F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 011/TFN del 13 Ottobre 2014 (23) – APPELLO DEL SIGNOR LUCIO ASTOLFI (Presidente della Società SSD Sporting Terni Srl) AVVERSO LA PROPRIA INIBIZIONE PER MESI 18 – (Delibera CDT presso il CR UMBRIA – CU n. 3 del 14.7.2014).
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 011/TFN del 13 Ottobre 2014
(23) – APPELLO DEL SIGNOR LUCIO ASTOLFI (Presidente della Società SSD Sporting Terni Srl) AVVERSO LA PROPRIA INIBIZIONE PER MESI 18 – (Delibera CDT presso il CR UMBRIA – CU n. 3 del 14.7.2014).
Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, letto l’atto di appello presentato dal Sig. Lucio Astolfi; ascoltati, nella riunione del 9 ottobre 2014, il rappresentante della Procura federale, che ha concluso chiedendo la conferma della decisione adottata dalla Commissione disciplinare territoriale del C.R. Umbria di cui al C.U. n. 3 del 14 luglio 2014, nonché il legale dell’appellante, che ha concluso per l’accoglimento, osserva, La decisione impugnata Il Sig. Astolfi ha proposto reclamo avverso la decisione con cui la Commissione disciplinare territoriale del C.R. Umbria - preliminarmente riuniti i procedimenti a suo carico, per connessione oggettiva e soggettiva, nn. 4903/466 pf 13 14/MS/vdb del 14 marzo 2014, 4597/471 pf 13 14/MS/vdb del 26 febbraio 2014 e 4113/322 pf 13 14/MS/vdb dell’11 febbraio 2014 - gli ha inflitto la sanzione dell’inibizione di mesi 18 (diciotto). Il provvedimento impugnato è fondato sulla circostanza che il reclamante – Presidente, all’epoca dei fatti, della SSD Sporting Terni Srl - non avrebbe ottemperato alle decisioni della Commissione accordi economici presso la LND nn. 279 del 9 ottobre 2013 (su reclamo del calciatore Daniele Fornetti), del 21 novembre 2013 (su reclamo del calciatore Alessio Cardarelli) e del 18 ottobre 2013 (su reclamo del calciatore Gabriele Tramontano), avendo omesso di procedere, come documentalmente accertato, al pagamento delle somme in esse indicate. Il reclamo in appello Il Sig. Astolfi ha impugnato la suddetta decisione, rilevando: la necessità di applicare l’istituto della continuazione alle singole violazione addebitate; l’intervenuto pagamento del dovuto, sia pure in data successiva all’adozione del provvedimento oggi impugnato (calciatori Cardarelli e Fornetti), come attestato dalle dichiarazioni liberatorie rilasciate dai tesserati interessati e depositate in atti; chiedendo una congrua riduzione della sanzione inflitta. Motivazione Il reclamo è fondato, con riferimento alla richiesta riduzione della sanzione irrogata. E, difatti, ribadito che risulta corretto il provvedimento lì dove ha riconosciuto la responsabilità del deferito, la misura della sanzione può essere ridotta in ragione del comportamento tenuto dal Sig. Astolfi, che ha provveduto ad adempiere, sia pure con ritardo, quanto stabilito dalla Commissione accordi economici. P.Q.M. In accoglimento del reclamo proposto, riduce la sanzione irrogata al Sig. Lucio Astolfi, consistente nell’inibizione di mesi 18 (diciotto),all’inibizione di mesi 14 (quattordici). Dispone la restituzione della tassa versata.
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