F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 002/CSA del 18 Settembre 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 008/CSA del 06 Ottobre 2014 e su www.figc.it 5. RICORSO NAPOLI CALCIO FEMMINILE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA ALLA CALC. MORACA GIUSEPPINA SEGUITO GARA DI COPPA ITALIA, CENTRO ESTER/NAPOLI CALCIO FEMMINILE DEL 7.9.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la L.N.D. – Dipartimento Calcio Femminile – Com. Uff. n. 17 del 10.09.2014)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 002/CSA del 18 Settembre 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 008/CSA del 06 Ottobre 2014 e su www.figc.it
5. RICORSO NAPOLI CALCIO FEMMINILE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA ALLA CALC. MORACA GIUSEPPINA SEGUITO GARA DI COPPA ITALIA, CENTRO ESTER/NAPOLI CALCIO FEMMINILE DEL 7.9.2014 (Delibera del Giudice Sportivo
presso la L.N.D. - Dipartimento Calcio Femminile – Com. Uff. n. 17 del 10.09.2014)
Sul ricorso presentato dalla A.S.D. Napoli Calcio Femminile, in persona del Presidente p.t. Sig. Raffaele Riccio avverso la decisione del Giudice Sportivo, pubblicata sul Com Uff. n. 17 del 10.9.2014 Dipartimento Calcio Femminile, che ha inflitto alla giocatrice Giuseppina Moraca la sanzione della squalifica per 3 giornate di gara. Il Giudice Sportivo ha inflitto la sanzione della squalifica di tre giornate di gara alla calciatrice Giuseppina Moraca del Napoli Calcio Femminile perché al 30° minuto del primo tempo durante la gara di Coppa Italia contro la squadra del Centro Ester colpiva a gioco in svolgimento un’avversaria (portiere della Centro Ester) con uno schiaffo sulla guancia. La società ricorrente chiede l’annullamento del provvedimento sanzionatorio o, in subordine, la riduzione della squalifica, in quanto la condotta della propria giocatrice non concretizzerebbe una condotta violenta, in considerazione del fatto che la stessa non colpiva con unoschiaffo l’avversaria ma solamente appoggiava la mano sul suo volto e che, peraltro, la Moraca era stata provocata dall’avversaria che l’avrebbe “apostrofata con una bestemmia verso i defunti”. Il ricorso è infondato. Contrariamente a quanto vorrebbe far credere la società ricorrente la giocatrice Giuseppina Moraca non ha semplicemente appoggiato la mano sul volto dell’avversaria ma ha sferrata uno schiaffo. La circostanza è inconfutabilmente riportata nel referto arbitrale e avvalorata dalle stesse affermazioni della società ricorrente allorchè fa riferimento alla provocazione ricevuta (di cui peraltro non vi è prova agli atti) di fronte alla quale è poco ragionevole pensare che la reazione si sia limitata all’appoggio della mano sul volto. Peraltro, l’eventuale provocazione non costituirebbe esimente della responsabilità della condotta della calciatrice sanzionata. Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Napoli Calcio Femminile di Pozzuoli (Napoli). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
Share the post "F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 002/CSA del 18 Settembre 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 008/CSA del 06 Ottobre 2014 e su www.figc.it 5. RICORSO NAPOLI CALCIO FEMMINILE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA ALLA CALC. MORACA GIUSEPPINA SEGUITO GARA DI COPPA ITALIA, CENTRO ESTER/NAPOLI CALCIO FEMMINILE DEL 7.9.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la L.N.D. – Dipartimento Calcio Femminile – Com. Uff. n. 17 del 10.09.2014)"
