F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 006/TFN del 25 Settembre 2014 (458) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO MENNELLA (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD SS Lazio Calcio a 5) E DELLA SOCIETA’ ASD SS LAZIO CALCIO A 5 (nota n. 7910/999pf13-14/AM/fda del 30.6.2014).
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 006/TFN del 25 Settembre 2014
(458) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO MENNELLA (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD SS Lazio Calcio a 5) E DELLA SOCIETA’ ASD SS LAZIO CALCIO A 5 (nota n. 7910/999pf13-14/AM/fda del 30.6.2014).
La Procura Federale, con atto 30 giugno 2014, premettendo che la ASD SS Lazio Calcio a Cinque, partecipante al Campionato di Calcio a Cinque Serie A Maschile Stagione Sportiva 2013/2014, non aveva depositato entro il termine dell’11 luglio 2013 la proroga al 31 luglio 2014 della fideiussione giacente secondo il modello predisposto dalla Divisione Calcio a Cinque per le Società già in organico nella stagione sportiva 2012/2013 di cui al Punto A/4 della Disciplina degli adempimenti per l’ammissione ai campionati nazionali della Divisione Calcio a Cinque, pubblicata sul C.U. n. 789 del 10 giugno 2013 e che siffatto inadempimento le era stato notificato in data 18 febbraio 2014 della Co.Vi.So.D., ha deferito a questo Tribunale il Sig. Antonio Mennella, all’epoca del fatto Presidente della ASD SS Lazio Calcio a Cinque, nonché la stessa ASD SS Lazio Calcio a Cinque, contestando al primo la violazione dell’art. 10 comma 3bis del previgente C.G.S. ed alla seconda la responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 stesso Codice in relazione alla condotta ascritta al proprio rappresentante legale. Entrambi i deferiti non hanno svolto difese. Alla riunione odierna è comparsa la sola Procura Federale, la quale ha chiesto l’accoglimento del deferimento e l’applicazione delle seguenti sanzioni: gg. 30 (trenta) di inibizione per il Sig. Antonio Mennella ed € 1.000,00 (mille//00) di ammenda per la Società. Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare osserva quanto segue. Il Punto A/4 della richiamata Disciplina impone alla Società il deposito presso la Segreteria della Divisione Calcio a Cinque, entro il termine ivi fissato, della fideiussione bancaria di importo pari ad € 35.000,00 con scadenza al 31 luglio 2014 secondo il modello predisposto dalla stessa Divisione, ovvero, in alternativa, della proroga al 31 luglio 2014 della fideiussione già esistente e giacente presso la Divisione Calcio a 5 per le Società in organico nella stagione sportiva 2012/2013. Nel caso in esame, risulta documentalmente provato l’inadempimento della Società ASD SS Lazio Calcio a Cinque, che ha omesso di depositare nei termini e modi voluti dalla
Disciplina la proroga al 31 luglio 2014 della fideiussione afferente la passata Stagione Sportiva, di guisa che deve essere accolto il Deferimento, in uno alle sanzioni richieste dalla Procura Federale, che sono diretta conseguenza dell’accertata violazione. Difatti è pacifica la circostanza, in quanto espressamente prevista dalla Disciplina di che trattasi, che l’inosservanza dei termini di adempimento anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti comporta a carico della Società che se ne è resa responsabile l’ammenda tabellare di € 1.000,00 per ciascun inadempimento. In merito poi alla chiesta inibizione del Presidente della Società, si osserva che l’art. 10 comma terzo CGS previgente, alla cui disciplina il Deferimento si è richiamato, implica inequivocabilmente la responsabilità del legale rappresentante della Società, al quale deve essere ascritto il mancato adempimento, stante il principio della immedesimazione organica tra la Società ed i propri dirigenti, nel senso che non può sussistere la responsabilità della prima che non sia riconducibile alla violazione disciplinare dei secondi. Infine, quanto alle sanzioni, è indubbio che la statuizione contenuta nella Disciplina sugli adempimenti richiama di per sé l’art. 1 comma 1 CGS previgente, la cui violazione determina le sanzioni a carico di dirigenti, soci e tesserati della Società di cui all’art. 19 stesso Codice, tra le quali rientra la inibizione temporanea (comma primo, lettera H).
P.Q.M. accoglie il deferimento e, per l’effetto, infligge al Sig. Antonio Mennella, all’epoca del fatto Presidente della ASD SS Lazio Calcio a Cinque, l’inibizione di gg. 30 (trenta) ed alla Società ASD SS Lazio Calcio a Cinque l’ammenda di € 1.000,00 (mille//00).
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