F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 0316/CGF del 6 Giugno 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 042/CGF del 29 Settembre 2014 e su www.figc.it 4. RICORSO DEL CALC. PAOLO CANNAVARO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA SEGUITO GARA, MILAN/SASSUOLO DEL 18.5.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 195 del 19.5.2014)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 0316/CGF del 6 Giugno 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 042/CGF del 29 Settembre 2014 e su www.figc.it 4. RICORSO DEL CALC. PAOLO CANNAVARO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA SEGUITO GARA, MILAN/SASSUOLO DEL 18.5.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 195 del 19.5.2014) Il calciatore Paolo Cannavaro, tesserato per l'U.S. Sassuolo Calcio S.r.l. ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B pubblicato sul Com. Uff. n. 195 del 19 maggio 2014, con il quale, a seguito della gara Milan/Sassuolo del 18 maggio 2014, è stata inflitta allo stesso calciatore la seguente sanzione: - squalifica per 3 giornate effettive di gara "per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco; per avere, all'atto di espulsione, rivolto all'Arbitro un'espressione ingiuriosa". Il reclamante nel ricorso presentato ha chiesto in accoglimento del reclamo la riduzione della sanzione a due giornate effettive di gara o in subordine la commutazione della terza giornata di squalifica in pena pecuniaria determinata nella misura ritenuta di giustizia. In particolare, il reclamante ritiene la sanzione irrogatagli sproporzionata ed eccessivamente afflittiva rispetto al comportamento tenuto per avere rivolto all'indirizzo dell'arbitro una frase non gravemente ingiuriosa. Il reclamante sostiene che la frase pronunciata non avrebbe arrecato alcuna offesa all'onore ed al decoro del direttore di gara, ma dovrebbe, al più essere considerata come una espressione meramente irrispettosa. Questa Corte di Giustizia Federale esaminato il ricorso in oggetto, considerati i fatti come accaduti e come riportati nei rapporti ufficiali di gara, ritenendo che comunque le frasi pronunciate siano in ogni caso lesive del decoro e della onorabilità del Direttore di Gara e che le stesse sono state reiterate più volte a voce levata, respinge il ricorso. Per questi motivi la C.G.F., respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Paolo Cannavaro. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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