F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 0299/CGF del 4 Aprile 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 041/CGF del 26 Settembre 2014 e su www.figc.it 4. RICORSO S.S.C. NAPOLI AVVERSO LE SANZIONI: – OBBLIGO DI DISPUTARE DUE GARE A PORTE CHIUSE; – AMMENDA DI € 20.000,00 EX ART. 14 N. 2 C.G.S. ED AMMENDA DI € 40.000, 00 EX ART. 12 N. 3 C.G.S., INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA TIM CUP, FIORENTINA/NAPOLI DEL 3.5.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 186 del 7.5.2014)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 0299/CGF del 4 Aprile 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 041/CGF del 26 Settembre 2014 e su www.figc.it 4. RICORSO S.S.C. NAPOLI AVVERSO LE SANZIONI: - OBBLIGO DI DISPUTARE DUE GARE A PORTE CHIUSE; - AMMENDA DI € 20.000,00 EX ART. 14 N. 2 C.G.S. ED AMMENDA DI € 40.000, 00 EX ART. 12 N. 3 C.G.S., INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA TIM CUP, FIORENTINA/NAPOLI DEL 3.5.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 186 del 7.5.2014) Con rituale reclamo, la S.S.C. Napoli ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 186 del 7.5.2014) con la quale il Giudice Sportivo presso la L.N.P. Serie A, seguito gara Fiorentina/Napoli del 3.5.2014, disputata allo Stadio Olimpico di Roma, valida per la finale di Coppa Italia TIM 2013/2014, ha irrogato alla Società Napoli la sanzione dell'obbligo di disputare due gare a porte chiuse, l'ammenda di € 20.000,00 ex art. 14 n. 2 C.G.S. e l'ulteriore ammenda di € 40.000,00 ex art. 12 n. 3 C.G.S.. Con i motivi scritti la reclamante ha, in via preliminare e pur stigmatizzando i fatti occorsi in occasione della gara, rilevato che gli stessi, per gran parte, erano stati causati dal gesto assurdo ed inconsulto di uno squilibrato di cui i suoi sostenitori erano stati vittime. Si doleva, quindi, della eccessiva afflittività dei provvedimenti irrogati in prime cure che, a suo avviso, costituivano una ingiusta punizione per decine di migliaia di sportivi napoletani che neppure si trovavano a Roma nella circostanza. In premessa la Società: - rilevava che l'organizzazione della gara era riferibile alla L.N.P., per cui il Napoli era privo di strumenti di controllo e coercitivi; - precisava che il servizio di informazione fonica dello Stadio non era da essa gestito eppertanto era impedito di comunicare con lo speaker; - assumeva che non vi era stata, da parte dei suoi supporters presenti nel settore denominato “Curva Nord”, alcuna intimidazione e minaccia di non far disputare la gara, né alcuna “trattativa” o “compromesso” tra essi ed il capitano del Club, Marek Hamsik, finalizzato alla disputa della gara, seppure iniziata con 45' di ritardo; - contestava gli addebiti lumeggiati dal Giudice Sportivo per quanto accaduto davanti ad un cancello di prefiltraggio e ad un tornello con scontri con gli uomini delle FF.OO., quattro dei quali rimanevano feriti, di cui uno in modo rilevante; - si doleva del fatto che, trattandosi di una gara in trasferta, il Giudice Sportivo non aveva, come in casi precedenti, riconosciuto la relativa attenuante; - segnalava, altresì, che i fischi all'inno nazionale erano stati una contestazione volta non ad oltraggiare la “Bandiera”, bensì a manifestare il disaccordo circa la decisione di dar luogo al cerimoniale senza tener conto del noto grave (poi rivelatosi tragico) episodio di violenza verificatosi lontano dallo Stadio in danno di un loro supporter; - in sostanza, eccepiva la fragilità probatoria che, per contro, aveva indotto il Giudice Sportivo ad irrogare le sanzioni impugnate, rilevando, nello specifico, che la minaccia di invadere il campo ove la gara fosse stata disputata era una notizia de relato, non rispondente al vero, che i rappresentanti della P.F. avrebbero appreso dagli stewards non identificati; - ribadiva, inoltre, che non vi era stata alcuna trattativa con ultras, a tal uopo richiamando quanto sul punto dichiarato dai diversi rappresentanti delle Istituzioni; - rilevava come l'invasione di campo a fine gara di circa 200 sostenitori era da considerarsi festosa e semplice “sfottò” agli avversari per il risultato positivo conseguito; - circa l'eccessività della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo, richiamava precedenti della giurisprudenza sportiva che per condotte consimili ha inflitto sanzioni meno gravi. In conclusione ha richiesto l'annullamento o revoca delle sanzioni irrogate in prime cure ovvero la riduzione delle stesse nella misura ritenuta di giustizia. Ha, infine, formulato una richiesta subordinata, chiedendo che l'obbligo di disputare due gare a porte chiuse fosse modificato e limitato ai settori “Curva A” e “Curva B”, tenutosi conto che era emerso che oltre il 75% degli spettatori che occupavano il settore della Curva Nord dello Stadio Olimpico, in occasione della gara finale di Coppa Italia, era rappresentato da abbonati che, ogni domenica, assistevano alle gare casalinghe nei su citati settori. Alla seduta del 16.5.2014, tenutasi davanti alla C.G.F. - I Sezione Giudicante, è comparso il difensore della reclamante, il quale ha illustrato i motivi scritti concludendo in conformità; è, pure, comparso un rappresentante della Società, il quale ha tenuto a lumeggiare il buon comportamento sin qui tenuto dal Club. Il reclamo è parzialmente fondato per quanto di ragione, dovendosi dare seguito ad una corretta dosimetria delle sanzioni inflitte rispetto a quanto concretamente accaduto. Osserva, infatti, questa Corte che non possono revocarsi in dubbio le seguenti circostanze, bene e circostanziatamente delineate dal Giudice di prime cure: a) le condotte violente di un migliaio di sostenitori del Napoli, in parte sprovvisti di biglietto di ingresso allo Stadio, che avevano forzato prima un cancello di prefiltraggio e, poi, un tornello, respinti dalle FF.OO. a costo del ferimento di quattro agenti, uno dei quali in maniera rilevante; b) il nutrito lancio di petardi e bengala all'approssimarsi del Capitano, Marek Hamsik, di numerosi fotografi ed altri accompagnatori al Settore Curva Nord ove primeggiava un capo ultras con chiari atteggiamenti minacciosi, supportato dagli occupanti il settore, con conseguenze lesive per un Vigile del Fuoco; c) il richiamo alla supposta “trattativa” con l’interlocutore della tifoseria di cui ai motivi scritti per come contenuta nelle motivazioni decisionali del Giudice Sportivo, il quale ha formulato il suo convincimento su quanto refertato dai rappresentanti della Procura Federale., in seguito a loro volta alle segnalazioni degli stewards; d) la gara si è poi disputata senza ulteriori atti di violenza, fatta eccezione per il comportamento offensivo, provocatorio ed ingiurioso manifestato, al termine della gara, nel recinto di giuoco e nei confronti dei supporters della squadra avversaria, da un gruppo di circa duecento sostenitori della Società Napoli. Ritiene, pertanto, anche questa Corte che la società reclamante debba rispondere in via oggettiva del comportamento violento dei propri sostenitori ma, avuto riguardo ai fatti come concretamente addebitabili alle frange protagoniste di questi gesti deprecabili, non risultando tra l’altro ancora ben chiari i connotati della presunta trattativa cui hanno fatto riferimento gli organi di stampa solo in esito alla quale si sarebbe addivenuti alla disputa della gara, ritiene altresì si debba procedere ad una rimodulazione della sanzione, nei sensi indicati in dispositivo, con accoglimento parziale del reclamo, residuando per il resto le responsabilità imputate. Per questi motivi la C.G.F. accoglie in parte il ricorso come sopra proposto dal S.S.C. Napoli di Napoli e, per l’effetto, ridetermina le sanzioni nelle misure seguenti: - obbligo di disputare 1 gara a porte chiuse; - ammenda ex art. 14 n. 2 C.G.S. di € 70.000,00 con diffida; - ammenda di € 40.000,00 ex art. 12 n. 3 C.G.S.. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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