig. Romeo Domenico in data 18.12.2013 rilasciava quietanza liberatoria di nulla pii avere a pretendere. II sig. Romeo Domenico, a questo punto, replicava che la suddetta quietanza era stata rilasciata sulla base di un accordo transattivo intervenuto tra le parti che prevedeva l'inserimento in lista di svincolo del calciatore e il pagamento da parte della Società della minor somma di € 3.000,00 rispetto all'importo dovuto di € 4.000,00. In ossequio al predetto importo la Società consegnava al calciatore I'assegno n. 0542463968-07 di € 3.000,00 che tuttavia non veniva pagato posto che il titolare del conto corrente su cui risultava tratto, era soggetto protestato. Osserva la codesta Commissione che la qualificazione di transazione data dal reclamante al predetto accordo, non pare corretta posto che in tal caso la decadenza del predetto accordo farebbe venir meno anche la validità della promessa (mantenuta) di inserimento del calciatore nelle liste di svincolo. Pertanto risulta evidente come il predetto accordo avesse natura novativa, contemplando quindi una rinuncia del calciatore all'importo di €1.000,00, rispetto al residuo dovuto, a fronte dell'inserimento nelle liste di svincolo. Risultando provato che l’assegno consegnato dalla Società in pagamento dell'importo di € 3.000,00 non è stato effettivamente pagato, ne consegue che il calciatore a tuttora creditore di tale somma P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., accoglie parzialmente il reclamo proposto dal sig. Romeo Domenico, condannando A.S.D. Nuova S. Maria Mole Marino a corrispondere al sig. Romeo Domenico la somma di € 3.000,00 quale residuo del compenso globale annuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Comitato Regionale Lazio i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto guanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.
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