F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 001/TFN del 11 Settembre 2014 (388) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO PICCININNO (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante p.t. della Società ASD Gelbison Vallo della Lucania), VINCENZO PUGLIA (all’epoca dei fatti dirigente della Società ASD Gelbison Vallo della Lucania), REMIGIO RIZZO (non tesserato), Società ASD GELBISON VALLO DELLA LUCANIA – (nota n. 7576/874 pf13-14 AM/ma del 18.6.2014).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 001/TFN del 11 Settembre 2014 (388) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO PICCININNO (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante p.t. della Società ASD Gelbison Vallo della Lucania), VINCENZO PUGLIA (all’epoca dei fatti dirigente della Società ASD Gelbison Vallo della Lucania), REMIGIO RIZZO (non tesserato), Società ASD GELBISON VALLO DELLA LUCANIA - (nota n. 7576/874 pf13-14 AM/ma del 18.6.2014). Il deferimento La Procura federale con atto del 18 giugno 2014 , deferiva i Signori Piccininno Antonio, all’epoca dei fatti presidente della ASD Gelbison Vallo della Lucania, Puglia Vincenzo, medico sociale, entrambi per violazione dell’art. 1, comma 1 CGS in relazione all’art. 39 comma 2 delle NOIF, il primo per aver omesso di vigilar sulla procedura richiesta per il tesseramento del calciatore, minore, Cataldo Gionny e fatto uso di un modulo di tesseramento recante le firme apocrife dei genitori di detto calciatore, avendo apposto la propria firma sul modulo nel quale risultavano già apposte le firme dei genitori; il secondo, per aver consentito il tesseramento del minore Cataldo Gionny nella consapevolezza della apocrifa delle firme apposte sul modulo di tesseramento; il Sig. Rizzo Remigio, per violazione dell’art. 1 comma 1 e 5 CGS per aver svolto presso la ASD Gelbison Vallo della Lucania attività rilevante senza essere tesserato e, violazione dell’art. 10 comma 1 CGS per essersi interessato del tesseramento del calciatore Cataldo senza avere i requisiti richiesti; deferiva, inoltre, la Società ASD Gelbison Vallo della Lucania ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 CGS per responsabilità diretta in ordine alle violazioni ascritte ai propri tesserati; Il fatto I genitori del calciatore Cataldo Gionny, all’epoca dei fatti minore, con lettera spedita in data 13/12/2013 denunciavano alla Commissione Tesseramenti della F.I.G.C che le firme attestanti la loro adesione apposte sul modulo di tesseramento inoltrato nel settembre del 2012 dalla ASD Gelbison Vallo della Lucania all’ Ufficio Tesseramenti, erano apocrife, di tal che chiedevano l’annullamento del tesseramento. La Commissione in data 06/02/2014 respingeva il reclamo con motivazione pubblicata sul C.U. n. 15/D14 C.D. disponendo la trasmissione degli atti alla Procura federale per gli eventuali deferimenti. L’Organo inquirente, accertato che le firme dei genitori del calciatore Cataldo Gionny, minore all’epoca dei fatti, apposte sul modulo di tesseramento erano palesemente apocrife, iniziava l’indagine svolta ad acclarare eventuali responsabilità e allo scopo convocava il calciatore Cataldo Gionny, il quale riferiva che nel settembre del 2012 al termine degli allenamento, lui e altri giovani calciatori, furono chiamati da Remigio Rizzo in un locale prossimo agli spogliatoi ove erano Agostino Di Spirito e Vincenzo Puglia e invitai a sottoscrivere un modulo di tesseramento già compilato per la ASD Gelbison Vallo della Lucania; cosa che lui fece. Il giovane riferiva inoltre che dopo la firma il Puglia gli chiedeva il nome dei genitori che annotava su un foglieto. Il Cataldo proseguiva nelle sue dichiarazioni lamentando comportamenti scorretti da parte della Società e dei suoi dirigenti. Il Procuratore convocava il Sig. Piccininno Antonio, all’epoca dei fatti Presidente della ASD Gelbison Vallo della Lucania, il quale riferiva di aver sottoscritto il modulo di tesseramento del calciatore, completo in ogni sul parte e recante le firme sia del tesserando che dei di lui genitori. Riferiva, inoltre, di aver corrisposto € 1200,00 alle Società di provenienza del giovane per il dovuto premio di preparazione, lamentando che il giovane non aveva presentato la liberatoria malgrado avesse assicurato di averla richiesta alle Società di provenienza. Il Dr. Puglia Vincenzo, medico sociale della ASD Gelbison Vallo della Lucania, affermava che il Cataldo era stato più volte sollecitato a far venire in Società i genitori e che infine il modulo già compilato era stato consegnato al giovane che lo aveva restituito con la firma dei genitori. Contestategli dal Procuratore le dichiarazioni rilasciate dal Cataldo il Puglia negava di aver mai invitato il Cataldo a sottoscrivere il modulo e tantomeno di aver richiesto il nome dei suoi genitori. Ascoltato il Di Spirito riferiva di essersi limitato a spedire i moduli di tesseramento trovati sulla sua scrivania e di non ricordare la circostanza riferita dal Cataldo e relativa a tempo e al luogo ove quest’ultimo, a suo dire, avrebbe firmato il modulo. Riferiva, tuttavia, che per prassi e nei confronti dei giovani calciatori, conosciuti e noti alla Società il modulo di tesseramento veniva loro consegnato con l’invito a riportarlo con la firma dei genitori. Il Rizzo, sentito dall’Organo Inquirente, ammetteva di non rivestire alcun ruolo nella ASD Gelbison Vallo della Lucania ma che si limitava a segnalare i calciatori che riteneva interessanti, senza per altro svolgere alcuna attività concreta e relativa al tesseramento di costoro. Alla riunione odierna é comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto la conferma del deferimento e l’irrogazione delle seguenti sanzioni: - per Antonio Piccininno, la sanzione dell’inibizione di mesi 8 (otto); - per Vincenzo Puglia, la sanzione dell’inibizione di mesi 6 (sei); - per Remigio Rizzo, la sanzione dell’inibizione di mesi 6 (sei); - per la Società ASD Gelbison Vallo Della Lucania, la sanzione dell’ammenda di € 2.500,00 (€ duemilacinquecento/00). Nessuno é comparso per le parti deferite. Motivi della decisione Dalla esperita istruttoria e avuto riguardo dalle dichiarazione rese dai soggetti direttamente coinvolti nella vicenda, palese appare la responsabilità di ciascuno di essi, sia pure avuto riguardo al ruolo e all’attività svolta. Il Sig. Piccininno Antonio all’epoca dei fatti della ASD Gelbison Vallo della Lucania è chiamato a rispondere per omessa vigilanza e, in effetti, lui stesso ha ammesso di aver sottoscritto il modulo di tesseramento già interamente compilato omettendo in tal modo di verificare che il genitore esercente la patria potestà avesse sottoscritto personalmente il modulo d tesseramento; egualmente il Puglia deve essere ritenuto responsabile non già in quanto consapevole della apocrifia delle firma, non essendo ciò stato provato, ma anch’egli di omessa vigilanza, per aver consentito che il modulo di tesseramento fosse ricevuto dalla ASD Gelbison Vallo della Lucania con le firma già apposte e senza alcuna verifica sulla loro autenticità, circostanza questa riferita dal Di Spirito che ha confermato come fosse prassi consentire ai giovani minori “conosciuti” di consegnare il modulo già compilato e sottoscritto dai propri genitori. Risponde, ovviamente, la ASD Gelbison Vallo della Lucania per il fatto dei propri dirigenti e quindi per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 CGS. In ordine alla posizione del Rizzo Remigio, questo Tribunale ritiene che il medesimo debba essere prosciolta non essendo stata acquisita alcuna prova certa che lo stesso abbia svolto attività concreta in favore della ASD Gelbison Vallo della Lucania ed in particolare in ordine al tesseramento del Cataldo P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale, sezione disciplinare, ritenuta la responsabilità così come precisata nella parte motiva, infligge ai Signori Piccininno Antonio e Puglia Vincenzo la inibizione per mesi 3 (tre), alla Società ASD Gelbison Vallo della Lucania l’ammenda di € 1.500,00 (€ millecinquecento/00). Respinge il deferimento relativamente alla posizione di Rizzo Remigio.
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