F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 002/TFN del 11 Settembre 2014 (414) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: DUILIO PETRARCA (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Isernia Football Club) E DELLA SOCIETA’ ASD ISERNIA FOOTBALL CLUB (nota n. 7701/773pf13- 14/LG/AM/dl del 24.6.2014).
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 002/TFN del 11 Settembre 2014
(414) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: DUILIO PETRARCA (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Isernia Football Club) E DELLA SOCIETA’ ASD ISERNIA FOOTBALL CLUB (nota n. 7701/773pf13- 14/LG/AM/dl del 24.6.2014).
1. Il deferimento
Con provvedimento del 24 giugno 2014, il Procuratore Federale deferiva:
1) Il Signor Duilio Petrarca, Presidente e legale rappresentante della Società ASD Isernia Football Club, per rispondere della violazione dell’art. 10, comma 3bis del C.G.S. in relazione al Comunicato Ufficiale n. 168 del 21 maggio 2013 con riferimento al Campionato di Serie D – Stagione Sportiva 2013/2014, per non aver osservato il termine stabilito (12 luglio 2013, ore 14.00) per il deposito del versamento iscrizione (punto 3 del C.U. n. 168) e della fidejussione (punto 4 del C.U. n. 168).
2) La Società ASD Isernia Football Club, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1 del CGS, per la condotta ascritta al proprio Presidente e legale rappresentante.
2. Le memorie difensive
Nei termini assegnati nell’atto di comunicazione degli addebiti, i deferiti non presentavano alcuna memoria difensiva.
3. Il dibattimento
All’odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha richiesto l’applicazione delle seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Duilio Petrarca giorni 40 di inibizione; nei confronti della ASD Isernia Football Club la somma di 2.000,00 euro di ammenda.
4. La decisione
Il Tribunale Federale Nazionale Sez. Disciplinare, esaminati gli atti, rileva quanto segue: In data 24/12/2013, la Procura Federale riceveva denuncia di irregolarità rilevate dalla Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio dilettantistiche (Co.Vi.So.D.) alla ASD Isernia Football Club. Nel Luglio del 2013, la Co.Vi.So.D., infatti, nell’esaminare le domande di ammissione al Campionato di Serie D, con riferimento al Comunicato ufficiale n. 168 del 21 maggio 2013 per il deposito della documentazione relativa all’iscrizione del Campionato di Serie D – Stagione Sportiva 2013/2014, riscontrava l’inosservanza da parte della Società ASD Isernia Football Club del termine stabilito (12 luglio 2013 ore 14.00) per il deposito del versamento iscrizione (punto 3 del C.U. n. 168) e della fidejussione (punto 4 del C.U. n. 168). Si ricorda, a tal proposito, che il medesimo C.U. prevede che “l’inosservanza del termine del 12 luglio 2013 per la spedizione della richiesta di iscrizione ed allegata documentazione al Dipartimento Interregionale ovvero per il deposito della stessa entro e non oltre le ore 14.00, anche con riferimento ad uno soltanto degli allegati previsti dai punti 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9) e 10) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, a seguito di trasmissione degli atti da parte della Co.Vi.So.D. su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con la ammenda di euro 1.000,00 per ciascun inadempimento”.
Alla luce di quanto sopra detto, risulta comprovato ogni oltre ragionevole dubbio, l’illecito disciplinare posto in essere dal Signor Duilio Petrarca, con altrettanto evidente violazione delle norme indicate in epigrafe, di conseguenza risulta acclarata la responsabilità diretta della Società ASD Isernia Football Club, ai sensi del’art. 4 comma 1 del CGS, per i fatti ascritti al Signor Duilio Petrarca, suo Presidente e legale rappresentante. P.Q.M. Tribunale Federale Nazionale Sez. Disciplinare, in accoglimento del deferimento proposto, infligge le seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Duilio Petrarca giorni 40 (quaranta) di inibizione; nei confronti della ASD Isernia Football Club la somma di € 2.000,00 (duemila/00) di ammenda.
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