F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 0316/CGF del 6 Giugno 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 042/CGF del 29 Settembre 2014 e su www.figc.it 1. RICORSO DEL CALCIO CATANIA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2014 INFLITTA AL SIG. MANITTA EMANUELE SEGUITO GARA CAMPIONATO PRIMAVERA CATANIA/TRAPANI DEL 26.4.2014 (Delibera della Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 180 del 29.4.2014)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 0316/CGF del 6 Giugno 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 042/CGF del 29 Settembre 2014 e su www.figc.it 1. RICORSO DEL CALCIO CATANIA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2014 INFLITTA AL SIG. MANITTA EMANUELE SEGUITO GARA CAMPIONATO PRIMAVERA CATANIA/TRAPANI DEL 26.4.2014 (Delibera della Lega Nazionale Professionisti Serie A - Com. Uff. n. 180 del 29.4.2014) Con decisione resa pubblica con Com. Uff. n. 180 del 29 aprile 2014, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A ha inflitto all’allenatore in seconda del Catania, Emanuele Manitta, la squalifica fino al 31 dicembre 2014 per “avere, al termine della gara, assumendo un atteggiamento minaccioso, afferrato in maniera violenta il braccio di un Assistente provocandogli sia un intenso dolore, durato alcuni minuti, sia un livido di grosse dimensioni, successivamente si recava nello spogliatoio degli Ufficiali di gara reiterando tale comportamento”. La richiamata decisione è stata adottata sulla scorta del rapporto dell’Assistente di gara di cui trattasi, in atti del presente giudizio. I fatti di cui è questione sono relativi alla partita del 26 aprile 2014 svoltasi tra il Catania e il Trapani, nell’ambito del campionato primavera TIM – Trofeo Giacinto Facchetti. Avverso la decisione del giudice di prime cure, ha interposto reclamo il Catania Calcio s.p.a. chiedendo la riduzione della squalifica irrogata. Alla riunione odierna è comparso il difensore della reclamante, il quale ha ulteriormente illustrato le proprie argomentazioni difensive, richiamandosi alle conclusioni già rassegnate. La Corte, letto l’atto di gravame, sentito il difensore della reclamante ed esaminati gli atti ufficiali, ritiene di dover respingere la richiesta avanzata con il reclamo in esame, e pertanto di confermare la squalifica irrogata all’allenatore Emanuele Manitta fino al 31 dicembre 2014. Per come è dato leggere nello stesso reclamo in esame non vi sono dubbi, in sostanza, in ordine alla ricostruzione fattuale operata dagli Ufficiali di gara. Invero, la reclamante si limita a contestare il fatto per cui l’atteggiamento già tenuto dal Manitta al termine della gara sia stato poi reiterato quando questi si è recato nello spogliatoio degli Ufficiali di gara nonché a valorizzare il dato per cui lo stesso Manitta abbia concluso l’improvvisato incontro nello spogliatoio degli Ufficiali di gara con l’Assistente in questione stringendo a questi la mano senza dire più nulla. Non vi è dubbio che la condotta del Manita sia contrassegnata da quei tratti di gravità che rendono legittima e congrua la sanzione irrogata in primo grado. E’, infatti, incontestato l’atteggiamento minaccioso da questi tenuto verso l’assistente al termine della gara. Come è incontestato che il Manitta si sia poi recato nello spogliatoio degli Ufficiali di gara, ad avviso della stessa reclamante “limitandosi a poche frasi dal contenuto velatamente polemico”. Orbene, al fine di valutare la legittimità della sanzione irrogata, a nulla rileva che nella non prescritta né dovuta visita nello spogliatoio degli Ufficiali di gara sia stato o meno reiterato l’atteggiamento minaccioso già assunto, in precedenza, al termine della gara. E ciò per due ragioni: la prima, per cui già la condotta tenuta al termine della gara legittima la sanzione irrogata; la seconda, perché il Manitta è andato nello spogliatoio degli Ufficiali di gara per, nella migliore delle ipotesi, assumere un comportamento quantomeno polemico. Che poi sia andato via stringendo la mano, invero, nulla toglie e nulla aggiunge, non essendo mai state profferite parole chiare ed inequivoche atte a testimoniare una sorta di (nella specie inesistente) ravvedimento. Il tutto dovendosi anche considerare che trattandosi di partita del campionato primaverile e di allenatore della citata formazione, la condotta posta in essere risulta con maggior certezza meritevole di essere sanzionata per come correttamente operato dal Giudice Sportivo. Sulla scorta, quindi, delle svolte considerazioni, il reclamo in esame va respinto. Per questi motivi la C.G.F., respinge il ricorso come sopra proposto dal Calcio Catania S.p.A. di Catania. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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