F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 011/TFN del 13 Ottobre 2014 (398) – APPELLO DEL SIGNOR BRUNO MARINELLI (già Presidente e Amministratore unico della Società fallita US Tolentino Srl) AVVERSO LA PROPRIA INIBIZIONE PER ANNI 5 CON PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA IN QUALSIASI RANGO O CATEGORIA DELLA FIGC – (Delibera CDT presso il CR MARCHE – CU n. 183 del 18.6.2014).
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 011/TFN del 13 Ottobre 2014
(398) – APPELLO DEL SIGNOR BRUNO MARINELLI (già Presidente e Amministratore unico della Società fallita US Tolentino Srl) AVVERSO LA PROPRIA INIBIZIONE PER ANNI 5 CON PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA IN QUALSIASI RANGO O CATEGORIA DELLA FIGC – (Delibera CDT presso il CR MARCHE – CU n. 183 del 18.6.2014).
Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, letto l’atto di appello presentato dal Sig. Bruno Marinelli; ascoltati, nella riunione del 9 ottobre 2014, il rappresentante della Procura federale, che ha concluso chiedendo la conferma della decisione adottata dalla Commissione disciplinare territoriale del C.R. Marche di cui al C.U. n. 183 del 18 giugno 2014, nonché il legale dell’appellante, che ha concluso per l’accoglimento, osserva, La decisione impugnata Il Sig. Marinelli ha proposto reclamo avverso la decisione con cui la Commissione disciplinare territoriale delle Marche gli ha inflitto la sanzione dell’inibizione di anni 5 (cinque) con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC. Il provvedimento impugnato è fondato sulla circostanza che il reclamante – all’epoca dei fatti, Presidente ed Amministratore unico dall’8 maggio 2009 al 10 gennaio 2013 e liquidatore, da tale ultima data sino alla dichiarazione di fallimento, dell’US Tolentino S.r.l. – avrebbe determinato, con il proprio comportamento, la cattiva gestione della suddetta Società, il dissesto economico patrimoniale ed il successivo fallimento della stessa, così come provato per tabulas. Il reclamo in appello Il Sig. Marinelli ha impugnato la suddetta decisione, rilevando: di essere entrato a far parte della compagine sociale solo nel maggio 2009, assumendo la carica di Amministratore unico, ereditando la gestione di una Società che già versava in una grave situazione debitoria; che il fallimento della Società veniva dichiarato a seguito di un’istanza proposta da un creditore che vantava un credito in forza di un’obbligazione assunta nel 2004, rispetto alla quale alcuna responsabilità poteva essergli addebitata, avendo assunto la carica di Amministratore unico ben cinque anni dopo; che nel periodo di gestione a se riferibile, la Società non sarebbe mai versata in stato di decozione, e che il fallimento sarebbe stato determinato esclusivamente dal debito contratto nel 2004; che, quindi, non sarebbero a lui addebitabili specifici comportamenti censurabili di cattiva gestione, collegati causalmente con il dissesto societario ovvero che abbiano influenzato, determinato e contribuito al grave disseto della Società. Motivazione Il reclamo è solo parzialmente fondato. Le circostanze che hanno formato oggetto di contestazione al Sig. Marinelli, nella sua qualità, prima, di Amministratore unico e, poi, di liquidatore, sono quelle di aver comunque determinato, con la sua attività gestionale, il fallimento della Società. A nulla rilevano le giustificazioni addotte, tutte tendenti a scaricare sulla gestione antecedente alla propria la responsabilità dell’assunzione di quelle obbligazioni che avrebbero poi portato alla decozione della Società, perché - ed al di là che detta circostanza potrebbe non rilevare nei rapporti con la Federazione, responsabile, come legale rappresentante, sia per l’ordinamento ordinario che sportivo - è stata proprio la sua gestione a formare oggetto di esame critico, da punto di vista della tenuta contabile, da parte della Procura federale, che ha evidenziato un’indicazione dei “numeri” in bilancio assolutamente slegata da una corretta tenuta gestionale, sia sotto il profilo economico che patrimoniale. Ciò detto, la misura della sanzione risulta comunque eccessiva rispetto all’addebito, e se ne dispone una riduzione. P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo proposto, riduce la sanzione irrogata al Sig. Bruno Marinelli, consistente nell’inibizione di anni 5 (cinque), con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC, all’inibizione di anni 2 (due) e mesi 6 (sei). Dispone
la restituzione della tassa versata.
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