F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 009/TFN del 07 Ottobre 2014 (4) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LORIS SERVADIO (Responsabile del SG della Società US Ancona 1905 Srl SSD), FERMO FAVINI (Responsabile del SG della Società Atalanta Bergamasca Calcio Spa), Società US ANCONA 1905 Srl SSD e ATALANTA BERGAMASCA CALCIO Spa – (nota n. 240/859 pf13-14 SS/vsb dell’11.7.2014).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 009/TFN del 07 Ottobre 2014 (4) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LORIS SERVADIO (Responsabile del SG della Società US Ancona 1905 Srl SSD), FERMO FAVINI (Responsabile del SG della Società Atalanta Bergamasca Calcio Spa), Società US ANCONA 1905 Srl SSD e ATALANTA BERGAMASCA CALCIO Spa - (nota n. 240/859 pf13-14 SS/vsb dell’11.7.2014). Il deferimento. L’Ufficio del Procuratore federale della F.I.G.C., con la suindicata nota del 11 luglio 2014, ha deferito: - il Sig. Servadio Loris, responsabile del settore giovanile della Società US Ancona 1905 Srl SSD, per rispondere: della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (CGS) in relazione al punto 10.13 del C.U. n. 1 2013/2014 del Settore Giovanile Scolastico della FIGC (relativo agli incontri amichevoli organizzati da Società e segnatamente con riferimento alla partita amichevole disputata il 19.3.2014 a Torrette di Ancona) che prescrive che qualora una Società intenda organizzare incontri amichevoli a carattere regionale, provinciale o locale, la stessa è tenuta a informare preventivamente il Comitato Regionale o la Delegazione territorialmente competente almeno 10 giorni prima della disputa della gara; - la Società US Ancona 1905 Srl SSD, a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 4 comma 2 del CGS, in relazione alla condotta antiregolamentare ascritta al proprio tesserato responsabile del settore giovanile; - il Sig. Favini Fermo, responsabile del settore giovanile della Società Atalanta Bergamasca Calcio, per rispondere: della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (CGS) in relazione al punto 3.6 del C.U. n. 1 2013/2014 del Settore Giovanile Scolastico della FIGC (relativo ai raduni e provini dei giovani calciatori e con riferimento al raduno-provino avvenuto il 27.3.2014 a Zingonia-Ciserano) che prescrive che le Società possono organizzare, previa autorizzazione, raduni selettivi (c.d. provini) … a condizione che i giovani calciatori siano tesserati per Società operanti nella stessa regione o in provincia limitrofa a quella della località in cui si svolge il raduno selettivo; - la Società Atalanta Bergamasca Calcio, a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 4 comma 2 del CGS, in relazione alla condotta antiregolamentare ascritta al proprio tesserato responsabile del settore giovanile. Nel merito, va osservato che con nota spedita dal Comitato Regionale Marche della L.N.D. in data 31.3.2014 veniva segnalato che il Sig. Di Luca Massimo, che nella corrente stagione sportiva risultava essere tesserato, in qualità di tecnico, con la Società SS Settempeda (Società iscritta al campionato Promozione della Regione Marche), aveva firmato come “Osservatore Atalanta B.C.” e spedito in data 3.3.2014 a diverse Società sportive operanti nella regione Marche, una comunicazione, scritta su carta intestata della Società Atalanta B.C., da cui emergeva che lo stesso aveva partecipato all’ organizzazione per conto dell’Atalanta B.C. di due eventi relativi alla selezione di giovani calciatori tesserati per alcune Società operanti nella regione Marche, senza avere preventivamente chiesto l’autorizzazione prevista dal C.U. n. 1 2013/2014 del Settore Giovanile Scolastico della FIGC. Il primo evento era avvenuto in data 19.3.2014 e riguardava una partita amichevole disputata presso il campo di calcio in sintetico “Giuliani” della Società Dorica Torrette in Torrette di Ancona fra una squadra formata da giovani calciatori tesserati per alcune Società sportive della regione Marche, selezionati dalla Società Atalanta B.C., e una squadra di altri giovani calciatori tesserati per la Società US Ancona 1905 Srl SSD (iscritta al campionato di Serie D- Girone F). Questa prima partita era servita quale preparazione del secondo evento avvenuto in data 27 marzo che era avvenuto presso il centro sportivo della Società Atalanta B.C. a Zingonia e che si era tradotto in un “provino” dei giovani calciatori provenienti dalle Marche. La Procura federale della F.I.G.C., acquisita la suddetta nota e i fogli di censimento della SSD Settempeda e delle Società US Ancona 1905 e Atalanta B.C., procedeva ad assumere dapprima le dichiarazioni del Sig. Di Luca Massimo, il quale affermava che la partita amichevole disputata il 19.3.2014 presso il campo “Giuliani” della Società Dorica Torrette era stata organizzata dalla Società US Ancona 1905, che aveva richiesto e acquisito i nulla osta delle varie Società sportive interessate. Il Di Luca sosteneva inoltre che la partita del 27.3.2014 presso il Centro Sportivo di Zingonia era stata organizzata direttamente dall’Atalanta B.C. ed esibiva la copia di un modulo che era stato preparato dalla stessa Società e che lui si era limitato ad allegare alla sua lettera d’invito. Successivamente venivano sentiti anche il Sig. Favini Fermo, responsabile del settore giovanile dell’Atalanta B.C., e il Sig. Silvani Luca, responsabile del settore scouting dell’ Atalanta B.C., i quali riconoscevano che la partita amichevole del 27.3.2014 era stata organizzata dall’Atalanta B.C. e che la mancata comunicazione all’Ufficio Tornei del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC era stata determinata da una certa confusione verificatasi a seguito della riorganizzazione del settore giovanile avvenuta all’interno della Società proprio poco tempo prima . Veniva quindi sentito il Sig. Servadio Loris, responsabile del settore giovanile dell’US Ancona 1905, il quale negava di essere l’organizzatore della partita del 19.3.2014, che, a suo dire, era stata invece organizzata dal Di Luca, che era stato in precedenza segnalato dall’Atalanta B.C. come suo responsabile di zona. Il Servadio aveva ritenuto che questa Società si sarebbe fatta carico di tutte le incombenze autorizzative e sosteneva anche che per puro scrupolo, visto che l’evento si sarebbe svolto in una struttura facente capo all’Ancona Calcio, aveva richiesto direttamente alle varie Società di appartenenza i nulla osta e le certificazioni mediche dei giovani calciatori. All’esito di questa attività istruttoria, il Procuratore federale formulava il deferimento suindicato, mentre per quanto riguarda gli illeciti disciplinari emersi a carico del Sig. Di Luca Massimo si procedeva con separato deferimento alla Commissione disciplinare presso il Settore Tecnico. In data 25.9.2014 perveniva alla Segreteria di questo Tribunale una memoria difensiva nell’interesse del Sig. Favini Fermo e della Società Atalanta B.C., nella quale si affermava l’infondatezza del deferimento a carico dei predetti in quanto detto deferimento era frutto di un’errata interpretazione dell’art. 3.6 del C.U. n. 1 2013/2014 del Settore Giovanile Scolastico della FIGC. L’Atalanta, invero, possedeva tutti i requisiti previsti per ottenere l’autorizzazione richiesta per l’effettuazione del “provino”, che non era stata avanzata “per mera incomprensione”. In subordine si sosteneva che l’infrazione, peraltro di lieve entità, non poteva essere addebitata al Favini, ma al Sig. Luca Silvani che era il “nuovo arrivato” nel settore giovanile dell’Atalanta. Ancora più in subordine si chiedeva l’applicazione della sanzione nel minimo assoluto, con la concessione di tutte le attenuanti anche ex art. 24 CGS. Il patteggiamento Fissata la comparizione delle parti, all’inizio dell’odierna riunione il Sig. Loris Servadio e la Società US Ancona 1905 Srl SSD, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, il Tribunale ha adottato la seguente ordinanza. “Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Loris Servadio e la Società US Ancona 1905 Srl SSD, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS del seguente tenore: “pena base per il Sig. Loris Servadio, sanzione della inibizione di mesi 3 (tre), diminuita ai sensi dell’ art. 23 CGS a mesi 2 (due); pena base per la Società US Ancona 1905 Srl SSD, sanzione della ammenda di € 600,00 (€ seicento/00), diminuita ai sensi dell’ art. 23 CGS a € 400,00 (€ quattrocento/00)”; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue; P.Q.M. Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”. Il procedimento è proseguito per le altre parti deferite. Il dibattimento All’odierna riunione, il rappresentante della Procura federale ha concluso chiedendo la conferma del deferimento e l’irrogazione delle seguenti sanzioni: nei confronti del Sig. Favini Fermo l’inibizione per mesi 2 (due), e nei confronti della Società Atalanta B.C. Spa, l’ammenda di € 3.000,00 (euro tremila/00). Per le parti deferite è comparso il difensore, il quale ha illustrato le ragioni trascritte nella citata memoria difensiva, insistendo nella richiesta di proscioglimento dei propri assistiti. I motivi della decisione Ciò premesso, questo Tribunale rileva che la documentazione acquisita in atti offre ampia e convincente dimostrazione degli addebiti mossi dalla Procura federale nei confronti del Sig. Favini e della Società Atalanta B.C. per il raduno-provino del 27.3.2014. Ed invero, non ci sono dubbi sul fatto che la Società Atalanta B.C. abbia organizzato non solo l’evento del 27.3.2014, ma anche quello precedente del 19.3.2014. Anche se al riguardo non è stato formulato alcun addebito disciplinare specifico a carico della Società Atalanta B.C., non ci sono dubbi che il giorno 19.3.2014 si svolse presso il campo “Giuliani” della Società Dorica Torrette una partita amichevole fra una squadra composta da giovani calciatori tesserati per alcune Società operanti nella regione Marche, selezionati dalla Società Atalanta B.C., e la squadra “giovanissimi 2000” della Società US Ancona 1905 Srl. Sul punto dell’organizzazione di tale evento, esiste un contrasto fra le dichiarazioni del Di Luca, che ne attribuisce la responsabilità alla Società US Ancona 1905 Srl, e quelle del Servadio che invece l’attribuisce interamente all’Atalanta B.C.. Dall’esame della documentazione prodotta dal Servadio e tenuto conto che questa partita aveva una funzione preparatoria rispetto al secondo evento (raduno-provino del 27.3.2014), deve ritenersi che sia molto più plausibile che l’organizzazione di questa partita amichevole facesse capo direttamente alla Società Atalanta B.C. che si era mossa in loco grazie all’intervento del Di Luca. Va peraltro osservato che nella lettera di invito spedita dal Di Luca per conto dell’Atalanta B.C. il 3.3.2014, il medesimo dichiara da un lato di avere organizzato la partita amichevole del 19.3.2014, e dall’altro di essersi avvalso della “disponibilità dell’Ancona”. Sarebbe quindi ricaduto sull’Atalanta B.C. l’onere di richiedere la prevista autorizzazione, e tale omissione, sebbene non contestata dalla Procura federale, va tenuta presente ai fini della valutazione della gravità complessiva del fatto. Per quanto riguarda il secondo evento del 27.3.2014, che costituisce oggetto della contestazione disciplinare, va preliminarmente chiarito che non si trattò di una partita amichevole, ma di un vero e proprio raduno-provino, a cui parteciparono dieci giovani calciatori provenienti da alcune Società operanti nella regione Marche. Il numero di calciatori era infatti assolutamente insufficiente a integrare una squadra. Ciò si ricava anche dalle dichiarazioni del Sig. Silvani Luca il quale ha ammesso che l’evento a cui parteciparono la squadra “giovanissimi 2000” dell’Atalanta B.C. e la selezione dei dieci giovani calciatori provenienti dalle Marche era in realtà un “allenamento con partitella finale, senza alcuna designazione arbitrale” che aveva la funzione di una “prova”. Sia il Favini che il Silvani hanno ammesso la responsabilità organizzativa dell’evento, attribuendo poi la mancata richiesta di autorizzazione ai competenti organi del Settore Giovanile Scolastico della FIGC a una certa confusione derivante dalla riorganizzazione del settore giovanile della Società intervenuta poco tempo prima. Essendo il Silvani di fresco incarico, avrebbe cioè scontato un certo deficit di conoscenze delle regole e della pratiche amministrative in questo settore prima curato da un altro dipendente dell’Atalanta B.C.. Ciò non toglie tuttavia che sia il Favini, quale responsabile di tutto il settore giovanile dell’Atalanta B.C., e quindi incaricato di sovrintendere anche il settore curato dal Sig. Silvani, sia la Società stessa siano dichiarati responsabili delle violazioni disciplinari loro rispettivamente contestate in relazione al punto 3.6 del C.U. n. 1 2013/2014 del Settore Giovanile Scolastico della FIGC. A questo proposito va precisato che, anche ritenendo che l’Atalanta fosse in possesso di tutti i requisiti richiesti per l’organizzazione e l’effettuazione del “provino” dei giovani calciatori provenienti da una Regione lontana come le Marche, tuttavia essa stessa era tenuta alla presentazione preventiva della richiesta di autorizzazione al Settore Giovanile Scolastico della FIGC. Questo adempimento viene espressamente richiesto dalla norma contenuta nell’art. 3.6 del C.U. n. 1 2013/2014 del Settore Giovanile Scolastico della FIGC. Né si può pensare che si sia trattato di una semplice negligenza, poiché l’organizzatore dei due eventi, che era il Sig. Di Luca, era certamente al corrente di tutti gli adempimenti che dovevano essere adottati. Né si può pensare che l’unico responsabile di questa mancata richiesta sia il “nuovo arrivato” Sig. Silvani, in quanto il Favini, come responsabile di tutto il settore giovanile della Società Atalanta B.C., era comunque tenuto a controllare l’operato di tutti i sottoposti, in particolare del “nuovo arrivato” che era chiaro che doveva essere adeguatamente seguito e consigliato. Alla luce di quanto precede e, tenuto conto della gravità delle violazioni disciplinari contestate e della personalità dei soggetti deferiti, viste la normativa in riferimento e la richiesta della Procura federale, accertate le responsabilità come da deferimento e nel contraddittorio delle parti, si ritengono congrue le sanzioni di seguito indicate. P.Q.M. Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, visto l’art. 23 CGS, dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: - per Loris Servadio: inibizione per mesi 2 (due); - per la Società US Ancona 1905 Srl SSD, ammenda di € 400,00 (euro quattrocento/00). Infligge altresì: - per Fermo Favini, l’inibizione per mesi 2 (due); - per la Società Atalanta Bergamasca Calcio Spa, l’ammenda di € 3.000,00 (euro tremila/00).
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