F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 004/CSA del 26 Settembre 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 009/CSA del 06 Ottobre 2014 e su www.figc.it 2. RICORSO U.S.D. SAN SEVERO AVVERSO LE SANZIONI: – SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER 3 GARE EFFETTIVE DA DISPUTARSI IN CAMPO NEUTRO A PORTE CHIUSE; – AMMENDA DI € 5.000,00, INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA SAN SEVERO/MONOPOLI 1966 DEL 14.9.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 23 del 17.09.2014)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 004/CSA del 26 Settembre 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 009/CSA del 06 Ottobre 2014 e su www.figc.it 2. RICORSO U.S.D. SAN SEVERO AVVERSO LE SANZIONI: - SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER 3 GARE EFFETTIVE DA DISPUTARSI IN CAMPO NEUTRO A PORTE CHIUSE; - AMMENDA DI € 5.000,00, INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA SAN SEVERO/MONOPOLI 1966 DEL 14.9.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 23 del 17.09.2014) Con ricorso del 24.9.2014 la U.S.D. San Severo ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale (di cui al Com. Uff. n. 23 del 17.9.2014) con la quale, in riferimento alla gara del 14.9.2014 contro il Monopoli, era stata irrogata alla società la sanzione della squalifica del campo di gioco per 3 gare (da disputarsi, pertanto, in campo neutro) nonché la ammenda di €. 5000,00. A sostegno dell’impugnazione la reclamante deduceva che la ricostruzione dei fatti, quale emergente in particolar modo dal rapporto di gara redatto dall’arbitro, comportava dei dubbi su quanto realmente accaduto. Si sosteneva, al riguardo, che delle quattro persone non identificate che avrebbero commesso il fatto violento, solo due risultavano munite di cartellino di riconoscimento della società e che ciò avrebbe comportato una incertezza sulla ulteriore circostanza concernente quella parte dell’episodio relativa all’inserimento di una banconota da venti euro all’interno della divisa dell’arbitro. Da qui una “discordanza tra quanto narrato dall’arbitro ed il contenuto del testo sanzionatorio”, nonché – si legge nel ricorso - una dinamica dei fatti “irta di imprecisioni e soprattutto lacunosa circa l’obbligo del Direttore di gara di provvedere ad un riconoscimento dei responsabili”. La reclamante chiedeva pertanto l’annullamento della sanzione o, in subordine, una sua congrua riduzione. Il ricorso si rivela come manifestamente infondato. Invero proprio il supplemento di rapporto redatto dall’arbitro è chiarissimo nel riportare i termini di una violenta e maldestra aggressione, tradottasi non solo in ripetute quanto gravi ingiurie nei confronti dell’arbitro medesimo, ma anche in atti di violenza fisica (un calcio alla tibia e l’inserimento forzato di una banconota sugli indumenti indossati dall’arbitro). L’accerchiamento con i relativi atti violenti, riferisce l’arbitro, è avvenuto ad opera di quattro persone, due delle quali munite di cartellino di riconoscimento della società e veniva, per così dire attenuato, dalla presenza di cinque agenti di polizia e del medico della società San Severo. Non vi è, dunque, alcun dubbio, stante il valore probatorio del referto arbitrale, in ordine all’effettivo verificarsi di un fatto particolarmente grave, quale è certamente l’aggressione all’arbitro, così come non vi è alcun dubbio in ordine alla circostanza che due degli aggressori erano muniti di cartellino della società San Severo. E’ privo di ogni rilievo, pertanto, il fatto che gli altri due soggetti autori dell’aggressione fossero privi di cartellino e non identificati, sia perché con il loro comportamento hanno dimostrato di aderire in pieno all’atteggiamento violento dei due muniti di cartellino, sia perché, come è noto, la società risponde anche dell’operato dei propri sostenitori. Quanto alla entità della sanzione essa appare pienamente commisurata alla oggettiva e indiscutibile gravità dell’episodio e, pertanto, non può che essere confermata integralmente. Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dall’U.S.D. San Severo di San Severo (Foggia). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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