F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 001/TFN del 11 Settembre 2014 (399) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BRUNO DI FOLCO (Amministratore Unico della Società AC Isola Liri Srl), Società ISOLA LIRI Srl – (nota n. 7620/926 pf13-14 AM/ma del 19.6.2014).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 001/TFN del 11 Settembre 2014 (399) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BRUNO DI FOLCO (Amministratore Unico della Società AC Isola Liri Srl), Società ISOLA LIRI Srl - (nota n. 7620/926 pf13-14 AM/ma del 19.6.2014). Il deferimento Con atto del 19/6/2014, la Procura federale ha deferito: A. il Sig. Di Folco Bruno, Amministratore unico e legale rappresentante della Società AC Isola Liri Srl, per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS in relazione all’art. 8, comma 15, del CGS per non aver dato corso al lodo emesso dal Collegio arbitrale presso la Lega Nazionale Professionisti il 27.09.2013, notificato in data 04.10.2013 e in data 04.11.2013, non provvedendo alla corresponsione di quanto statuito in favore del calciatore Migliorelli Luca, come dettagliatamente esposto nella parte motiva; B. la Società AC Isola Liri Srl, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS per la violazione ascritta al proprio legale rappresentante. In data 5/9/2014 il Sig. Di Folco e la Società AC Isola Liri Srl hanno fatto pervenire una memoria difensiva nella quale evidenziano i gravi problemi economici in cui versa la Società, impossibilitata, per tali ragioni, a corrispondere al calciatore Luca Migliorelli quanto statuito dal Collegio arbitrale presso la Lega Nazionale Professionisti con il Lodo notificato. Concludono chiedendo “l’applicazione per entrambi della minima sanzione prevista con l’applicazione ex art. 23 del CGS”. Alla riunione del 11/9/2014 la Procura federale ha concluso chiedendo, ai sensi delle vigenti disposizioni, per il Sig. Bruno Di Folco la sanzione della inibizione di mesi 6 (sei) e per la Società AC Isola Liri Srl la sanzione della penalizzazione di n. 1 (uno) punto in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva. Motivi della decisione Il deferimento è fondato e va accolto. La vertenza n. 23/2012 instaurata dal Sig. Migliorelli nei confronti della AC Isola Liri Srl è stata decisa dal Collegio Arbitrale nella riunione del 23/9/2013. L’Organo giudicante ha accolto la domanda del Sig. Migliorelli condannando il sodalizio sportivo al versamento, in favore del calciatore, delle somme meglio individuate nel lodo allegato al presente deferimento sub. 2. La decisione è stata ritualmente comunicata ai destinatari (cfr. doc.ti nn. 8 – 11). La AC Isola Liri Srl, seppur invitata per iscritto dal legale del calciatore a corrispondere quanto stabilito dal Collegio arbitrale, si è astenuta dal versare il dovuto (cfr. doc.ti ai nn. 3 e 4). Non possono trovare accoglimento le giustificazioni dai deferiti contenute nello scritto difensivo in quanto le stesse riguardano aspetti endogeni della Società sportiva che non possono interferire con il regolare andamento economico – amministrativo della stessa. Le difese depositate dalla AC Isola Liri Srl e dal Sig. Di Folco nonché la documentazione posta a base del deferimento confermano, quindi, il compimento dell’illecito ascritto. Il dispositivo Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, infligge al Sig. Bruno Di Folco la sanzione della inibizione di mesi 6 (sei) e per la Società AC Isola Liri Srl la sanzione della penalizzazione di n. 1 (uno) punto in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.
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