F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 004/TFN del 19 Settembre 2014 (424) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCA PANGALLO (Presidente e Legale rappresentante della Soc. SSD Verbania Calcio 1959 Srl) E DELLA SOCIETÁ SSD VERBANIA CALCIO 1959 Srl (nota n. 7720/741pf13-14/AM/gb del 24.6.2014).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 004/TFN del 19 Settembre 2014 (424) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCA PANGALLO (Presidente e Legale rappresentante della Soc. SSD Verbania Calcio 1959 Srl) E DELLA SOCIETÁ SSD VERBANIA CALCIO 1959 Srl (nota n. 7720/741pf13-14/AM/gb del 24.6.2014). Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione disciplinare, rilevato che la Procura federale, in apertura di riunione ha evidenziato che, per mera svista costituente errore materiale, il capo di incolpazione è stato imputato alla Società Sandonà Jesolo Calcio Srl e non già alla SSD Verbania Calcio 1959 Srl, cui è stato correttamente inviato il deferimento nonché la convocazione da parte di questo Tribunale; rilevato altresì che la Procura federale ha chiesto di rettificare il capo di incolpazione di cui è cenno, imputandolo correttamente alla SSD Verbania Calcio 1959 Srl, cosi che si possa far luogo alla nuova convocazione dei soggetti interessati; preso atto di quanto sopra, dispone la rettifica del capo di incolpazione così come indicato dalla Procura federale e fissa per la discussione del deferimento la riunione del 9.10.2014 ore 15,30
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