F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 005/TFN del 25 Settembre 2014 (437) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MANUEL IORI, TOMMASO ROCCHI, TIMOTHY NOCCHI, FEDERICO MELCHIORRI, ALBERTO ALMICI, RICCARDO IMPROTA, FILIPPO CARINI, GIOVANNI LACAMERA, CHRISTIAN BUONAIUTO, LUCA DI MATTEO e RENATO KELIC (calciatori della Società Calcio Padova Spa, al tempo dei fatti della contestazione), Società CALCIO PADOVA Spa – (nota n. 7792/635 pf13-14 AM/blp del 26.6.2014).
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 005/TFN del 25 Settembre 2014
(437) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MANUEL IORI, TOMMASO ROCCHI, TIMOTHY NOCCHI, FEDERICO MELCHIORRI, ALBERTO ALMICI, RICCARDO IMPROTA, FILIPPO CARINI, GIOVANNI LACAMERA, CHRISTIAN BUONAIUTO, LUCA DI MATTEO e RENATO KELIC (calciatori della Società Calcio Padova Spa, al tempo dei fatti della contestazione), Società CALCIO PADOVA Spa - (nota n. 7792/635 pf13-14 AM/blp del 26.6.2014).
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, visto l’accordo ex art. 23 CGS, raggiunto tra le parti deferite presenti, ossia il Sig. Timothy Nocchi, Alberto Almici e Manuel Iori e la Procura federale, in merito all’applicazione di sanzione nei confronti dei suddetti deferiti; visto che il Procuratore federale deve provvedere alla trasmissione alla Procura Generale dello Sport del Coni, per eventuali osservazioni da parte della Stessa a norma dell’art. 23 CGS; ritenuta l’opportunità di sospendere l’intero procedimento; sospende in attesa degli ulteriori adempimenti da parte della Procura federale.
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