F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 006/TFN del 25 Settembre 2014 (384) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO DI PALMA (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD LS Aranova Ceprano ora ASD Città di Sora ARL) E DELLA SOCIETA’ ASD LS ARANOVA CEPRANO ora ASD CITTA’ DI SORA ARL (nota n. 7450/725pf13-14/LG/AM/pp del 13.6.2014).
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 006/TFN del 25 Settembre 2014
(384) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO DI PALMA (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD LS Aranova Ceprano ora ASD Città di Sora ARL) E DELLA SOCIETA’ ASD LS ARANOVA CEPRANO ora ASD CITTA’ DI SORA ARL (nota n. 7450/725pf13-14/LG/AM/pp del 13.6.2014).
La Procura Federale, con atto 13 giugno 2014, premettendo che la ASD LS Aranova Ceprano, partecipante al Campionato di Calcio a Cinque Serie A Femminile Stagione Sportiva 2013/2014, aveva mancato di sottoscrivere entro il termine del 15 luglio 2013 i modelli telematici di cui al Punto C/5 della Disciplina degli adempimenti per l’ammissione ai campionati nazionali della Divisione Calcio a Cinque, pubblicata sui C.U. nn. 789 e 790 del 10 giugno 2013 e che siffatto inadempimento le era stato notificato in data 18 febbraio 2014 della Co.Vi.So.D., ha deferito a questo Tribunale il Sig. Francesco Di Palma, all’epoca del fatto Presidente della ASD LS Aranova Ceprano, nonché la stessa ASD LS Aranova Ceprano, contestando al primo la violazione dell’art. 10 comma 3bis del previgente C.G.S. ed alla seconda la responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 stesso Codice in relazione alla condotta ascritta al proprio rappresentante legale. Entrambi i deferiti non hanno svolto difese. Alla riunione odierna è comparsa la sola Procura Federale, la quale ha chiesto
l’accoglimento del deferimento e l’applicazione delle seguenti sanzioni: gg. 30 (trenta) di inibizione per il Sig. Francesco Di Palma ed € 200,00 (duecento//00) di ammenda per la Società. Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare osserva quanto segue. Il Punto C/5 della richiamata Disciplina impone alla Società il deposito anche via fax, entro il termine ivi fissato, di stampa dei dati anagrafici della Società, dell’organigramma della Società, delle indicazioni dell’impianto principale della Società, della richiesta di iscrizione, del riepilogo iscrizioni, con specifica, per quanto attiene all’organigramma, dei nominativi di presidente, consiglieri, soci, segretario, tecnico prima, medico sociale e fisioterapista.
Nel caso in esame, risulta documentalmente provato l’inadempimento della Società ASD LS Aranova Ceprano, ora ASD Città di Sora Srl, che ha omesso di effettuare nei termini e modi voluti dalla Disciplina il deposito della predetta documentazione, di guisa che deve essere accolto il Deferimento, in uno alle sanzioni richieste dalla Procura Federale, che sono diretta conseguenza dell’accertata violazione. Difatti è pacifica la circostanza, in quanto espressamente prevista dalla Disciplina di che trattasi, che l’inosservanza dei termini di adempimento anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti comporta a carico della Società che se ne è resa responsabile l’ammenda tabellare di € 200,00 per ciascun inadempimento. In merito poi alla chiesta inibizione del Presidente della Società, si osserva che l’art. 10 comma terzo CGS previgente, alla cui disciplina il Deferimento si è richiamato, implica inequivocabilmente la responsabilità del legale rappresentante della Società, al quale deve essere ascritto il mancato adempimento, stante il principio della immedesimazione organica tra la Società ed i propri dirigenti, nel senso che non può sussistere la responsabilità della prima che non sia riconducibile alla violazione disciplinare dei secondi. Infine, quanto alle sanzioni, è indubbio che la statuizione contenuta nella Disciplina sugli adempimenti richiama di per sé l’art. 1 comma 1 CGS previgente, la cui violazione determina le sanzioni a carico di dirigenti, soci e tesserati della Società di cui all’art. 19 stesso Codice, tra le quali rientra la inibizione temporanea (comma primo, lettera H). P.Q.M. accoglie il deferimento e, per l’effetto, infligge al Sig. Francesco Di Palma, all’epoca del fatto Presidente della ASD LS Aranova Ceprano, ora ASD Città di Sora Srl, l’inibizione di gg. 30 (trenta) ed alla Società ASD LS Aranova Ceprano, ora ASD Città di Sora Srl, l’ammenda di € 200,00 (duecento//00).
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