F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 0316/CGF del 6 Giugno 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 042/CGF del 29 Settembre 2014 e su www.figc.it 3. RICORSO DELL’ATALANTA BERGAMASCA CALCIO S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI: – OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA CON IL SETTORE DENOMINATO “CURVA NORD” PRIVO DI SPETTATORI, SANZIONE SOSPESA AI SENSI DELL’ART. 16 N. 2 BIS CGS ; – AMMENDA DI € 40.000,00 EX ART. 12 N. 3 E 6 C.G.S, INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA ATALANTA/MILAN DELL’ 11.5.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 192 del 12.5.2014)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 0316/CGF del 6 Giugno 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 042/CGF del 29 Settembre 2014 e su www.figc.it
3. RICORSO DELL’ATALANTA BERGAMASCA CALCIO S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI: - OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA CON IL SETTORE DENOMINATO “CURVA NORD” PRIVO DI SPETTATORI, SANZIONE SOSPESA AI SENSI DELL’ART. 16 N. 2 BIS CGS ; - AMMENDA DI € 40.000,00 EX ART. 12 N. 3 E 6 C.G.S, INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA ATALANTA/MILAN DELL’ 11.5.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 192 del 12.5.2014)
Con decisione del 12 maggio 2014, Com. Uff. n. 192, il Giudice Sportivo Lega Nazionale Professionisti, in riferimento alla gara svoltasi l’11 maggio 2014 tra la società Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A. e la società A.C. Milan valevole per la diciottesima giornata di ritorno del Campionato di Serie A, irrogava all’Atalanta la sanzione dell’obbligo di disputare una gara con il settore denominato “Curva Nord“ privo di spettatori, disponendo che l’esecuzione di tale sanzione sia sospesa nei termini ed alle condizioni di cui all’art. 16 n. 2 bis C.G.S., oltre all’ammenda di € 40.000,00, “per avere suoi sostenitori, al 21° del secondo tempo“ indirizzato ai calciatori rosso – neri Muntari e Costant un coro, (buuh, buuh, buuh, buuh), inequivocabilmente espressivo di discriminazione per motivi di razza “, nonché per avere lanciato, al 25° del secondo tempo, due banane in direzione del giocatore del Milan Constant, che le raccoglieva dal terreno di giuoco, mostrandole al direttore di gara. Avverso tale decisione presentava reclamo la società Atalanta, la quale con ampia motivazione sosteneva, in primo luogo, che le espressione sanzionate quali discriminatorie sul piano razziale erano in realtà state indirizzate non ai due giocatori di colore del Milan Muntari e Costant, ma all’altro difensore della squadra rossonera Mexes, il quale si era reso protagonista di un diverbio con diversi calciatori della squadra ospitante, al culmine di un atteggiamento “antisportivo e provocatorio “ durante tutta la gara. Allo stesso modo, e per le medesime ragioni, le banane erano state lanciate non all’indirizzo dei citati Muntari e Costant, ma verso lo stesso Mexes. Tenuto poi conto di tutte le iniziative messe in campo dall’Atalanta contro le frange violente della tifoseria, le sanzioni inflitte potrebbero essere revocate o almeno ridotte. Le doglianze difensive possono trovare, a giudizio della Corte, solo parziale accoglimento. Quanto, infatti, alle espressioni discriminatorie, esse sono state inequivocabilmente riferite dai collaboratori della Procura Federale, e non vi è ragione per ritenere, in assenza di discordanti riscontri oggettivi, che la versione dei fatti riportata dalla società abbia un peso maggiore di quella risultante dai documenti ufficiali. Tanto più che nella sua ricostruzione il reclamo incorre in un chiaro errore temporale laddove assume che i cori siano stati indirizzati a Mexes perché “al minuto 24° , Mexes immotivatamente spinge Raimondi e gli si avvicina dandogli una testata. Ancora una volta l’arbitro è costretto ad intervenire sanzionando i due giocatori…… Dopo quest’ultimo episodio, alcuni sostenitori dell’Atalanta, probabilmente spinti dalla suddetta ingiustizia arbitrale, iniziano a fischiare il signor Mexes ed esprimono tutto il loro dissenso rivolgendogli, purtroppo, anche qualche buuh buuh “. Il punto è, però, che i cori in questione sono stati realizzati al 21° e non al 24° del secondo tempo, per cui, anche solo per questa determinante ragione la tesi della società appellante appare priva di pregio così da poter essere definita meramente difensiva. Anche per l’episodio del lancio delle banane, a parte la considerazione che si tratta di comportamento associato da tempo immemorabile, ben prima che venisse sciaguratamente adottato in ambiente calcistico, a scherno razziale, non vi è motivo per ritenere non conforme al vero il referto arbitrale secondo il quale “venivano lanciate due banane in direzione del giocatore del Milan Constant che le raccoglieva dal terreno di gioco mostrandomele“, così che, pure in questo caso la ricostruzione difensiva dei fatti non può essere condivisa. Quanto, invece, alla misura delle sanzioni inflitte, la Corte ritiene che debba tenersi conto del lavoro della società Atalanta presso i settori della tifoseria più “vivaci”, documentato ampiamento nello stesso reclamo, di guisa che, ferma restando la chiusura per una giornata della Curva Nord, allo stato sospesa, vi è spazio per ridurre l’ammenda a € 20.000,0, somma che appare più adeguatamente commisurata all’entità dell’infrazione. Per questi motivi la C.G.F., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A. di Bergamo, riduce la sanzione dell’ammenda ad € 20.000,00. Conferma per il resto. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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