F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 001/TFN del 11 Settembre 2014 (460) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CRISTINA DE ANGELIS (Presidente del CdA e Consigliere delegato dal 2.9.2011 al 14.10.2011 della Società US Triestina Calcio Spa) – (nota n. 7870/715 pf13-14 AM/ma del 30.6.2014).
	
                F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 001/TFN del 11 Settembre 2014 
(460) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CRISTINA  DE ANGELIS (Presidente del CdA e Consigliere delegato dal 2.9.2011 al 14.10.2011  della Società US Triestina Calcio Spa) - (nota n. 7870/715 pf13-14 AM/ma del  30.6.2014).
Letti gli atti; Visto il deferimento disposto dalla Procura federale in data 30 giugno 2014  nei confronti di Cristina De Angelis, presidente del Consiglio di Amministrazione e  consigliere delegato dal 2 settembre 2011 al 14 ottobre 2011 con ampi poteri di gestione  dell’Unione Sportiva Triestina Calcio Spa., nonché socio di riferimento della stessa Società  nella stagione sportiva 2011/12, tramite la Società M.F.I. Srl, per la violazione dell’art. 1,  comma 1, del CGS in relazione all’art. 19, comma 1, dello Statuto della F.I.G.C., per aver  operato in danno della Società da lei amministrata avendo utilizzato per scopi estranei  all’attività del sodalizio fondi distratti dal patrimonio sociale.  Rilevato che il soggetto deferito non si è costituito in giudizio e non ha presentato dunque  alcuna memoria difensiva;  ascoltato il rappresentante della Procura federale Avv. Alessandro Avagliano, il quale ha  concluso per l’affermazione di responsabilità del soggetto deferito chiedendo l’irrogazione  della sanzione della inibizione per anni 2 (due) e l’irrogazione dell’ammenda di € 5.000,00  accertato che in effetti la De Angelis ha rivestito le cariche sopra indicate ed ha detenuto la  maggioranza del capitale sociale della US Triestina (al 96,4%) attraverso la Società MFI  Srl (di cui possedeva il 50%, l’altro 50% appartenendo al Sig. Sergio Aletti);  preso atto dei poteri assegnati alla De Angelis dal Consiglio di Amministrazione del 3  settembre 2011. 
Rilevato, come accertato in sede penale, che dal 2 settembre 2011 al 14 ottobre 2011 la  De Angelis avrebbe utilizzato per fini personali fondi societari per complessivi euro  6.779,92, che in data 12 ottobre 2011 effettuava due prelevamenti illeciti dal conto  societario per euro 565,00 ed euro 230,00, che avrebbe utilizzato due carte di credito  ricaricabili.  Considerato che, preso atto in sede penale dei chiarimenti forniti dalla De Angelis, la  Procura della Repubblica di Trieste in data 11 marzo 2013 concludeva le indagini  preliminari contestando alla De Angelis di aver utilizzato la somma di euro 6.779,00 per  motivi estranei agli scopi societari.  Rilevato che il giudizio penale pendente dinanzi al Tribunale di Trieste è fissato per 
l’udienza del 30 ottobre 2014.  Valutato che i fatti contestati in sede di deferimento sulla base degli atti del giudizio penale  risultano confermati in atti e la Sig.ra De Angelis, ritualmente convocata, non ha ritenuto di  doversi difendere dinanzi a quest’Organo di giustizia.  Considerata però la non rilevante entità delle somme che si assumono distratte dal  patrimonio sociale per scopi estranei all’attività del sodalizio, somme sicuramente non  idonee ad incidere sulla esistenza del sodalizio stesso.  Rilevato che le giustificazioni addotte dalla De Angelis, così come rilevabili dagli atti,  appaiono non provate essendo basate su mere affermazioni.  Ritenuto che, pur accogliendo il deferimento, questo Tribunale ritiene di dover meglio  rideterminare la sanzione richiesta.   P.Q.M.  In accoglimento del deferimento, infligge nei confronti della Sig.ra Cristina De Angelis le  sanzioni della inibizione per mesi 6 (sei) e dell’ammenda di € 2.000,00 (duemila/00).  
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                                
				
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