F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 009/TFN del 07 Ottobre 2014 (1) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: COSIMO MARCO LA FERRARA (Calciatore tesserato per la Società AC Milan Spa), Società AC MILAN Spa – (nota n. 142/706 pf13-14 SS/blp del 9.7.2014).
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 009/TFN del 07 Ottobre 2014
(1) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: COSIMO MARCO LA FERRARA (Calciatore tesserato per la Società AC Milan Spa), Società AC MILAN Spa - (nota n. 142/706 pf13-14 SS/blp del 9.7.2014).
Letti gli atti. Visto il deferimento disposto in data 9 luglio 2014 dalla Procura federale nei confronti di: Cosimo Marco La Ferrara, calciatore tesserato per la AC Milan Spa, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall’art. 1, comma 1, CGS e della violazione di cui all’art. 11, comma 1, CGS per aver utilizzato nei confronti di un calciatore avversario espressioni di contenuto razzista, discriminatorie e lesive della dignità della persona; AC Milan Spa, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art.4, comma 2, CGS per le violazioni ascritte al proprio tesserato. Vista la memoria datata 24 settembre 2014 depositata in giudizio nell’interesse di entrambi i soggetti deferiti con la quale non si negano i fatti in contestazione, pur precisando che nella frase incriminata non si sarebbe usata la parola “ negro” ma la parola “nero”, ma si chiede una valutazione degli stessi che tenga conto di una serie di attenuanti costituite dal fatto che: a) la frase incriminata non costituisce manifestazione di razzismo; b) La Ferrara non è razzista, prova ne sono i suoi eccellenti rapporti con i propri compagni di squadra di colore; c) il giocatore si è subito reso conto di aver sbagliato andandosi a scusare in panchina con tutti gli avversari compreso il destinatario dell’invettiva. Considerato che nella stessa memoria difensiva si precisa che la AC Milan ha provveduto, non appena verificatosi il fatto, a sostituire il giocatore e, successivamente, a punirlo escludendolo dalle quattro successive gare di campionato per motivi non tecnici ma disciplinari. Ascoltato il rappresentante della Procura federale Avv. Dario Perugini il quale ha concluso per l’affermazione di responsabilità dei soggetti deferiti chiedendo l’irrogazione delle seguenti sanzioni: - Cosimo Marco La Ferrara: squalifica per n. 10 (dieci) giornate di gara; - AC Milan Spa: ammenda di € 10.000,00 (euro diecimila/00). Ascoltato il difensore dei soggetti deferiti il quale ha preliminarmente eccepito la improcedibilità e/o l’inammissibilità del deferimento in quanto il fatto in contestazione si sarebbe verificato nel corso della gara ed apparterrebbe, pertanto, alla competenza esclusiva del Giudice Sportivo, mentre nel merito ha ribadito quanto esposto nella memoria difensiva concludendo per l’accoglimento del ricorso ed in estremo subordine per l’irrogazione di sanzioni minime. Considerato, con riferimento alla eccezione preliminare sollevata, che l’arbitro della gara non si è sicuramente accorto di quanto accaduto sul campo come può rilevarsi nello stesso rapporto di gara nel quale nulla riferisce al riguardo, che, trattandosi di gara del Campionato Allievi e dunque relativa al Settore giovanile e scolastico, il potere della Procura federale di far pervenire una segnalazione al Giudice Sportivo entro le ore 16 del giorno feriale successivo a quello della gara non sussiste nella fattispecie essendo previsto per questo tipo di gare (a norma di quanto previsto dall’art. 35 comma 1.4 CGS) limitatamente ai casi di condotta violenta o per l’uso di espressioni blasfeme. Rilevato che la fattispecie in questione è quella prevista dall’art. 11 CGS (Responsabilità per comportamenti discriminatori) sanzionabile quale illecito disciplinare indipendentemente dall’ambito in cui viene posta in essere la condotta, per la quale correttamente la Procura federale è intervenuta non appena venuta a conoscenza di quanto accaduto, avvalendosi dei poteri di indagine ad essa attribuiti dall’art. 32 n. 9 del CGS; Ritenuto, dunque, che l’eccezione preliminare va rigettata in quanto la condotta contestata al La Ferrara non è riservata, nel caso specifico, alla esclusiva cognizione del Giudice Sportivo; Considerato, nel merito, che il comportamento del giovane calciatore La Ferrara risulta confermato (essendo irrilevante il fatto che sia stato usato il termine “negro” o “nero”) attraverso le testimonianze raccolte dalla Procura federale (calciatori dell’Inter Donnarumma e Goury, dirigente accompagnatore Pazzi, massaggiatore Fabrizio ed allenatore Cauet). Preso atto del comportamento consapevole tenuto nell’immediato dal calciatore che, dopo essere stato sostituito dal proprio allenatore, andava a scusarsi con tutti i componenti la panchina della squadra avversaria, atteggiamento che va sicuramente apprezzato favorevolmente. Ritenuto che deve anche essere preso in considerazione il comportamento della Società che ha subito allontanato dal campo di gioco il ragazzo fermandolo poi nelle successive quattro gare. Valutato, però, in ogni caso che il fatto illecito sussiste nella sua gravità e non è scriminato dalla tardiva resipiscenza suggerita al deferito dall’allenatore del Milan; valutato altresì che il soggetto deferito è di giovanissima età e compito delle istituzioni è soprattutto quello di favorire una crescita dei ragazzi basata sul pieno recepimento dei principi di lealtà, probità e correttezza con rifiuto di ogni forma di condotta discriminatoria; Considerato che nella determinazione delle sanzioni si è tenuto conto per il calciatore dell’esistenza innegabile del fatto contestato, ma anche della condotta tenuta nei momenti successivi, comprese le fasi processuali, mentre per la Società si è valutato il fatto che la stessa si è sicuramente adoperata per far comprendere al proprio tesserato il disvalore della mancanza commessa. P.Q.M. In accoglimento del deferimento, irroga le seguenti sanzioni: per Cosimo Marco La Ferrara: squalifica per n. 5 (cinque) giornate di gara nel campionato della categoria di appartenenza; per la AC Milan Spa: ammenda di € 5.000,00 (euro cinquemila/00).
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 009/TFN del 07 Ottobre 2014
(350) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BLAZEY SRCZEPAN AUGUSTYN (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società Calcio Catania Spa), Società CALCIO CATANIA Spa - (nota n. 6627/300 pf13-14 SP/blp del 13.5.2014).
Letti gli atti. Visto il deferimento disposto dalla Procura federale in data 12 maggio 2014 nei confronti di Blazey Srczepan Augustyn, all’epoca dei fatti, calciatore tesserato con la Società Calcio Catania Spa, per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS in relazione all’art. 8, comma 15, del CGS per non aver corrisposto, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, le somme dovute all’agente di calciatori Prof. Giovanni Tateo in forza del lodo reso dal Collegio Arbitrale del TNAS in data 29 aprile 2013, notificato in data 20 maggio 2013, nell’ambito della procedura arbitrale recante prot. 3272 del 10 dicembre 2012 – 692; la Calcio Catania Spa a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del CGS per la violazione ascritta al proprio tesserato. Esaminata la memoria di costituzione del Sig. Augustyn con la quale il deferito afferma di aver integralmente sanato l’esposizione debitoria maturata nei confronti del Prof. Tateo come da atto di transazione allegato e pertanto chiede di essere prosciolto da ogni addebito o, in via subordinata, sanzionato nei minimi previsti. Ascoltato il rappresentante della Procura federale Avv. Dario Perugini Il quale ha concluso per l’affermazione di responsabilità dei soggetti deferiti chiedendo l’irrogazione delle seguenti sanzioni: - Blazey Srczepan Augustyn: ammenda di € 10.000,00 (euro diecimila/00); - Calcio Catania Spa: ammenda di € 5.000,00 (euro cinquemila/00). Ascoltato il difensore del calciatore il quale ha depositato diverso atto di transazione intercorso tra il Sig. Tateo ed il calciatore e la sentenza del TNAS emessa tra le stesse parti ed ha insistito nelle deduzioni formulate nella memoria di costituzione segnalando che il ritardo intervenuto nel pagamento della somma dovuta sarebbe maturato nell’intento di chiudere globalmente anche altra controversia in essere tra le medesime parti. Considerato che il Collegio Arbitrale del TNAS, con lodo reso il 29 aprile 2013, accoglieva parzialmente l’istanza proposta dal Prof. Tateo e, per l’effetto, condannava il Sig. Blazey Srczepan Augustyn al pagamento della somma di € 23.099,78, oltre accessori di legge IVA, nonché interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli crediti fino al soddisfo. Ritenuto che la Segreteria del TNAS, in data 20 maggio 2013, notificava il lodo arbitrale al calciatore Blazey Srczepan Augustyn, mediante inoltro di lettera raccomandata A.R. Rilevato che il mancato pagamento di quanto dovuto, entro il termine di 30 giorni dalla notifica della lodo da parte della Collegio Arbitrale, appare pienamente comprovato ed integra la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS in relazione all’art. 8, comma 15, del CGS. Accertato che tale condotta deve esser ascritta al calciatore Blazey Srczepan Augustyn, tesserato con la Società Calcio Catania Spa, nonostante quanto affermato dal suo difensore giacché è sicuramente decorso inutilmente il termine di 30 giorni previsto dalla normativa vigente, ed inoltre il pagamento del debito non è stato in alcun modo provato visto che la mera affermazione del difensore del calciatore non appare prova sufficiente e gli atti di transazione depositati non hanno alcun carattere di veridicità per la mancanza di una data certa e della sottoscrizione del calciatore. Considerato che la Società Calcio Catania Spa deve conseguentemente rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, commi 2, del CGS per le violazioni ascritte al proprio tesserato. Ritenute congrue le sanzioni richieste dalla Procura federale. P.Q.M. In accoglimento del deferimento, irroga le seguenti sanzioni: ammenda di € 10.000,00 (euro diecimila/00) per il calciatore Blazey Srczepan Augustyn; ammenda di € 5.000,00 (euro cinquemila/00) per la Calcio Catania Spa.
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