F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 005/TFN del 25 Settembre 2014 (455) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MICHELE CALIFANO (all’epoca dei fatti, allenatore della Società ASD Isernia FC), Società ASD ISERNIA FC – (nota n. 7845/690 pf13-14 AM/ma del 30.6.2014 – n. 284/690 pf13-14).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 005/TFN del 25 Settembre 2014 (455) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MICHELE CALIFANO (all’epoca dei fatti, allenatore della Società ASD Isernia FC), Società ASD ISERNIA FC - (nota n. 7845/690 pf13-14 AM/ma del 30.6.2014 - n. 284/690 pf13-14). Il deferimento Con provvedimento del 30.6.14 il Procuratore federale ha deferito: il Signor Michele Califano, all'epoca dei fatti allenatore della ASD Isernia Football Club, nonché la stessa Società ASD Isernia Football Club, per rispondere, il primo della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, prevista dall’ art. 1 comma 1 CGS, per avere, in occasione della gara Matelica – Isernia del 16.3.14, aggredito alle spalle il Sig. Daniele Scartozzi colpendolo con un calcio all’inguine, causandone il trasporto all’ospedale per lesioni con una diagnosi di 10 giorni per la guarigione; la Società per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva per le azioni del suo tesserato. Gli incolpati non hanno fatto pervenire, nel termine prescritto, alcuna memoria difensiva. Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l’irrogazione delle seguenti sanzioni: - per il Sig. Michele Califano: squalifica di mesi 12 (dodici); - per la Società ASD Isernia Football Club: ammenda di € 3.500,00 (€ tremilacinquecento/00). É altresì comparso il legale del deferito insieme alla parte personalmente. Il difensore del Sig. Califano, preliminarmente, ha eccepito – richiamando un precedente del 2011 della Commissione disciplinare nazionale - il difetto di competenza del Tribunale Federale Nazionale poiché, a suo dire, il comportamento oggetto di deferimento dovrebbe essere esaminato, in quanto disciplinarmente rilevante, dalla Commissione disciplinare presso il Settore Tecnico. Nel merito, comunque, ha chiesto il proscioglimento del deferito o, in subordine, se accertata la colpevolezza, una pena inferiore a quella richiesta dalla Procura, considerata sproporzionata ai fatti di cui trattasi. I motivi della decisione Il Tribunale Federale Nazionale ritiene la propria competenza sulle vicende dell’odierno deferimento posto che trattasi di avvenimenti pienamente rientranti nell’ambito dello svolgimento di attività sportiva agonistica, avvenuti al termine di una gara di campionato. Inconferente appare il precedente citato (caso Francesco Barbabella) dalla difesa posto che, in quella circostanza, l’addebito mosso al deferito riguardava ipotesi di violazioni regolamentari in relazione all’art. 94 lettere A e B NOIF (casistica, quella sì, rientrante fra le competenze della Commissione disciplinare del Settore tecnico). Il deferimento è fondato e deve essere accolto. Appare a questo Tribunale che, effettivamente, sia stata raggiunta la prova certa del grave comportamento tenuto dal Sig. Califano in occasione della su richiamata gara. Al termine dell’incontro Matelica – Isernia dello scorso 16.3.14, infatti, risulta provato - dalle dichiarazioni rese dallo stesso Califano ai Collaboratori della Procura federale, dalla denuncia del calciatore aggredito, dai referti medici in atti e dalla dichiarazione di servizio del comandante della stazione dei carabinieri di Matelica nella quale si legge: “…si apprendeva dai presenti che lo stesso (lo Scartozzi) era stato colpito pochi istanti prima con un violento calcio all’altezza dei testicoli sferrato dall’allenatore Califano Michele…” che il Sig. Califano, secondo lui accidentalmente e al fine di separare i calciatori, colpiva con un calcio al basso ventre il giocatore della squadra avversaria Scartozzi. Dal quadro complessivo degli elementi assunti la circostanza che il Califano abbia colpito il giocatore solo casualmente non trova riscontro negli atti del procedimento. Secondo quanto sostenuto dal deferito egli, nel tentativo di dividere i calciatori, alzando braccia e gambe, avrebbe urtato solo accidentalmente lo Scartozzi. Tale ricostruzione dei fatti è in contrasto con la violenza del colpo subito ai testicoli dal giocatore. Nessuno scontro fortuito, infatti, avrebbe portato, come diretta conseguenza, il giocatore a dover essere ricoverato in ospedale con una prognosi di 10 giorni salvo complicazioni per la guarigione. Va quindi affermata la responsabilità del Califano, alla quale consegue quella oggettiva della Società di appartenenza. In relazione alle descritte modalità del fatto appaiono congrue, pertanto le sanzioni indicate nel dispositivo. Il dispositivo Per tali motivi, questo Tribunale infligge: al Sig. Michele Califano la sanzione di mesi 6 (sei) di squalifica; alla Società ASD Isernia Football Club, per responsabilità oggettiva, l’ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00).
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